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Ordinanza — n. 3162/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against INPS regarding tax exemption for tennis instructors' compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3162/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Junior Club's appeal against the Florence Court of Appeal's decision to uphold INPS sanctions for unpaid social security contributions. The lower courts found that the tennis instructors were in a subordinate employment relationship rather than receiving independent compensation, and that the five-year prescription period had been validly interrupted by an ENPALS notice. The Supreme Court held the appeal inadmissible because the claimant failed to properly frame the argument regarding the tax exemption provision at the outset of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 67, lett. m TUIR; Art. 437 cod. proc. civ.: The court must reject an appeal for violation of law when the party should have raised procedural defects regarding the allocation of facts at the beginning of the trial instead of in the appeal.

Parole chiave

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subordinate employment relationship social security contributions prescription interruption tax exemption provision inadmissible appeal procedural preclusion tennis instructors contratto di allenatore

Disposizioni normative citate

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Art. 67, lett. m TUIR
la Corte di merito, premessa l'inammissibilità, per novità, della questione sollevata in riferimento al regime di esenzione tributaria e contributiva di cui all'art. 67, lett.
Art. 437 cod. proc. civ.
Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
nemmeno è possibile riqualificare il motivo di censura sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n.
Art. 348 ter ult. cod. proc. civ.
doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co ., cod.proc.civ.);
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 437 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 2692-2019 proposto da: JUNIOR CLUB ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LAURA FORMICHINI; - ricorrente - 2021 contro I.N.P.S. 3124 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e ctitesi avvocaLi ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 751/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 18/09/2018 R.G.N. 497/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. R.G.2692/2019 RILEVATO CHE 1. con sentenza n.751 del 2018, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l'opposizione ad avviso di addebito per contributi omessi e sanzioni, in riferimento a tre istruttori di tennis impiegati dall'attuale parte ricorrente;

2. la Corte di merito, premessa l'inammissibilità, per novità, della questione sollevata in riferimento al regime di esenzione tributaria e contributiva di cui all'art. 67, lett. m TUIR, in difetto di allegazione e prova, fin dal primo grado di giudizio, e ancora in sede di gravame, dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'applicazione della disposizione, riteneva accertati, all'esito delle risultanze istruttorie, i rapporti di lavoro subordinato intercorsi con tre istruttori ed esclusa la totale autonomia dell'attività prestata, come sostenuto dall'associazione, e validamente interrotto, con diffida ENPALS notificata il 27gennaio 2011, il termine quinquennale di prescrizione (in riferimento a omissioni contributive nel periodo febbraio 2006-ottobre 2009);

3. avverso tale sentenza Junior Club Associazione Sportiva Dilettantistica ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, al quale ha opposto difese l'INPS, succeduto all'ENPALS ex art. 21 d.l. n. 201/2011 conv. in I. n. 214/2011, con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. il primo motivo, con il quale si deduce violazione di legge (art.67, lett. m TUIR) e si censura la rilevata novità nonostante fosse stato ribadito, con memoria, all'esito dell'istruttoria, la qualificazione dei compensi come redditi diversi, è inammissibile per l'inadeguata devoluzione della censura non vedendosi in tema di violazione di legge applicabile alla fattispecie quanto piuttosto di violazione delle regole processuali per contrastare le quali, assumendo l'erronea applicazione del disposto dell'art. 437 cod.proc.civ., la parte ricorrente avrebbe dovuto sottoporre allo scrutinio di legittimità la devoluzione tempestiva, fin dagli atti introduttivi del giudizio, delle allegazioni di fatto corrispondenti alla prospettazione difensiva volta a corroborare la tesi dell'erogazione di compensi, agli istruttori, nel novero dei redditi diversi alla stregua del TUIR;

5. il secondo motivo, con il quale si denuncia omessa motivazione e omessa valutazione delle risultanze istruttorie dibattimentali, è inammissibile non essendo spendibile, ratione temporis, il vizio secondo il paradigma del vizio di motivazione antecedente alla novella al codice di rito (v. Cass.,Sez.Un., n. 8053 del 2014);

6. nemmeno è possibile riqualificare il motivo di censura sub specie di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., ostandovi in specie la preclusione della c.d. doppia conforme in fatto (art. 348 ter, ult.co ., cod.proc.civ.);

7. il terzo motivo, con il quale si deduce nullità dell'avviso di addebito per nullità dell'atto presupposto, in particolare per omessa indicazione del segmento temporale oggetto di accertamento, è inammissibile perché non si confronta con la decisione incentrata su ampio passaggio argomentativo riferito agli allegati alla diffida relativi al periodo in riferimento al quale è stata contestata l'omissione contributiva;

8. infondato, infine, è il quarto motivo, con il quale si ribadisce l'eccezione di prescrizione, per avere la Corte di merito correttamente ritenuto la notifica del verbale ENPALS, al quale l'INPS è succeduto ex art. 21 d.i. n. 201/2011 conv. in I. n. 214/2011, atto idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione;

9. in conclusione, il ricorso è da rigettare;

10. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

11. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 19 ottobre 2021 Il Presidente Umberto Berrino IL CANCELLIERE ESPERTO