Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2413/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2413/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2413/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6736-2019 proposto da: CIPOLLINA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n.23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA 2021 - S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 2961 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO N. 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMILLO PAROLETTI, ANDREA PAROLETTI, GUGLIELMO BURRAGATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/08/2018 R.G.N. 634/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 390 cod. proc.civ; Ordinanza — n. 2413/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Tanto premesso deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio poiché la rinuncia risulta ritualmente sottoscritta dalla parte e dal suo legale, notificata alla controparte e depositata prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio, come prescritto dall'art. 390 cod. proc.civ.. Quanto alle spese queste devono essere compensate tra le parti in conformità a quanto dalle stesse convenuto in sede di conciliazione (cfr. punto 16 del verbale di conciliazione allegato).

Parole chiave

Generato dall'IA
annullamento del licenziamento indennità di buonuscita rinuncia a pretese di salario licenziamento per motivi economici disdetta per rappresaglia licenziamento del pubblico dipendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 390 cod. proc.civ
Tanto premesso deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio poiché la rinuncia risulta ritualmente sottoscritta dalla parte e dal suo legale, notificata alla controparte e depositata prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio, come prescritto dall'art. 390 cod. proc.civ..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6736-2019 proposto da: CIPOLLINA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO n.23/A, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro BANCA CARIGE - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA 2021 - S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 2961 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO N. 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMILLO PAROLETTI, ANDREA PAROLETTI, GUGLIELMO BURRAGATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 262/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/08/2018 R.G.N. 634/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA CARRI. r.g. n. 6736/2019 RILEVATO CHE Antonio Cipollina ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato da Banca CARIGE s.p.a. il 30.4.2015 ed aveva respinto la domanda di condanna della datrice di lavoro al pagamento dell'indennità supplementare, di mancato preavviso ed al pagamento delle differenze retributive spettanti per il periodo agosto 2014 - 7 novembre 2014 comprensive di ferie, gratifica natalizia, differenze di t.f.r. e la maggior somme spettante a titolo di incentivo all'esodo.

Banca CARIGE s.p.a. ha opposto difese con controricorso. In data 29 settembre 2021 il ricorrente ha notificato alla controricorrente atto di rinuncia nel quale si è dato atto che le parti, in data 27 luglio 2021, avevano sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale definendo "totalmente ed in via definitiva tutte le questioni vertenti tra le parti". CONSIDERATO CHE L'atto di rinuncia, ritualmente depositato insieme al verbale di conciliazione giudiziale del 27 luglio 2021, risulta essere stato ritualmente notificato alla controparte in data 29 settembre 2021.

Tanto premesso deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio poiché la rinuncia risulta ritualmente sottoscritta dalla parte e dal suo legale, notificata alla controparte e depositata prima della data fissata per l'adunanza in camera di consiglio, come prescritto dall'art. 390 cod. proc.civ.. Quanto alle spese queste devono essere compensate tra le parti in conformità a quanto dalle stesse convenuto in sede di conciliazione (cfr. punto 16 del verbale di conciliazione allegato).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma nell' Adunanza camerale del 6 ottobre 2021 Il Presidente ( Guido Raimondi ) DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1=-;- 27