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Ordinanza — n. 2184/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting transfer of business due to lack of economic autonomy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2184/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that denied the transfer of a 'Document Management' business unit. The court affirmed that the transferred assets and personnel lacked functional autonomy and required exclusive management interaction with the original company. Consequently, the transfer did not qualify as a business transfer under Italian labor law, upholding the employee's continued relationship with the original employer.

Regesto Legislator

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Art. 2112 cod. civ.; Art. 1, par. 1, lett. a) e b), direttiva 2001/23/CE: A transfer of business requires the existence of a functionally autonomous economic entity; mere resource transfer without organizational independence does not constitute a transfer under the directive.

Parole chiave

Generato dall'IA
transfer of business functional autonomy labor relations directives 2001/23 economic entity employee protection organizational structure trasferimento d'impresa

Disposizioni normative citate

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Art. 2112 cod. civ.
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod.civ.
Direttiva 2001/23/CE
D.Lgs. n. 18/2001
Art. 360 nr. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE: 1.Con unico motivo si deduce - ai sensi dell'art. 360 nr.
art. 2112 cod.civ
- violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 22005 del 2017
Cass. nr. 22005 del 2017 cit.), che, ai sensi dell'art.
Cass. nr. 11204 del 2016
22005 del 2017, Cass. nr. 11204 del 2016;
Cass. nr. 5425 del 2015
Cass. nr. 5425 del 2015; Cass.
Cass. nr. 24262 del 2013
CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 23082-2017 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro PUGLISI OSCAR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 14, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO EMANUELE DE FELICE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAPA; - controricorrente - nonchè contro TELEPOST S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1529/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/07/2017 R.G.N. 1258/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO. RILEVATO CHE:

1. la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto la domanda di Oscar Puglisi di accertamento dell'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda effettuato da Telecom Italia S.p.A. a Telepost S.p.A., con conseguente persistenza del rapporto di lavoro con l'impresa cedente;

2. la Corte territoriale, richiamata la giurisprudenza di legittimità, ha escluso che la cessione del ramo d'azienda «document management» trasferito da Telecom Italia SpA a Telepost S.p.A. integrasse il trasferimento di un'articolazione aziendale idonea a consentire lo svolgimento di un'autonoma attività economica organizzata, in quanto tale suscettibile di assolvere ad uno scopo produttivo; 3.ha proposto ricorso per cassazione Telecom Italia S.p.A., affidato a due motivi; 4.ha resistito, con controricorso tempestivo, Oscar Puglisi; 5.è rimasta intimata Telepost S.p.A.;

CONSIDERATO CHE: 1.Con unico motivo si deduce - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod.civ. per aver la Corte di appello escluso un trasferimento di ramo di azienda nella cessione a Telepost S.p.A. del ramo denominato «Document Management», in cui confluiva parte del personale assegnato alla funzione «Facility Management», rilevando che la sentenza giunge ad escludere un trasferimento di ramo di azienda sulla base del rilievo che il ramo ceduto riguarderebbe un coacervo di attività eterogenee, che Telepost aveva utilizzato le stesse procedure informatiche utilizzate dal Telecom, che Telepost aveva operato in regime di monocommittenza, laddove nel caso in questione è pacifico che il ramo è nato con le stesse caratteristiche che ha poi conservato fino al momento della sua alienazione a Telepost, perché già presso la concessionaria si configurava come struttura dedicata allo svolgimento di una serie di attività di servizio e ciò in virtù di una decisione organizzativa di Telecom non sindacabile in questa sede; 2.il motivo è infondato alla stregua della più recente (e oramai costante) giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento alla medesima vicenda traslativa (Cass. nr. 22005 del 2017, Cass. nr. 11204 del 2016;

Cass. nr. 5425 del 2015; Cass. nr. 24262 del 2013 e numerose altre), ha giudicato corretta la ricostruzione del giudice di merito nell'escludere la natura di «articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata» in relazione al ramo in oggetto; 3.è noto che la Corte di Giustizia, sollecitata in via pregiudiziale in riferimento alla formulazione dell'art. 2112 cod.civ., novellata dall'art. 32 del D.Lgs.,(k 2 -1't 4A1)22 / ha ritenuto che «L'art. 1, par. 1, lett.

a) e b), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001 (debba) essere interpretato nel senso che non ost(i) ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, la quale, in presenza di un trasferimento di una parte di impresa, consenta la successione del cessionario al cedente nei rapporti di lavoro nell'ipotesi in cui la parte di impresa in questione non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma preesistente al suo trasferimento» (CGUE, 6 marzo 2014, C-458/12, Amatori ed a.); 4.tuttavia, questa Corte ha statuito, proprio in controversie concernenti il trasferimento di rami d'azienda Telecom Italia S.p.A. (v.

Cass. nr. 22005 del 2017 cit.), che, ai sensi dell'art. 2112 cod.civ. (sia nel testo previgente, sia in quello modificato, in applicazione della direttiva n. 50/98/CE, dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, applicabile ratione temporis) debba intendersi come ramo autonomo d'azienda, in quanto tale suscettibile di trasferimento riconducibile alla disciplina della norma citata, ogni articolazione organizzata in maniera stabile idonea a consentire lo svolgimento di un'autonoma attività economica; 5.nel caso di specie, la Corte territoriale, con valutazione tranchant (dunque a prescindere dalla preesistenza del ramo) ha negato che il trasferimento riguardasse un complesso di risorse, materiali ed umane, funzionalmente idoneo a svolgere una determinata attività produttiva, posto che quest'ultima, per il suo concreto svolgimento, continuava a necessitare di «specifiche interazioni organizzative e gestionali con l'impresa cedente che finiva per usufruirne in via esclusiva»;

6. alla stregua di tale accertamento, in questa sede non validamente censurato, 1t errore di diritto è imputabile alla sentenza impugnata, sicché Lf il ricorsoricorso va rigettato con le spese di lite che seguono la soccombenza, in favore della parte controricorrente; 7.nulla deve provvedersi in relazione a Telepost S.p.A., rimasta intimata;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente Oscar Puglisi, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 5 ottobre 2021 Il Pr