Cassation court dismisses INPS claim that bankruptcy proceedings interrupted prescription of thirteenth-month salary rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that rejected Luigi Esposito's claim for unpaid thirteenth-month salary from the INPS Guarantee Fund. The INPS argued that the pending bankruptcy proceedings against the employer permanently interrupted the statute of limitations, but the court held that such rights are distinct from employer debts. Since the claim was not formally recognized by the bankruptcy court until 2002, the limitation period had expired by the time the administrative request was made in 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 1 e 2 commi 1 3 e 5 d.l. 80/1992; Art. 2 I. 297/1982: The right to claim from the INPS Guarantee Fund is a distinct social security right independent of the employer's debt, meaning bankruptcy proceedings do not interrupt the annual prescription period against the Fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4064-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI; - ricorrente - contro 3138 ESPOSITO LUIGI; - intimato - avverso la sentenza n. 2045/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/03/2015 R.G.N. 3170/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.3.2015, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Luigi Esposito volta a conseguire dal Fondo di garanzia INPS la corresponsione dei ratei di tredicesima mensilità maturati nel 1995 alle dipendenze di Acciaierie del Sud s.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 444/1995; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Luigi Esposito è rimasto intimato;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1, e 2, commi 1, 3 e 5, d.l. n. 80/1992, e 2, I. n. 297/1982, per avere la Corte di merito rigettato l'eccezione di prescrizione della prestazione oggetto della domanda in ragione dell'effetto interruttivo permanente della procedura fallimentare, ancora pendente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio; che, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito che diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all'art. 2, I. n. 297/1982, ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione annuale non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro, di talché, perfezionandosi tale diritto non già con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell'art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all'INPS (così da ult.
Cass. nn. 16852 del 2020, 23533 del 2021); che, nel caso di specie, risulta dalla narrativa del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (debitamente riportata a pag. 3 del ricorso per cassazione) che l'ammissione allo stato passivo del credito relativo ai ratei di tredicesima mensilità è stata ottenuta a mezzo di sentenza del Tribunale fallimentare di Napoli n. 9086/2002 e che la domanda volta a conseguire l'intervento del Fondo è stata proposta all'INPS in data 1.8.2002; che, non risultando atti interruttivi successivi alla proposizione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS del 4.9.2002 (cfr. ancora pag. 3 del ricorso per cassazione), il diritto alla prestazione per cui è causa, anche a voler considerare la sospensione della prescrizione per il tempo necessario alla formazione del silenzio-rigetto previsto dall'art. 46, I. n. 88/1989 (cfr. in tal senso Cass. n. 17592 del 2016), si era irrimediabilrnente prescritto alla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (12.7.2006: cfr. pag. 1 del ricorso per cassazione); che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Luigi Esposito; che il consolidarsi del principio cui s'è data qui continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale suggerisce la compensazione delle spese dell'intero processo;
P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Luigi Esposito. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 19.10.2021. IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enri