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Ordinanza — n. 1859/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of standing following a settlement agreement between the parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1859/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lost the interest to act following a settlement agreement reached between the parties. Although the appellant's representative requested the extinction of the proceedings, the court noted that the formal renunciation of the cassation appeal was never notified to the respondent. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible due to the subsequent lack of standing rather than being extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal becomes inadmissible if the party loses the interest to act due to a settlement, and the proceedings are not extinguished unless a formal renunciation is properly notified to the opposing party.

Parole chiave

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loss of standing settlement agreement cassation appeal interest to act formal renunciation procedural extinction notification requirement licenziamento o risoluzione del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass.07/06/2018, n. 14782
Cass. 31/01/2013, n. 2259
Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass.i 19/12/2006, n.
Cass.i 19/12/2006, n. 27133
Cass. 02/07/2015, n. 13636
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17184-2019 proposto da: FRATELLI ELIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, PAOLO TOSI, MARCO ROSSI; - ricorrente - 2021 contro 3388 PISERINI MARCO; - intimato - avverso la sentenza n. 252/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 26/03/2019 R.G.N. 22/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che in accoglimento del ricorso di Marco Piserini aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato da Fratelli Elia s.p.a. e condannato la società alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata, nel limite di dodici mensilità, alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegra, oltre che alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale;

2. Fratelli Elia s.p.a. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

3. il procuratore della parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione di Bertani Trasporti s.p.a. quale incorporante Fratelli Elia s.p.a. e, premesso che nelle more del giudizio la controversia era stata conciliata, ha chiesto disporsi la estinzione del giudizio; Considerato che 1. il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente quale conseguenza dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti, alla base della dichiarazione di rinunzia al giudizio versata in atti; non vi è spazio per una declaratoria di estinzione del processo, come richiesto dal procuratore della parte ricorrente, posto che tale declaratoria presuppone un formale atto di rinunzia al ricorso per cassazione che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (Cass.07/06/2018, n. 14782;

Cass. 31/01/2013, n. 2259; Cass.i 19/12/2006, n. 27133) mentre nel caso di specie l'atto di rinunzia sottoscritto dal legale rappresentante della società e dai procuratori che lo assistono non risulta notificato all'intimato Piserini; non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; non sussistono i presupposti processuali per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, in quanto, come chiarito da questa Corte, tale meccanismo sanzionatorio, trova la sua ragion d'essere nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, per cui è destinato a trovare applicazione in caso di inammissibilità originaria del gravame ma non in caso di inammissibilità sopravvenuta ( nella specie per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. 02/07/2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 4 novembre 2021 Il Presidente Guido Raimondi - IL CANCELLIERE ESPERTO Dott. Enrico Secchi e'• Depositato