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Ordinanza — n. 3412/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3412/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3412/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 2384-2016 proposto da: ZANARDO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI ZENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE RACITI; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 3191 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 654/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 1315/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3412/2022 — snciv · Corte di Cassazione: ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

Parole chiave

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compenso per prestazioni accredito per compiti assistenziali attività sottoposta a contribuzione prestazione speciale a carattere non contributivo cooperativa di previdenza contributo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2384-2016 proposto da: ZANARDO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell'avvocato CARMINE DI ZENZO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE RACITI; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 3191 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 654/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 1315/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G. 2384/2016 RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 654 del 2014, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la decisione di primo grado che, per quanto in questa sede rileva, accertate la natura illecita dell'appalto di servizi tra l'attuale ricorrente e la cooperativa Elle Service e la natura subordinata delle prestazioni dei soci della predetta cooperativa, aveva accolto l'eccezione di compensazione, svolta dall'attuale parte ricorrente, tra quanto richiesto dall'INPS e quanto corrisposto dalla cooperativa, a titolo di contributi per gli stessi lavoratori, e ridotto, pertanto, l'importo della somma portata dalla cartella opposta;

2. per la Corte di merito, alla luce delle emergenze istruttorie, il rapporto tra società e cooperativa era consistito nella mera fornitura di manodopera, della seconda in favore della prima, e i soci della cooperativa erano stati utilizzati per lo svolgimento della normale attività produttiva della società, al pari e, dunque, in modo promiscuo con i dipendenti di quest'ultima e sotto le direttive della committente;

3. avverso tale sentenza la s.r.l. Zanardo ha proposto ricorso, affidato a un articolato motivo, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. con unico motivo, deducendo violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la parte ricorrente si duole, in sostanza, che la Corte di merito abbia ritenuto sussistente l'interposizione di manodopera e applicabile la relativa disciplina, senza procedere alla necessaria valutazione delle prove acquisite dal primo giudice;

5. il ricorso è inammissibile perché la censura si risolve nella critica all'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando una valutazione più appagante suffragata da un preteso esito delle prove testimoniali discorde dal decisum senza, tuttavia, confrontarsi con la decisione impugnata che ha posto a raffronto le risultanze acquisite dagli ispettori verbalizzanti con le emergenze testimoniali reputando, per immediatezza e spontaneità, più credibili le prime in coerenza con la giurisprudenza di legittimità;

6. invero, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (fra tante, Cass. n. 13910 del 2001, resa proprio in fattispecie in cui i giudici di merito avevano conferito maggiore attendibilità alle dichiarazioni rese da due testimoni agli ispettori dell'INPS rispetto a quelle successivamente da loro rese in giudizio, avendo ritenuto le prime più veritiere e genuine in base alla considerazione di una serie di elementi di fatto; più di recente, nello stesso senso, cfr. Cass. nn. 1554 del 2004, 17097 del 2010, 13054 del 2014, 29404 del 2017, 28419 del 2019);

7. nel caso in esame i fatti controversi da indagare, da non confondersi con la valutazione delle relative prove (cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014), sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale sicché non potrebbe trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dall'odierna parte ricorrente;

8. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

9. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a v titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 20 ottobre 2021 Il Presidente Umberto Berrino