Cassation court dismisses TFR claim against INPS because the guarantee fund must follow the insolvency estate's asset allocation. The court rejects the argument that the fund can independently recognize the pension credit. The decision establishes that the fund's intervention is strictly bound by the insolvency proceedings' outcomes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that allowed a former employee to claim a Terminal Benefit (TFR) from the National Social Security Fund following the employer's bankruptcy. The employee argued the fund should pay the debt regardless of how the insolvency administrator classified the claim, while the INPS contended the fund is bound by the official insolvency records. The court ruled that the guarantee fund's obligation is strictly tied to the insolvency estate's approved allocations, meaning it cannot independently recognize a credit not explicitly allocated to the TFR in the bankruptcy proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, commi 1, 2 e 7, I. n. 297/1982; Art. 95, I. fall.: The guarantee fund's intervention to pay the terminal benefit is strictly bound by the insolvency estate's approved allocations, and it cannot independently recognize a credit not explicitly allocated in the bankruptcy proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 4911-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO; - ricorrente - 2021 contro 3139 CAMPAGNA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO IOPPOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VASCO DI LELLA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 672/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/09/2015 R.G.N. 1739/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 3.9.2015, la Corte d'appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Gianfranco Campagna volta a conseguire dal Fondo di garanzia INPS il TFR maturato alle dipendenze di Vespina Edizioni s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma n. 296/2009; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Gianfranco Campagna ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia falsa applicazione dell'art. 2, commi 1, 2 e 7, I. n. 297/1982, in riferimento all'art. 95, I. fall., per avere la Corte di merito ritenuto che la mancanza di un'espressa imputazione a TFR del credito ammesso al passivo non fosse d'ostacolo all'intervento del Fondo di garanzia, realizzando quest'ultimo un accollo cumulativo ex lege della stessa obbligazione retributiva già gravante sullo stesso datore di lavoro e restando pertanto irrilevante l'erronea qualificazione operata in sede di procedura fallimentare; che, al riguardo, va premesso che questa Corte ha ormai chiarito che il trattamento di fine rapporto, che il Fondo di garanzia è tenuto a versare in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza di quest'ultimo, pur costituendo oggetto un'obbligazione di contenuto corrispondente a quella gravante sul datore di lavoro, per come definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, non trattandosi di un'unica obbligazione con pluralità di debitori, ma di distinte obbligazioni di diversa natura (così già Cass. n. 27917 del 2005, seguita, tra le tante, da Cass. nn. 16617 del 2011, 12971 del 2014, 17643 del 2020); che, nel caso di specie, risulta dalla stessa sentenza impugnata che il provvedimento di ammissione al passivo del credito dell'odierno controricorrente, ancorché concernente il complessivo importo di C 11.128,69 fatto valere in sede d'insinuazione, non reca alcuna espressa imputazione della somma a titolo di TFR, risultando per contro come il curatore avesse osservato che il credito fosse "ammissibile a titolo di differenze retributive e non anche di TFR in quanto non specificamente rivendicato" e il giudice delegato, nell'ammettere il credito, avesse dato atto che "non vi sono contestazioni né eccezioni" (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata); che, risultando in specie il decreto di ammissione al passivo motivato per relationem al parere del curatore, l'imputazione del credito in tal modo operata, ove reputata erronea, ben avrebbe potuto formare oggetto di opposizione allo stato passivo, essendo consolidato il principio secondo cui la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione (così da ult.
Cass. n. 19937 del 2017);che, in mancanza di opposizione in sede fallimentare all'imputazione operata nel provvedimento di ammissione allo stato passivo, deve logicamente escludersi che il giudice adito per la corresponsione del TFR da parte del Fondo di garanzia possa autonomamente procedere ad un'imputazione differente rispetto a quella operata in sede fallimentare, atteso che l'art. 2, comma 2°, I. n. 297/1982, vincola l'intervento del Fondo di garanzia alle risultanze dello stato passivo reso esecutivo ovvero della sentenza che abbia deciso eventuali opposizioni ad esso ex art. 99 I. fall.; che la diversa opinione di Cass. n. 11060 del 2004, fatta propria dalla sentenza impugnata, secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo, non rileverebbe l'eventuale errore dell'imputazione del credito in sede fallimentare, non risulta ulteriormente condivisibile, poggiando ancora sulla costruzione (poi ricusata dalla giurisprudenza successiva a Cass. n. 27917 del 2005, già cit.) secondo cui il Fondo di garanzia assumerebbe in via solidale e sussidiaria la medesima obbligazione retributiva del datore di lavoro rimasta inadempiuta per insolvenza (così espressamente la motivazione di Cass. n. 11060 del 2004, cit.), laddove - come detto - si tratta invece di un'autonoma obbligazione corrispondente ad un diverso diritto del lavoratore, di natura non già retributiva ma previdenziale; che, diversamente argomentando, l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, si troverebbe a dover pagare la prestazione previdenziale di importo corrispondente al TFR senza poi potersi surrogare nel privilegio spettante al lavoratore sul patrimonio del datore di lavoro, ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776 c.c., mancando nello stato passivo alcuna somma imputabile a quel titolo; che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Gianfranco Campagna; che il consolidarsi dei principi cui s'è data qui continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale suggerisce la compensazione delle spese dell'intero processo;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Gianfranco Campagna. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Rom