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Ordinanza — n. 2715/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses three immigration appeal grounds but allows fourth for lack of admissibility reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2715/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the first three grounds challenging the procedural logic and interpretation of the lower court's decision regarding an Albanian citizen's passport withdrawal. However, the Court allowed the fourth ground, finding the lower judge failed to explicitly rule on the admissibility of the new request compared to a previously rejected one. Consequently, the contested decree was quashed and the case remanded to a different judge for a fresh examination.

Regesto Legislator

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Art. 14 co. 1 bis D.Ivo n. 286/98; Art. 13 co. 3 D.Ivo n. 286/98: A judge must explicitly address the admissibility of a new request for alternative measures if it differs from a previously rejected one, as failure to do so constitutes a violation of mandatory motivation requirements in status libertatis proceedings.

Parole chiave

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immigration passport withdrawal alternative detention measures judicial admissibility reasoning mandatory motivation requirement status libertatis proceedings remand to different judge procedural logic violation rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 co.
Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 co.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 co.
Art. 14 co. 1 bis D.Ivo n. 286/98
4 cpc, in relazione all'art. 14 co.
Art. 13 co. 3 D.Ivo n. 286/98
286/98 e dell'art. 135 co.
Art. 13 Cost.
286/98, in un contesto in cui, trattandosi di provvedimenti in tema di status libertatis, la motivazione del provvedimento è sul punto obbligatoria (art. 13 Cost.; Cass.
Regolamento D.P.R. n. 394/1999
art. 13 Cost
286/98, in un contesto in cui, trattandosi di provvedimenti in tema di status libertatis, la motivazione del provvedimento è sul punto obbligatoria (art. 13 Cost.; Cass.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 280/2019
Cassazione n. 48/1994
Cassazione n. 160/1995
Cassazione n. 144/1997
Cassazione n. 18748/2015
Cassazione n. 6064/2019
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 5795-2020 proposto da: MELKULAJ STIVERS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI N. 50, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO PREZIOSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO - QUESTURA DI ROMA UTG; 2021 - intimato - 3607 avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 13/07/2019 R.G.N. 40391/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE. RG 5795/2020 RILEVATO CHE 1. In data 5.6.2019 Melkulaj Stivers, cittadino albanese, veniva condotto presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma ove gli venivano notificati il decreto di espulsione e la richiesta, quale misura alternativa al trattenimento, del ritiro del passaporto e dell'obbligo di presentazione per due giorni a settimana.

2. L'8.6.2019 il Giudice di pace di Roma, all'esito del procedimento, non convalidava la misura; il decreto di rigetto veniva notificato, a mezzo pec, dalla Cancelleria il 10.6.2019:

3. In data 11.7.219 veniva notificato al Melkulaj nuovo provvedimento di ritiro del passaporto con l'obbligo di presentazione per due giorni a settimana.

4. L'adito Giudice di pace, nel fissare la comparizione delle parti per il 26.9.2019, con decreto del 13.7.2019 convalidava il provvedimento del Questore relativamente all'obbligo di firma bisettimanale.

5. Avverso tale provvedimento Melkulaj Stivers propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

6. Il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva. CONSIDEFtATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all'art. 14 co. 1 bis, quarto periodo, D.Ivo n. 286/98 e dell'art. 135 co. 4 cpc, per illogicità manifesta del provvedimento del Giudice di pace che, da un lato, aveva fissato l'udienza "partecipata di convalida" e, contestualmente, aveva però già convalidato il provvedimento del Questore.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell'art. 360 co. 1 n.4 cpc, in relazione al contenuto della domanda, perché il Giudice di pace, nel fissare l'udienza per la convalida e nel convalidare, però, contestualmente alla fissazione, il provvedimento del Questore, aveva interpretato non correttamente la domanda del ricorrente.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione all'art. 14 co. 1 bis quarto periodo D.Ivo n. 286/98, in 1 ]\? RG 5795/2020 combinato disposto con gli artt. 13 e 24 Cost., per l'illegittimità del provvedimento emesso in presenza della necessità di fissazione dell'udienza ca mera le.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all'art. 14 co. 1 bis D.lvo n. 286/98, per l'inammissibilità della richiesta poiché mera reiterazione di misura già in precedenza rigettata, come evidenziato nella memoria presentata nel giudizio di merito.

6. I primi tre motivi, da scrutinarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono infondati.

7. Al riguardo si richiamano le argomentazioni del precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 17641/2021) che questo Collegio ritiene pienamente condivisibili.

8. Invero, è stato precisato che l'art 14 comma 1 bis del D.Igs. 286/1998 prevede, per il caso di applicazioni di misure alternative al trattenimento, un contraddittorio meramente cartolare: alla parte è dato avviso che ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida e il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente che, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.

9. La norma ha superato il vaglio di costituzionalità in quanto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 280/2019 ha rigettato la questione sollevata da questa stessa Corte con ordinanza 21930/2018 -che prospettava un contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost.- ed ha affermato che la minima incidenza sulla libertà personale della misura alternativa all'obbligo di trattenimento giustifica un rito più flessibile, caratterizzato comunque da sufficienti garanzie quali quelle delineate dagli artt. 3 e 4 del Regolamento (D.P.R. n. 394/1999), richiamate espressamente dal D.Igs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis.

10. La Corte ha rammentato che "il diritto di difesa (...) ammette una molteplicità di discipline, in rapporto alla varietà dei contesti, delle sedi e degli istituti processuali in cui esso è esercitato (sentenza n. 48 del 1994), RG 5795/2020 al punto che la stessa assistenza del difensore può e deve trovare svolgimento in forme adeguate sia alla struttura del singolo procedimento o dell'atto che va adottato (sentenza n. 160 del 1995), sia alle esigenze sostanziali del caso sottoposto all'esame del giudice (sentenza n. 144 del 1997). Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte ha affermato che la più limitata incidenza sulla libertà personale della misura in esame consente di ritenere compatibile con il quadro costituzionale il procedimento che prevede un contraddittorio meramente eventuale e cartolare.

11. Alcuna violazione di legge è, alla stregua dei suddetti principi, pertanto rilevabile nell'operato processuale del Giudice di pace.

12. E', invece, fondato il quarto motivo perché effettivamente il Giudice di pace, a fronte delle questioni sottoposte con la richiesta di fissazione dell'udienza di convalida, e in particolare in ordine ai profili di identità del contenuto di una pregressa richiesta di misura alternativa, non convalidata, con quella di cui al presente giudizio, nulla ha deliberato sulla ammissibilità della nuova istanza, così incorrendo nel vizio di omessa e inesistente motivazione nonché di violazione dell'art. 13 co. 3 D.Ivo n. 286/98, in un contesto in cui, trattandosi di provvedimenti in tema di status libertatis, la motivazione del provvedimento è sul punto obbligatoria (art. 13 Cost.; Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019).

13. La censura va, pertanto, accolta con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona, che procederà ad un nuovo esame delle istanze valutando i profili omessi nel decreto del 13.7.2019 e provvederà, altresì, sulle determinazioni delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il quarto motivo, rigettati gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Giudice di pace di Roma, in diversa persona, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale, il 24 novembre 2021 ,i4,0112101;Tr:: rinri'ed 4/47';•-.