Cassation court dismisses Ministry's appeal, ruling pay calculation rules do not apply retroactively to past school years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Ministry's appeal against a lower court order requiring payment of additional school activities fees. The Ministry argued that specific liquidation procedures were not followed, but the court found the contested activities occurred before the relevant collective agreement was signed. Consequently, the court held that the agreement's procedural rules could not be applied retroactively to determine pay for those past years.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 5 del Contratto Integrativo Nazionale della Dirigenza Scolastica 2002/2005; The collective agreement's liquidation procedures cannot be applied retroactively to determine remuneration for activities performed prior to the agreement's signing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e SENTENZA sul ricorso 19332-2015 proposto da: MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; 2021. - ricorrente - 2490 contro CATANESE ROCCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI TIBURZI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCELLO CACI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 150/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2015 R.G.N. 2832/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2021 dal Consigliere Dott.
PAOLO NEGRI DELLA TORRE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. R.G. 19332/2015 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 150/2015, pubblicata il 24 aprile 2015, la Corte di appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato il Ministero dell'Istruzione, della ^Università e della Ricerca a pagare all'appellante Rocco Catanese, già dirigente scolastico dell'Istituto Superiore "Fabio Besta" di Sondrio, il compenso dovuto per lo svolgimento, • negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, di attività aggiuntive di "Terza Area", nella misura stabilita dall'art. 2, comma 5, del Contratto Integrativo Nazionale della Dirigenza Scolastica.
2. La Corte ha osservato che tali attività erano state pacificamente svolte dall'appellante e che si era trattato di attività curricolari (come tali, obbligatorie), previste per le ultime due classi degli istituti superiori e dirette a preparare gli alunni all'ingresso nel mondo del lavoro, su tali presupposti disattendendo la tesi dell'Amministrazione, per la quale nulla poteva essere riconosciuto al dirigente scolastico a motivo dell'omesso inserimento dei compensi nella scheda finanziaria dei progetti corrispondenti e della conseguente assenza di alcun riferimento ad essi nel bilancio della scuola.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Ministero con unico motivo, cui ha resistito il Catanese con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo proposto il Ministero ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 2, comma 5, del Contratto integrativo nazionale relativo al personale dirigente dell'area V della dirigenza scolastica per il periodo 2002/2005, nonché la violazione dell'art. 270 R.D. n. 827/1924 e dell'art. 11 D.M. n. 44/2001, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto fondata la domanda senza considerare che la liquidazione del compenso dovuto al dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di "Terza Area" non avviene in modo automatico, ma è subordinata a precisi passaggi contabili, alla stregua della disciplina di fonte collettiva e delle altre norme richiamate.
2. Il motivo è infondato.
3. La materia in esame è specificamente regolata dall'art. 2 del Contratto integrativo nazionale relativo al personale dell'area V della dirigenza scolastica per il quadriennio 2002/2005, il quale, al comma 5, prevede che "i compensi relativi alle attività connesse all'E.D.A. e alla Terza Area degli Istituti professionali sono pari al 2% delle somme a tal fine stanziate e, comunque, ad un importo annuo non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 2.000,00"; prevede inoltre, nella seconda parte del medesimo comma, che "La liquidazione dei compensi in esame è correlata alla preventiva modifica dei provvedimenti che allo stato legittimano i pagamenti sui fondi relativi all'E.D.A. e alla Terza area, inserendo tra gli obiettivi di progetto - in linea con l'interpretazione fornita dall'ARAN con nota n. 6455/06 del 19/07/06 - anche il riconoscimento della liquidazione dei relativi suindicati incarichi aggiuntivi per i dirigenti scolatici ai sensi dell'art. 19 del C.C.N.L.".
4. Ciò posto, e ribadito che non vi è questione in causa circa il compimento da parte del Catanese delle attività, in relazione alle quali chiede di essere remunerato, è da rilevare come il richiamato Contratto integrativo sia stato sottoscritto il 22 febbraio 2007.
5. Ne consegue che se la norma, come esattamente osservato, è applicabile al fine di individuare il criterio utile alla quantificazione delle spettanze del dirigente (parametro del 2% dello stanziamento erogato e comunque entro i limiti, minimo e massimo, precisati), non lo è con riferimento alla procedura di liquidazione, quale definita nella seconda parte del comma 5 dell'art. 2, trattandosi nella specie di compenso per attività - come è parimenti pacifico - svolte negli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007.
6. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente (dott.