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Ordinanza — n. 1504/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as time-barred due to late notification of lower court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1504/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the notice of the lower court's order was not served within the statutory five-day limit required by Article 133 of the Civil Procedure Code. The appellant, representing the Red Cross, sought to challenge a first-instance judgment ordering the return of withheld incentive funds to a former employee, while the lower appellate court had previously deemed the appeal against its own order inadmissible. The Court ruled that the procedural defect in notification rendered the subsequent cassation appeal untimely, regardless of the substantive merits regarding the employee's retraction rights.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: The appeal period for a cassation complaint against a lower court order begins only upon proper notification of that order, and failure to notify within the prescribed term renders the appeal inadmissible for tardiness.

Parole chiave

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cassation appeal notification deadline inadmissible appeal Civil Procedure Code tardiness lower court order service of process riduzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. proc. civ.
civ.; solo per il caso che la controparte abbia notificato l’ordinanza prima della comunicazione (che l’art. 133 cod. proc. civ. assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia), il termine per impugnare decorre dalla notificazione; 2.2.
Art. 348 ter cod. proc. civ.
la Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza ex art. 348 bis cod.
Art. 348 cod. proc. civ.
la Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza ex art. 348 bis cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
art. 348 bis cod. proc. civ
la Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Croce Rossa Italiana ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento;
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., per essere stata emessa l’ordinanza al di fuori dei casi legislativamente previsti;
art. 348-bis c.p
civ., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art.
art. 327 c.p
lungo di cui all’art. 327 c.p.c.»; si è così affermato che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza, deve rispettare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, posto che l’art.
art. 325 cod. proc. civ
348-ter, terzo comma, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, si riferisce a quello di cui al secondo comma dell’art. 325 cod. proc. civ.; solo per il caso che la controparte abbia notificato l’ordinanza prima della comunicazione (che l’art.
art. 133 cod. proc. civ
civ.; solo per il caso che la controparte abbia notificato l’ordinanza prima della comunicazione (che l’art. 133 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914
Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914) e ciò anche a prescindere dalla verifica della sua tempestività;
Cass., S.U., n. 4315/2020
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
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Testo completo

ato la seguente Ud. 21/12/2021 ORDINANZA CC sul ricorso 8332-2016 proposto da: ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - 2021 contro 3865 DI FABIO ALBAROSA; - intimata - - avverso la sentenza n. 204/2014 del TRIBUNALE DI CHIETI, depositata il 20/03/2014 R.G.N. 1369/2013; - avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 646/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. Rilevato che:

1. con la sentenza impugnata il Tribunale di Chieti accoglieva la domanda di Albarosa Di Fabio intesa all’accertamento della illegittimità della trattenuta effettuata 1 da Croce Rossa Italiana sui fondi per il miglioramento dell’efficienza degli enti, con P a g . R. Gen. N. 8332/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8332/2016 Numero sezionale 3865/2021 Numero di raccolta generale 1504/2022 conseguente reintegrazione nel predetto fondo della trattenuta annua operata per gli Data pubblicazione 18/01/2022 anni 2008, 2009 e 2010 e condanna dell’Ente al pagamento in favore della ricorrente delle somme non corrisposte e/o indebitamente trattenute; l’attrice, dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato della Croce Rossa Italiana, aveva convenuto l’Ente datore di lavoro per sentirlo condannare alla restituzione delle trattenute sul compenso incentivante operate dall’Ente, in relazione agli anni 2008, 2009, 2010, sulla base della determinazione direttoriale n. 86 del 17 luglio 2007 con la quale Croce Rossa Italiana aveva disposto, nei confronti di tutti i dipendenti, il recupero di detto compenso, mediante sottrazione dal Fondo unico per l’incentivazione, previsto da disposizione collettiva, di un importo complessivo di euro 5.151.216,87 secondo un piano di recupero da realizzare in cinque annualità, dal 2006 al 2010; ad avviso del Tribunale il compenso incentivante aveva natura retributiva ex art.28 del c.c.n.l. enti pubblici non economici e la mancata corresponsione dello stesso, sia pure determinata da esigenze di natura contabile, collideva con il principio della irriducibilità ed intangibilità della retribuzione.

2. la Corte d’appello di L’Aquila, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Croce Rossa Italiana ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento;

3. avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello la Croce Rossa Italiana ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;

4. Paola Di Edoardo è rimasta intimata. Considerato che:

1. con il primo motivo, riferito all’ordinanza della Corte d’appello, si denuncia la violazione degli artt. 132, 342, 348 bis e ter cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per essere stata emessa l’ordinanza al di fuori dei casi legislativamente previsti;

2. con il secondo motivo, riferito alla sentenza del Tribunale di Chieti, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 40 bis e 60 d.lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 31 e 32 c.c.n.l. del personale non dirigente comparto enti pubblici non economici, quadriennio normativo 1998/2001, degli artt. 2103 e 2033 cod. civ., dell’art. 36 Cost, dell’art. 20, comma 1, lett.

e) l. n. 448 del 1999, rilevando, quanto al recupero dei compensi per gli anni 2006-2010, che non sarebbe stato configurabile alcun diritto acquisito ad un quantum determinato e fisso in capo ai lavoratori, essendo le risorse variabili del fondo 2 P a g . R. Gen. N. 8332/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8332/2016 Numero sezionale 3865/2021 Numero di raccolta generale 1504/2022 quantificabili anno per anno sulla base di autonome determinazioni Data pubblicazione 18/01/2022 dell’amministrazione, sicché sarebbe stata legittima l’operata diminuzione dell’entità del fondo e la conseguente ripartizione della medesima tra i dipendenti mediante riduzione della voce compenso incentivante; quanto alla rideterminazione degli importi per l’anno 2005, erogati in eccedenza anteriormente alla verifica MEF, sosteneva che la mancata erogazione del saldo era giustificata perché gli importi erano stati imputati a quota parte del piano di rientro richiesto dall’Ispettore;

2. il ricorso è inammissibile; 2.1. occorre ricordare che questa Corte, a Sezione Unite, con la sentenza n. 25513 del 2016, ha affermato il principio secondo cui «Il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348-ter, comma 3, cod. proc. civ., avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica della sentenza suddetta che, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cd. lungo di cui all’art. 327 c.p.c.»; si è così affermato che chi esercita il diritto di ricorrere in cassazione, se è avvenuta la comunicazione dell’ordinanza, deve rispettare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, posto che l’art. 348-ter, terzo comma, secondo inciso, quando allude al termine per proporre ricorso per cassazione, si riferisce a quello di cui al secondo comma dell’art. 325 cod. proc. civ.; solo per il caso che la controparte abbia notificato l’ordinanza prima della comunicazione (che l’art. 133 cod. proc. civ. assoggetta ad un termine di cinque giorni e ciò anche nel testo applicabile alla controversia), il termine per impugnare decorre dalla notificazione; 2.2. nella specie, la ricorrente ha adempiuto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”; 2.3. questa Corte, al fine di verificare la tempestività del ricorso per cassazione, con ordinanza in data 8 luglio 2021 ha disposto, tramite la cancelleria, l’acquisizione 3 P a g .

R. Gen. N. 8332/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 8332/2016 Numero sezionale 3865/2021 Numero di raccolta generale 1504/2022 del fascicolo d’ufficio di secondo grado e richiesto, altresì, alla Corte d’appello di Data pubblicazione 18/01/2022 L’Aquila informazioni in merito alle modalità di comunicazione alle parti dell’ordinanza ex art. 348 ter cod. proc. civ.; la suddetta Corte d’appello, a mezzo della propria cancelleria, oltre al richiesto fascicolo ha trasmesso copia dell’attestazione telematica di avvenuta consegna in data 12 novembre 2015 della comunicazione del deposito dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 cod. proc. civ. all’Avvocatura dello Stato di L’Aquila all’indirizzo di posta certificata ads.aq@mailcert.avvocaturastato.it ed ha dato anche atto che alla suddetta comunicazione di cancelleria è stato allegato per esteso il testo integrale dell’ordinanza medesima; 2.4. essendo stato il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale notificato a mezzo posta con raccomandata spedita il 15 gennaio 2016, lo stesso risulta inammissibile per tardività; 2.5. a sua volta la contestuale impugnazione dell’ordinanza resa dalla Corte territoriale è inammissibile perché non riguarda vizi propri dell’ordinanza medesima (v.

Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914) e ciò anche a prescindere dalla verifica della sua tempestività;

3. non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo parte intimata svolto attività difensiva;

4. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 21 dicembre 2021. Il Presidente Dott. Antonio Manna P a g . R. Gen. N. 8332/2016 F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 - F i r m a t o D a : M