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Ordinanza — n. 2185/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for unequal pay due to lack of specific document identification under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2185/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Andrea Dardi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court had rejected his claim for equal pay based on a distinction in hiring dates and statutory parameters, which the Supreme Court upheld. Dardi's sole ground for cassation failed because he did not sufficiently identify the specific documents required by the Civil Procedure Code for the Court to evaluate their relevance.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for complaint do not specify the documents with sufficient detail to allow the Court of Cassation to verify their relevance and decisiveness without accessing external sources.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility document identification burden unequal pay discrimination civil procedure code specific document reference adattamento delle retribuzioni compensazione della differenza retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che il motivo è incentrato su documenti rispetto ai quali non risulta assolto l'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., da intendere nei termini precisati da Cass.
Art. 369 n. 4 cod. proc. civ.
non è sufficiente, quindi, che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l'art.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 36 Cost
18/1967, attuativi del precetto di cui all'art. 36 Cost., o, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, alla contrattazione collettiva, che in parte a detti parametri rinvia.
art. 366 cod. proc. civ
civ., perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17182/2020
Cass. n. 13880/2020
17182/2020; Cass. n. 13880/2020; Cass.
Cass. n. 10815/2019
13880/2020; Cass. n. 10815/2019);
Cass. S.U. n. 34469/2019
civ., da intendere nei termini precisati da Cass. S.U. n. 34469/2019; 3.1.
Cass. n. 32759/2021
fra le tante Cass. n. 32759/2021;
Cass. n. 30552/2021
Cass. n. 30552/2021; Cass.
Cass. n. 19048/2016
30552/2021; Cass. n. 19048/2016);4.
Cass. S.U. n. 4315/2020
228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
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Testo completo

ciato la seguente Ud. 12/10/2021 ORDINANZA CC sul ricorso 6620-2016 proposto da: DARDI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio -'ll'avvocato LUIGI PARENTI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 2021 INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso 2pe legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI , - L ; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8629/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' 11/12/2015 R.G.N. 6851/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G. 6620/2016 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello di Andrea Dardi avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del Ministero degli Affari Esteri, volto ad ottenere il pagamento, in via principale, della somma di C 145.740,27 e, in subordine, di C 102.453,85, a titolo di differenze retributive asseritamente maturate nel periodo luglio 1998/29 novembre 2001 nel quale il ricorrente aveva prestato attività lavorativa presso l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado sulla;

2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia e respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ha rilevato che l'appellante aveva posto a fondamento della pretesa l'asserita disparità di trattamento con altro personale che svolgeva le medesime mansioni nella stessa sede e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha escluso che la retribuzione concordata nel contratto individuale potesse essere ritenuta per ciò solo inadeguata, non avendo il ricorrente neppure allegato che il trattamento retributivo concordato violasse i parametri indicati dal legislatore;

3. ha aggiunto che la posizione del Dardi non era comparabile con quella degli altri dipendenti dallo stesso indicati, perché questi ultimi erano stati assunti nella vigenza dell'originaria disciplina dettata dal d.P.R. n. 18/1967, modificata dalla legge n. 662/1996 che, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, aveva attribuito - i.evo ai fini della quantificazione della retribuzione ai soli criteri e parametri indicati dall'art. 157 dello stesso d.P.R.;

4. ha precisato, infine, che il principio della parità di trattamento, fissato dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, non può essere invocato allorquando, come nella fattispecie, la diversità abbia una causa giustificatrice, sempre che sia rispettata la proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato;

5. per la cassazione della sentenza Andrea Dardi ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese il Ministero degli Affari Esteri. CONSIDERATO CHE 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la «violazione e falsa applicazione dell'art. 162 co. 3 del DPR n. 18/67 nel testo anteriore alla sua sostituzione ad opera dell'art. 1 co. 132 della I. n. 662/96, violazione del combinato disposto dell'art. 157 del DPR n. 18/67 con l'art. 17 co.1 della L. n. 401/90 e con gli artt. 28 e 27 co.3 della I. n. 604/82 nel testo prima della loro sostituzione e abrogazione ad opera rispettivamente degli artt. 1 e 3 del D.L. n. 103/00, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 del cod. civ.»; 1.1. sostiene, in sintesi, il ricorrente che ha errato la Corte territoriale nel richiamare l'art. 162 del d.P.R. n. 18/1967 perché la domanda subordinata, sulla cui fondatezza si insiste in questa sede, era fondata unicamente sull'art. 157 del d.P.R. n. 18/1967 e la documentazione versata in atti dimostrava inequivocabilmente che, a parità di mansioni, egli era stato discriminato rispetto ai colleghi in servizio presso il medesimo Istituto Italiano di Cultura; 1.2. richiama la tabella retributiva n. 120/7570 dell'Il novembre 1986, il d.m. n. 120/4591 del 26 luglio 1994, la proposta retributiva del 17 luglio 1997, il d.m. n. 3556 del 17 maggio 1999, le sentenze rese in altri giudizi aventi ad oggetto la quantificazione del trattamento retributivo, ed insiste nel sostenere che la -mmandata equiparazione doveva essere riconosciuta perché la retribuzione concordata con i colleghi assegnati alle medesime mansioni presso la stessa sede era stata determinata sempre ai sensi dell'art. 157 del d.P.R. n. 18/1967, con la conseguenza che la disparità di trattamento non aveva fondamento alcuno; 1.3. invoca, infine, la sentenza n. 8462/2011 pronunciata da questa Corte e sostiene che sarebbe già stato affermato il principio secondo cui «ogni retribuzione superiore e inferiore al 68°h dell'ISE dell'omologo di ruolo proviene dalla corretta applicazione dei criteri e del limite (95% dell'ISE) previsti dal cit. art. 157 del d.P.R. n. 18/67»;

2. il ricorso è inammissibile per plurime ragioni concorrenti, già evidenziate da questa Corte con l'ordinanza n. 11639/2021, pronunciata in fattispecie analoga; 2.1. nello storico di lite si è evidenziato che il giudice d'appello ha respinto il gravame proposto dal Dardi sulla base di una pluralità di argomenti, ciascuno sufficiente a sorreggere il decisum, ed ha innanzitutto evidenziato, anche attraverso il richiamo a precedenti di questa Corte, che il ricorrente non aveva neppure .:.i.egato che la retribuzione, indicata nel contratto, fosse stata quantificata in violazione dei criteri e dei parametri normativi indicati dall'art. 157 del d.P.R. n. 18/1967, nel testo applicabile ratione temporis; 2.2. così ragionando il giudice d'appello non si è discostato dal principio di diritto enunciato da Cass. n. 16755/2019 ( negli stessi termini Cass. n. 2925/2020 Cass.n. 6715/2021, Cass. n. 11758/2021) secondo cui «il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, può pretendere una retribuzione diversa e superiore rispetto a quella pattuita nel contratto individuale solo qualora quest'ultima non sia conforme ai parametri indicati dall'art. 157 del d.P.R. 18/1967, attuativi del precetto di cui all'art. 36 Cost., o, per i rapporti assoggettati alla legge italiana, alla contrattazione collettiva, che in parte a detti parametri rinvia.

Non può, invece, fondare la sua pretesa sulla circostanza che ad altro dipendente assegnato alla stessa sede con le medesime mansioni sia stato riconosciuto un trattamento di miglior favore, perché quest'ultima attribuzione potrebbe essere, in ipotesi, non giustificata, alla luce delle previsioni della legge e della contrattazione collettiva, ed in tal caso la stessa, in quanto priva di fondamento normativo, non potrebbe mai essere assunta a parametro ai fini della quantificazione della «giusta» retribuzione»; 2.3. il ricorso non censura in modo specifico l'autonoma ratio decidendi, fondata sulla necessità di allegare la violazione dei parametri normativi di determinazione della retribuzione contrattuale, e tutte le considerazioni svolte si incentrano sull'ulteriore argomento, sviluppato dalla Corte territoriale, relativo alla non comparabilità con altri dipendenti in servizio presso la stessa sede; 2.4. ne discende che trova applicazione l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e qui ribadito, secondo cui «la sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa ratio decidendi, né contiene un mero obiter dictum, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.

Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte rationes decidendi, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.» ( Cass.n. 17182/2020; Cass. n. 13880/2020; Cass. n. 10815/2019);

3. alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che il motivo è incentrato su documenti rispetto ai quali non risulta assolto l'onere di specifica indicazione imposto dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., da intendere nei termini precisati da Cass. S.U. n. 34469/2019; 3.1. detto onere risponde ad un'esigenza che non è di mero formalismo perché è finalizzato alla comprensione del motivo di doglianza, alla individuazione degli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si basa e, soprattutto, a consentire alla Corte la valutazione della decisività della produzione documentale; 3.2. non è sufficiente, quindi, che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 n. 4 cod. proc. civ., perché l'art. 366 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 40 del 2006, richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la completa cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l'agevole reperibilità del documento la cui rilevanza è invocata ai fini dell'accoglimento del ricorso (cfr. fra le tante Cass. n. 32759/2021;

Cass. n. 30552/2021; Cass. n. 19048/2016);4. alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento `le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 1