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Ordinanza — n. 2318/2022 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses Region's appeal on regional law interpretation and constitutional declaration retroactivity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2318/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Calabria Region's appeal against a lower court ruling that recalculated a worker's severance pay to include the thirteenth-month salary. The Region argued that a Constitutional Court declaration of unconstitutionality should have invalidated the lower court's application of a regional law, while the worker contended the calculation was legally correct. The Court held that the lower court correctly applied the regional statute and that the constitutional declaration did not retroactively invalidate the judgment because the legal relationship was not yet finalized at the time of the declaration.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 6, legge reg. Calabria n. 8/2005; Art. 360, n. 3 c.p.c.: The Court rejects the cassation appeal when the lower court correctly applies the regional law and the constitutional declaration of unconstitutionality does not retroactively invalidate the judgment regarding the calculation of the supplementary allowance.

Parole chiave

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regional law interpretation severance pay calculation constitutional declaration retroactivity ex tunc effect judicial review appeal calcolo dell'indennità d'uscita indennità d'espatrio tredicesima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7, comma 6, legge regionale Calabria n. 8/2005
Art. 360, n. 3 c.p.c.
8/2005, in relazione all'art. 360, n.
Art. 384 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
— violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod.
art. 3 Cost
271/2011, recante la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma di interpretazione autentica di cui all'art.
art. 1322 cod. civ
— violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ.
articolo 384 cod. proc. civ
La declaratoria di nullità, comunque, non incide sulla correttezza del dispositivo della sentenza impugnata, che risulta conforme a diritto sicché non ne va disposta la cassazione, ma la correzione della motivazione, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., u.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 321/2016
Cass. 20100/2015
Cass. 289/2014
Cass. 355/2013
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 20328-2016 proposto da: REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e difesa dall'avvocato ANNAPAOLA DE MASI; - ricorrente - contro MANCUSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, 3655 VIA COSSERIA 2A, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA BUCCELLATO (Studio Legale Associato Aiello, Pastore, Americo), rappresentato e difeso dall'avvocato NATALINA RAFFAELLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 864/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/07/2016 R.G.N. 87/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere Dott.

IRENE TRICOMI. • R.G. n. 20328 del 2016 RITENUTO 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, con sentenza nr. 864 del 2016, ha rigettato l'appello proposto dalla Regione Calabria nei confronti di Francesco Mancuso avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Catanzaro, che aveva accolto la domanda proposta dal lavoratore, ex dipendente regionale, per il ricalcolo dell'indennità supplementare prevista dall'articolo 7 della legge della Regione Calabria n. 8 del 2005 in caso di adesione all'esodo incentivato, disponendo includersi nella base di computo la tredicesima mensilità.

2. La Corte territoriale fondava la decisione sull'interpretazione data alla norma dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 271/2011, recante la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, che aveva inteso espungere la tredicesima mensilità dal computo della indennità supplementare. Il giudice delle leggi aveva infatti evidenziato che la norma al suo esame, formalmente interpretativa, aveva in realtà realizzato, con efficacia retroattiva, una sostanziale modifica della disposizione interpretata. 3 La Corte territoriale rilevava, altresì, d'ufficio, la nullità, per contrarietà alla norma imperativa del citato articolo 7 della legge reg. n. 8 del 2005, dell'articolo 5 del contratto di risoluzione consensuale stipulato tra le parti — nel quale l'indennità era stata computata senza includere nel calcolo la tredicesima mensilità — con sostituzione di diritto alla clausola nulla della previsione di legge.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la Regione Calabria, articolato in sei motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso la Regione Calabria ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.— violazione e falsa . R.G. n. 20328 del 2016 applicazione dell'articolo 7, comma 6, della legge regionale nr. 8/2005, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Assume la Regione, nel ripercorrere la disciplina in esame e richiamando le statuizioni regionali di attuazione della stessa, che nei casi di incentivo all'esodo disposto su base regionale non vi sono previsioni che sanciscano che il rateo di tredicesima va inserito nel calcolo dell'incentivo, in quanto l'attribuzione in questione non è connessa alla permanenza del rapporto di lavoro, ma alla sua cessazione. A sostegno delle proprie argomentazioni, la ricorrente richiama, altresì, alcune disposizioni contrattuali (art. 52 CCNL 2000, art. 10 CCNL 2006).

2. Con il secondo motivo di ricorso la Regione ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc.civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ. La ricorrente contesta la motivazione della sentenza incentrata sulla sentenza della Corte costituzionale e che ha disatteso l'art. 1322, cod. civ., perché non ha considerato, in violazione del principio dell'autonomia contrattuale, che sin dal primo grado l'Amministrazione aveva evidenziato che le parti avevano sottoscritto il contratto con cui stabilivano la risoluzione del rapporto alle condizioni pattuite. Ha esposto che al contratto era allegata (allegato «A») una scheda di calcolo, in cui si indicava la retribuzione mensile lorda posta a base del calcolo della indennità. Il suo ammontare era costituito dalla somma di stipendio ed altre indennità, i cui importi erano indicati specificamente; tra tali voci non figurava il rateo di tredicesima. Inoltre, l'importo complessivo dovuto era stato quantificato tanto nel contratto quanto nella scheda ed accettato senza riserve.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 4 cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 101, cod. proc. civ., lamentando che il rilievo ufficioso della . R.G. n. 20328 del 2016 nullità parziale del contratto imponeva al giudice di attivare il contraddittorio sulla questione, non sollevata dalle parti.

4. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, cod. civ., in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ. Deduce la Regione l'illegittimità della sentenza, che ha ritenuto la contrarietà a norma imperativa della clausola 5, in quanto le parti nell'ambito della loro autonomia negoziale avevano pattuito la somma concordata e ciò costituiva la fonte del loro diritto di credito.

5. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, nr. 3, cod. proc. civ., al ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1339 e 1419 comma due, cod. civ., osservando che l'articolo 7 della L.R. n. 8 del 2005 non ha valenza di norma imperativa inderogabile, con l'ulteriore conseguenza che non poteva essere dichiarata la nullità dell' art. 5 del contratto individuale.

6. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

7. Le questioni prospettate nel ricorso sono state già affrontate dalla sentenza di questa Corte n. 1748/2017 e da successive numerose14185/2018; nr. 19248/2018; nr. 19250/2018 e nr.6276/2019, nr. 12198 del 2020), alle cui motivazioni si rinvia, in quanto integralmente condivise. Nei precedenti citati si è ritenuto che nel concetto di «retribuzione lorda» previsto dall'articolo 7 della legge Regione Calabria nr. 2 marzo 2005 nr. 8 deve essere inclusa la 13^ mensilità: dunque il dato normativo, nell'unica sua interpretazione possibile — (come evidenziato anche dalla' Corte Costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza nr. 271/2001, la norma di interpretazione autentica di cui all' articolo 44 della legge della Regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, che disponeva in senso contrario ) — depone nel senso della fondatezza della pretesa dei dipendenti.

R.G. n. 20328 del 2016 8. Non rileva, invece, che il contratto individuale di risoluzione del rapporto di lavoro non prevedesse espressamente la inclusione nel calcolo della indennità del rateo della 13^ mensilità, in quanto quest'ultimo è strettamente inerente alla nozione di stipendio o salario ed è compreso nella nozione di stipendio tabellare.

9. In questa prospettiva, la declaratoria di nullità dell'articolo 5 del contratto individuale pronunciata dal giudice dell'appello è del tutto impropria. La clausola, come accertato in sentenza, non prevedeva direttamente la regolamentazione della misura dell'indennità — escludendo la 13^ mensilità, in deroga all'articolo 7 della legge reg. nr.8 del 2005 — ma si limitava ad effettuare il calcolo matematico delle somme dovute. Essa, anzi, rinviava per relationem a tale articolo, che deve essere interpretato nel senso su indicato.

10. Non vi è dunque alcuna questione di violazione della autonomia negoziale delle parti, che non hanno inteso disciplinare l'istituto in difformità dal modello legale.

11. La declaratoria di nullità, comunque, non incide sulla correttezza del dispositivo della sentenza impugnata, che risulta conforme a diritto sicché non ne va disposta la cassazione, ma la correzione della motivazione, ai sensi dell'articolo 384 cod. proc. civ., u.c.

12. Rimane così assorbita la questione relativa alla mancata attivazione del contraddittorio.

13. Con il sesto motivo la Regione ha dedotto — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ — violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 disp. prel. cod. civ. e dell'articolo 30 legge cost. nr 87/1953, assumendo l'ininfluenza della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011, atteso che la stessa sarebbe intervenuta su rapporti già esauriti.

14. Anche in ordine tale motivo vanno richiamati i precedenti di questa Corte sopra citati, nei quali si è ribadito che le pronunce , R.G. n. 20328 del 2016 dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto «ex tunc», con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (tra le più recenti, Cass. 321/2016, 20100/2015, 289/2014, 355/2013).

Nella fattispecie in esame non opera alcun effetto preclusivo, atteso che la sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica è intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto, appunto, il ricalcolo della indennità incentivante.

15. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente Regione Calabria va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avv. Natalina Raffaelli dichiaratasi antistataria.

16. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 -quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Natalina Raffaelli dichiaratasi antistataria., R.G. n. 20328 del 2016 Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso prin