Cassation court dismisses omitted pronouncement claim but allows prescription term violation claim against INPS.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the first ground alleging an omitted pronouncement on appeal, ruling that the lower court had implicitly absorbed the argument into its existing reasoning. However, the Court allowed the second ground, which claimed the lower court incorrectly applied a ten-year prescription term instead of the shorter statutory term for INPS contributions. Consequently, the contested judgment was quashed regarding the accepted ground and remanded to the Court of Appeal in Salerno for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 c.p.c.; Art. 3 comma 9-10 I. n. 335/1995; The omission of a pronouncement is excluded when the contested issue is implicitly absorbed by prior reasoning, but the strict application of shorter prescription terms for social security contributions against debt collectors remains valid even after the collection deadline expires.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20506-2016 proposto da: CERRONE LEGNAMI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO AMENDOLA; - ricorrente - contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA3198 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente f domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO; - resistenti con mandato - nonchè contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., incorporante della Società Equi-tana Sud S.p.A., Equitalia Centro S.p.A. ed Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO FIORILLO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 242/2015 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/02/2016 R.G.N. 302/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 24.2.2016, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l'opposizione proposta da Cerrone Legnami s.r.l. avverso n. 2 intimazioni di pagamento per somme relative a contributi omessi e già richiesti a mezzo di altrettante cartelle esattoriali non tempestivamente opposte; che avverso tale pronuncia Cerrone Legnami s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha depositato delega in calce al controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia omessa pronuncia sul motivo di appello concernente la mancata notificazione della cartella esattoriale, da ritenersi ricompreso nella più ampia censura concernente "la mancanza delle imprescindibili notifiche degli avvisi o altri atti che costituiscono il necessario presupposto di ogni procedura esecutiva" (così il ricorso per cassazione, pag. 6); che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto che il termine di prescrizione dei contributi oggetto di cartella esattoriale non tempestivamente opposta fosse decennale;che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha da tempo chiarito che il vizio di omessa pronunzia ex art.112 c.p.c. si sostanzia nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (così, tra le più recenti, Cass. nn. 21257 del 2014, 6835 del 2017); che, specularmente, è stato chiarito che il vizio d'omessa pronuncia deve essere escluso, pur in assenza di una specifica argomentazione, in relazione ad una questione implicitamente o esplicitamente dichiarata assorbita in altre statuizioni della sentenza (così, tra le più recenti, Cass. n. 1360 del 2016); che, nella specie, risulta per tabulas che la Corte territoriale, dopo aver richiamato le argomentazioni del primo giudice e aver ribadito la natura decennale del termine di prescrizione dei crediti oggetto di una cartella esattoriale non tempestivamente opposta, ha espressamente affermato che gli ulteriori motivi di gravame dovevano ritenersi "assorbiti nelle considerazioni che precedono" (così la sentenza impugnata, pag. 4); che, in difetto di specifica censura circa la correttezza o meno della pronuncia di assorbimento, anche sotto il profilo della carenza assoluta di motivazione ex art. 132 n. 4 c.p.c., deve logicamente escludersi la possibilità di reputare la fondatezza della censura di omessa pronuncia, non potendo ravvisarsi nel caso di specie quella totale mancanza di considerazione della domanda o dell'eccezione che ne costituisce indefettibile presupposto (così, tra le più recenti, Cass. n. 28895 del 2018, 33764 del 2019); che il secondo motivo è invece fondato, dovendo darsi continuità al principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., di talché, ove per i crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede l'art. 3, I. n. 335/1995, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass.
S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018); che, non essendosi la Corte territoriale attenuta all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Salerno, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 20.10.2021. IL PRESIDENTE Umberto Berrino