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Sentenza — n. 934/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 934/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 934/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 21288-2019 proposto da: ANAS S.P.A. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022. contro FISCANTE SERGIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 31, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE TRUPPI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7300/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 3262/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 934/2022 — snciv · Corte di Cassazione: AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022. contro FISCANTE SERGIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 31, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE TRUPPI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7300/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 3262/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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nullità delle intese scioglimento del contratto a termine annullamento del contratto rinuncia a pretese di salario azione di contestazione diritto alla risoluzione del contratto
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 21288-2019 proposto da: ANAS S.P.A. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - 2022. contro FISCANTE SERGIO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ODERISI DA GUBBIO 31, presso lo studio dell'avvocato ASSUNTA BORZACCHIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE TRUPPI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7300/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/01/2019 R.G.N. 3262/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG 21288/2019 PREMESSO CHE 1. con sentenza 15 gennaio 2019, la Corte d'appello di Napoli accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra Sergio Antonio Frascante e Anas s.p.a. a decorrere dal 18 dicembre 2001, condannando la società al pagamento, in favore del primo, di un'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato la domanda;

2. a motivo della decisione, essa riteneva, contrariamente al Tribunale, la nullità del termine apposto ai plurimi contratti a tempo determinato conclusi tra le parti nel periodo dal 18 dicembre 2001 all'8 marzo 2010 (l'ultimo part-time), per la mancata indicazione del fatto eziologicamente collegato alla stipulazione a termine e alla durata del rapporto lavorativo, comportante la conversione del rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato e pieno: a ciò non ostando il divieto posto dall'art. 36 d.Ig. 165/2001, essendo il rapporto di lavoro del personale di ANAS (trasformata da azienda in ente pubblico economico per effetto del c1.1g. 143/1994) regolato dalla disciplina di diritto privato e dalla contrattazione collettiva;

3. in applicazione dell'art. 32, quinto comma I. 183/2010, la Corte territoriale condannava il datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, dell'indennità omnicomprensiva liquidata nella misura suindicata, tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'azienda e della durata complessiva del rapporto di lavoro, in considerazione della successione dei plurimi contratti;

4. con atto notificato il 3 luglio 2019, ANAS s.p.a. ricorreva per cassazione con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso;

5. le parti conciliavano la controversia in sede sindacale con verbale in data 22 aprile 2021, dal quale risulta in particolare la rinuncia della società, accettata dal lavoratore, al ricorso per cassazione proposto, con la pattuizione tra loro della compensazione delle spese di lite; CONSIDERATO CHE 1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le RG 21288/2019 parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell'art. 92, ultimo comma c.p.c.;

2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma lquater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del cont