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Ordinanza — n. 1860/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of standing following a settlement agreement between employer and employee.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1860/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the employer lost its standing to act following a settlement agreement reached between the parties. Although the appellant's representative requested the extinction of the proceedings, the Court noted that a formal notice of withdrawal was never served to the employee. Consequently, the appeal was rejected as the legal interest to pursue the case had vanished due to the conciliation.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A loss of standing arising from a settlement renders a cassation appeal inadmissible, whereas the punitive fee for dilatory appeals applies only to originally inadmissible grievances.

Parole chiave

Generato dall'IA
loss of standing settlement agreement inadmissible appeal conciliation procedural extinction successo d'integrazione domanda di fallimento recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass.07/06/2018, n. 14782
Cass. 31/01/2013, n. 2259
14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass.19/12/2006, n.
Cass.19/12/2006, n. 27133
2259; Cass.19/12/2006, n. 27133) mentre nel caso di specie l'atto di rinunzia i sottoscritto dal legale rappresentante della società e dai procuratori che lo assistono non risulta notificato alla intimata Palomba;
Cass. 02/07/2015, n. 13636
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17189-2019 proposto da: FRATELLI ELIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, PAOLO TOSI, MARCO ROSSI; - ricorrente - 2021 contro 3389 PALOMBA BARBARA; - intimata - avverso la sentenza n. 253/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 27/03/2019 R.G.N. 21/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso di Barbara Palomba aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato da Fratelli Elia s.p.a. e condannato la società alla reintegrazione della lavoratrice ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata, nel limite di dodici mensilità, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra;

2. Fratelli Elia s.p.a. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

3. il procuratore della parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione di Bertani Trasporti s.p.a. quale incorporante Fratelli Elia s.p.a. e, premesso che nelle more del giudizio la controversia era stata conciliata, ha chiesto disporsi la estinzione del giudizio; Considerato che 1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente quale conseguenza dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti, alla base della dichiarazione di rinunzia al giudizio versata in atti;

2. non sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, come richiesto dal procuratore della parte ricorrente, posto che tale declaratoria presuppone un formale atto di rinunzia al ricorso per cassazione che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass.07/06/2018, n. 14782; Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass.19/12/2006, n. 27133) mentre nel caso di specie l'atto di rinunzia i sottoscritto dal legale rappresentante della società e dai procuratori che lo assistono non risulta notificato alla intimata Palomba;

3. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

4. non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio, trova la sua ragion d'essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta ( nella specie per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 02/07/2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 4 novembre 2021 Il Presidente Guido Raimondi IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi Depositato in Ca