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Sentenza — n. 2404/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 2404/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 2404/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali); il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell'anzianità", ovvero che è stata loro riconosciuta l'anzianità maturata nel corso del servizio prestato in regime convenzionale ed ancora che tanto è ciò che risulta dalla delibera della Giunta regionale n. 1107 del 28.6.2006, come affermato in motivazione dalla Corte territoriale, senza che sul punto i ricorrenti abbiano sollevato alcuna specifica censura, per quanto, appunto senza confrontarsi con la contraria posizione espressa dalla Corte d'Appello, i ricorrenti giungano a sostenere che l'adesione dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni alla loro pretesa emerga da altra delibera, questa volta del Direttore Generale dell'Azienda, la n. 513 del 31.7.2006, che peraltro così testualmente è formulata "di rinviare a successivo provvedimento il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato M regime di convenzione dai predetti dirigenti, secondo i criteri previsti dal DPCM 8.3.2001"; ciò smentisce la tesi dei ricorrenti circa la disponibilità dell'Azienda all'applicazione della lett.

Regesto Legislator

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art. 8 d.lgs. n. 502/1992; Sentenza — n. 2404/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Nel procedere all'esame della proposta impugnazione non è superfluo precisare che, se i ricorrenti all'atto dell'instaurazione del rapporto di impiego con l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si sono visti in effetti negare l'applicazione del disposto dell'art. 1 lett.

Parole chiave

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indennità di anzianità accredito di vecchiaia pensione di anzianità assicurazione dipendenza attività lucrativa all'età pensionabile assicurazione generale di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 8 d.lgs. n. 502/1992
a), all'art. 8 d.lgs. n. 502/1992 e dei principi generali circa l'efficacia della legge nel tempo, lamentano la non conformità a diritto dell'orientamento espresso dalla Corte territoriale in ordine all'inapplicabilità, nella specie, del disposto di cui alla lett.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 4119-2016 proposto da: FABBRETTI DANILO, GRANATI DONATELLA, MARGARITELLI GIORGIO, MAZZOCANTI ANGELICA, NERI MARIA, ,tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CARDI, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO CALVIERI; - ricorrenti - contro AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA N.2 ( GIA' AZIENDA SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 4), in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI ZINGARELLI; - controricorrente - nonchè contro AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO SEGARELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUIGI ZINGARELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 199/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 23/11/2015 R.G.N. 5/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 23 novembre 2015, la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione resa dal Tribunale di Terni e rigettava la domanda proposta da Danilo Fabretti, Donatella Granati, Giorgio Margaritelli, Angelica Mazzocanti e Maria Neri nei confronti della della Azienda USL n. 2 della Regione Umbria con sede in Terni e della Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, alle cui dipendenze gli istanti, tutti dirigenti medici di primo livello, avevano in un primo tempo operato in quanto addetti al servizio di emergenza territoriale, per poi passare alle dipendenze della AUSL n. 4 (poi 2) a seguito del trasferimento ad essa del predetto servizio, domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto a percepire la retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed a percepirla nel quantum risultante in base all'anzianità di servizio maturata da ciascuno durante il rapporto in convenzione intrattenuto con il servizio sanitario nazionale.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalle Aziende originarie convenute, rituale la chiamata in causa della AUSL, non dovuto all'atto dell'instaurazione del rapporto di impiego il salario di anzianità maturato nel corso del rapporto in convenzione secondo l'invocata norma di cui al DPCM 8.3.2001 per essere stato il rapporto instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore dell'ACN 12.6.2006, intervenuto a rinnovare la disciplina dei rapporti in convenzione apportando la modifica del trattamento economico concretantesi nell'esclusione della retribuzione individuale di anzianità come voce a sé ed altresì del mantenimento del relativo maturato economico, ciò comportando in favore degli istanti il riconoscimento della sola anzianità maturata durante il servizio reso in regime convenzionale.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, entrambe le Aziende intimate; Il procuratore generale ha depositato la sua requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al DPCM 8.3.2001 lett. a), all'art. 8 d.lgs. n. 502/1992 e dei principi generali circa l'efficacia della legge nel tempo, lamentano la non conformità a diritto dell'orientamento espresso dalla Corte territoriale in ordine all'inapplicabilità, nella specie, del disposto di cui alla lett.

a) del DPCM per incompatibilità con la nuova disciplina dettata dall'ACN 12.6.2006 per i rapporti in convenzione. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui al CCNL per il triennio 2005/2007 ritenuto norma di abrogazione implicita del DPCM del 2001, i ricorrenti ribadiscono l'erroneità dell'effetto abrogativo del disposto del DPCM che la Corte territoriale avrebbe ricollegato al CCNL 2005/2007, adducendo a conferma dell'assunto la volontà manifestata in senso adesivo dall'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni con la delibera di inquadramento n. 513 del 31.7.2006 dei ricorrenti, sia pur differendone l'attuazione ad un momento successivo.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del principio di eguaglianza e della Direttiva 77/187/CEE, i ricorrenti lamentano il carattere discriminatorio del pronunciamento della Corte territoriale ed il contrasto del medesimo con il principio dell'irriducibilità della retribuzione in caso di trasferimento del dipendente pubblico ad altra amministrazione, principio che assume rilievo in ambito comunitario alla stregua dell'orientamento accolto dalla Corte di Giustizia che ha esteso al settore pubblico il principio affermato in caso di trasferimento d'impresa, con riferimento alla cui operatività, chiedono, in caso di dubbio, sia sollevata ex art 267 TFUE la pregiudiziale comunitaria.

Nel procedere all'esame della proposta impugnazione non è superfluo precisare che, se i ricorrenti all'atto dell'instaurazione del rapporto di impiego con l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si sono visti in effetti negare l'applicazione del disposto dell'art. 1 lett.

a) del DPCM 8.3.2001 secondo cui "agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professioni sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali e aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto di impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici ed a valere dall'atto di inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza", sta di fatto che, alla stregua dell'accertamento di cui dà conto la Corte territoriale nella motivazione dell'impugnata sentenza, senza che a riguardo i ricorrenti abbiano sollevato alcuna censura, deve ritenersi verificato che agli stessi è stata applicata la lett.

b) dello stesso art. 1 del citato DPCM che così recita "agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel Servizio sanitario nazionale così calcolata:

1. il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);

2. il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell'anzianità", ovvero che è stata loro riconosciuta l'anzianità maturata nel corso del servizio prestato in regime convenzionale ed ancora che tanto è ciò che risulta dalla delibera della Giunta regionale n. 1107 del 28.6.2006, come affermato in motivazione dalla Corte territoriale, senza che sul punto i ricorrenti abbiano sollevato alcuna specifica censura, per quanto, appunto senza confrontarsi con la contraria posizione espressa dalla Corte d'Appello, i ricorrenti giungano a sostenere che l'adesione dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni alla loro pretesa emerga da altra delibera, questa volta del Direttore Generale dell'Azienda, la n. 513 del 31.7.2006, che peraltro così testualmente è formulata "di rinviare a successivo provvedimento il riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato M regime di convenzione dai predetti dirigenti, secondo i criteri previsti dal DPCM 8.3.2001"; ciò smentisce la tesi dei ricorrenti circa la disponibilità dell'Azienda all'applicazione della lett.

a) del DPCM in questione e conferma quanto asserito dalla Corte in ordine all'applicazione della lett.

b) dello stesso DPCM. Va aggiunto rispetto al dato da ritenersi così acquisito, ovvero il riconoscimento dell'anzianità maturata nel corso del servizio prestato in regime convenzionale, che non risultano precisati agli atti i riflessi economici di un tale riconoscimento, come parimenti ignoti risultano gli esiti delle modifiche che l'ANC del 12.6.2006 concluso in data anteriore a quella in cui i ricorrenti hanno visto instaurato il loro rapporto di impiego con l'Azienda Ospedaliera aveva apportato alla struttura della retribuzione dei medici in convenzione, restando, in particolare, imprecisato che cosa quell'accordo prevedesse a fronte dell'abolizione della RIA e della mancata concessione del maturato economico.

Così, mentre da quanto detto discende l'infondatezza del secondo e del terzo motivo, non trovando conferma, quanto al secondo motivo, l'affermato riconoscimento da parte dell'Azienda Ospedaliera del diritto qui azionato dai ricorrenti ed essendo, quanto al terzo motivo, rimasta indimostrata la prospettata violazione tanto del principio di uguaglianza quanto di quello di irriducibilità della retribuzione, del resto erroneamente invocato con riguardo all'ipotesi del trasferimento ad altra amministrazione, qui non configurabile per essere il rapporto di impiego dei ricorrenti costituito per la prima volta con l'Azienda Ospedaliera per aver in precedenza i medesimi operato in regime convenzionale, l'infondatezza del primo motivo emerge in relazione alla validità logica e giuridica della lettura dell'art. 1, lett. a), del DPCM 8.3.2001 operata dalla Corte territoriale in termini di incompatibilità con la vigente disciplina dettata in materia di retribuzione dei medici convenzionati dall'ANC 12.6.2006 in cui era venuto meno qualsiasi riferimento alla RIA, nel senso che la modifica in questione era tale da legittimare l'esclusione della considerazione di tale voce retributiva agli effetti della definizione del trattamento economico spettante ai medici convenzionati all'atto dell'instaurazione del rapporto di impiego intervenuta, come nel caso di specie, in epoca successiva alla conclusione del predetto ANC, lettura di cui i ricorrenti si limitano a ribadire, senza peraltro illustrarne le ragioni, l'erroneità.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis