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Ordinanza — n. 2712/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation under civil code breach of trust provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2712/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Vincenzo Romeo's appeal against the dismissal of his employment contract with COOPSERVICE. Romeo argued that the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding a breach of trust, citing his prior assault by a third party as context. The court ruled this inadmissible because the appeal sought a factual re-evaluation rather than correcting a legal error, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 2697 cod. civ.; Art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.: A cassation complaint alleging violation of the burden of proof rules under Art. 2697 is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of the facts rather than a correction of a legal error.

Parole chiave

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burden of proof allocation breach of trust employment cassation inadmissibility factual re-evaluation prohibition civil code provisions riesame medico pericolo di collusione con testimoni perizie mediche discordanti

Disposizioni normative citate

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Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 2697 cod. civ., con riguardo ai fatti oggetto di contestazione disciplinare, asseritamente privi di adeguato supporto probatorio,..
Art. 360 co. 1 nn. 3 e 5 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
art. 246 cod. proc. civ
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 246 cod. proc. civ., in relazione alla posizione del teste Ferruzza;..
art. 2697 cod. civ
Con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 2697 cod. civ., con riguardo ai fatti oggetto di contestazione disciplinare, asseritamente privi di adeguato supporto probatorio,..
art. 100 c.p
art. 100 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18092 del 2020
civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex p/urimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art.
Cass. n. 14476 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7865-2019 proposto da: ROMEO VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE ROMEO; - ricorrente - contro COOPSERVICE SOC. COOP. P.A., in persona del legale 2021 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 3116 in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso Io Studio Legale TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, MARIO OTTONE CAMMARATA, GIACINTO FAVALLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 04/01/2019 R.G.N. 129/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE. RG. 07865/2019 RILEVATO che 1. la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1 pubblicata il 04.01.2019, in riforma della decisione resa dal locale Tribunale in data 12 gennaio 2018, ha rigettato l'impugnativa di licenziamento proposta da Vincenzo Romeo nei confronti della COOPSERVICE S.C.P.A. ;

2. il giudice di primo grado aveva ritenuto inattendibile la ricostruzione dei fatti operata dall'unico teste de visu, Vincenzo Balistreri, il quale aveva parlato di un deliberato agguato avvenuto durante il turno mattutino operato dal Romeo a mezzo di un coltello nei confronti di un medico, poi identificato nel Dott. Massimo Ferruzza, ove quest'ultimo aveva subito un taglio all'avambraccio sinistro riuscendo, alla fine, a sottrarsi all'aggressione proprio per effetto dell'intervento del Balistreri;

3. in particolare, il Tribunale ha rilevato un contrasto fra quanto dal teste dichiarato nell'immediatezza dei fatti innanzi ai Carabinieri e quanto invece riferito dinanzi al giudice, con il richiamo ad un primo incontro fra i due nel quale era stato proprio lui a disarmare l'aggressore;

4. piuttosto, il Tribunale ha ritenuto riscontrato il fatto che il Romeo qualche minuto prima della lite ebbe a subire egli stesso una aggressione da parte di un terzo soggetto, verosimilmente incaricato dal Ferruzza, che lo aveva colpito al volto;

5. la Corte, dopo aver integrato il quadro probatorio mediante l'ammissione del teste Ferruzza, che era stato invece escluso in primo grado, ha reputato non revocabile in dubbio la circostanza che la mattina del 16/06/2006 il Romeo si fosse reso protagonista di una azione delittuosa ai danni del Ferruzza mediante un coltello, azione che non potè essere portata ad ulteriori conseguenze, per l'intervento del Balis treri;

6. ha escluso la Corte che le parziali difformità tra le dichiarazioni testimoniali potessero incidere sulla complessiva configurazione della vicenda da cui si evinceva un comportamento gravemente lesivo del rapporto fiduciario anche in considerazione degli utenti del servizio, espletato presso una struttura ospedaliera;

7. per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria Vincenzo Remeo, affidandolo a due motivi; L 8. resiste, con controricorso, la COOPSERVICE Soc. Coop. P. A. CONSIDERATO che 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 246 cod. proc. civ., in relazione alla posizione del teste Ferruzza;..

2. Con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 2697 cod. civ., con riguardo ai fatti oggetto di contestazione disciplinare, asseritamente privi di adeguato supporto probatorio,..

3. Il primo motivo è infondato.

4. Va evidenziato, al riguardo che, come più volte affermato in sede di legittimità (e:\ p/urimis,Cass. n. 1341 del 1993; Cass. n. 18121 del 2020), l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è esclusivamente l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio; in particolare, giova sottolineare che l'incapacità a deporre, può configurarsi soltanto qualora quell'interesse si atteggi in un coinvolgimento nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione;

5. non assume, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio;6. alla luce di tali approdi giurisprudenziali, di palmare evidenza la correttezza dell'iter motivazionale seguito dalla Corte territoriale che ha congruamente riguardato la testimonianza del Ferruzza esclusivamente sotto il profilo della attendibilità atteso che, come è chiaro, lo stesso, pur coinvolto personalmente nella vicenda, non aveva alcun interesse personale, concreto ed attuale alla stregua dell'art. 100 cod. proc. civ. in relazione al licenziamento intimato al ricorrente, in quanto portatore di un interesse di mero fatto, da valutarsi in termini di attendibilità;„ 7.

Il secondo motivo è inammissibile.

8. Invero, con riguardo alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex p/urimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità;

9. in particolare il Romeo, insistendo sul rilievo probatorio da assegnarsi alla aggressione che lui stesso avrebbe subito in precedenza e al presunto "movente" del Ferruzza (che avrebbe voluto "punirlo" per aver utilizzato la sua brandina per riposare diversi giorni prima) mira ad ottenere una nuova ,rivalutazione, in fatto, della grave lesione del vincolo fiduciario, ritenudi alla luce della violenta aggressione posta in essere e del ruolo rivestito oltre che del luogo in cui veniva svolta l'attività lavorativa, rivalutazione, questa, inammissibile in sede di legittimità;

10. deve, quindi, concludersi che parte ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021);

11. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

12. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali e in curo 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'Adunanza camerate del 19 ottobre 2021 Il Presidente Adriana Doronzo IL FUNZZON.,‘ T:12AM° Afarz'a •ola