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Ordinanza — n. 932/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 932/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 932/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ROBERTO BELLE'. R. G. n. 898/2016 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città di rigetto della domanda dispiegata dai lavoratori meglio indicati in epigrafe, finalizzata alla rivendicazione del loro diritto, quali dipendenti del Ministero degli Affari Esteri (di seguito, MAE), a percepire, durante i periodi di servizio all'estero svolti da ciascuno di essi, l'indennità integrativa speciale (di seguito IIS) la quale, per tali periodi, era stata invece decurtata dal trattamento economico corrisposto; i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, avverso tale pronuncia, resistito da controricorso del MAE ed entrambe le parti hanno infine depositato memoria;

Regesto Legislator

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art. 170 d.p.r. 18/1967, art. 117 Cost; Ordinanza — n. 932/2022 — snciv · Corte di Cassazione: n. 898/2016 non include l'indennità integrativa speciale, secondo quanto disposto dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 148 del 2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P„R. n. 18 del 1967, come tale priva di carattere innovativo»; in tale pronuncia, qui condivisa e cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., si è evidenziato come l'interpretazione dei contratti collettivi di comparto, se condotta tenendo conto delle disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo e del quadro normativo di riferimento, tra cui gli artt. 1, co. 37, L. 549/1995 e 1, co. 2, lett.

Parole chiave

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indennità di soggiorno all'estero rimborso dei contributi agli stranieri divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero indennizzo dei rifugiati percepzione indebita di disoccupazione indennità e spese

Disposizioni normative citate

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art. 170 d.p.r. 18/1967
148/2011 e dell'art. 170 d.p.r. 18/1967, rimarcando come l'art.
art. 117 Cost
101, 102 e 104 della Costituzione, sia per contrasto con l'art. 117 Cost., mediato dalle regole della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; questa S.C.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 898-2016 proposto da: AGRO' CONCETTA MARIA, AMADEI SONIA, ANGELONI LIVIO, ARENA CATERINA, ARPINO UBALDO, ASSOGNA ANGELO, BADINI SILVANA, BALDASSINI BENEDETTO, BALESTRA MARINA, BARILLI SILVIA, BARONI LAURA, BELARDO MARIA, BERNARDINI ANTONELLA, BERTINI MALGARINI ALESSANDRA, BIELLI FABRIZIO, BIZUBOVA MARTA, BOZZOLI GRAZIA, BRAGA GIOVANNA, BRENCA LUCIA, BRUNI LIDANO ROBERTO, CACCHI 2021 FRANCESCO, CADINU FRANCA, CALCAGNO ANTONINO, CALLEA 3048 CARMELA NATALINA, CAMPONESCHI VINCENZO, CAPORALETTI STEFANO, CARACCIO AGESILAO, CARADONNA TIZIANA, CARETTA PIERPAOLO, CARLETTI GIORGIO, CASERTA BIANCAMIRTO FILOMENA, CASTELLINI MARIA STELLA, CAZZATO LUIGI, CECCARELLI ROBERTA, CELSI MASSIMO, CHERICHETTI GIANLUCA, CHIESI AMBRA, COLOMBA PATRIZIA, COLUCCI GIUSTINA, CONIGLIO GIANCARLO, CONTINESI ANTONELLA, COPPOLA CIRO, CORAPI ALESSANDRA, CORRENTI DANIELA, COZZI MARIA, CRISAFULLI EDOARDO, CROVETTI QUINTILIO GIORGIO, CUOMO FRANCESCO, D'ANDREA RICCARDO, DE BENEDETTO GUIDO DONATO, DE SANTIS VINCENZO, DE STEFANO FILIPPO, DEL MONTE PAOLA, DELLA SALA FORTUNATA, DEMICHELI ANGELA PATRICIA, DI BATTISTA CLAUDIO, DI BRANCO ANDREA, DI LULLO ADELE, DI MARCO LOREDANA, DI SIMONE VINCENZO, DI VITO ANGELA, DIAMANTINI MARIA GRAZIA, ERCOLE EVANGUIDO, ERRECO ROSSANA, EUSEPI GIUSEPPE, FACCO CARLETTI IOLE, PACE FRANCESCO MARIA, FALCIOLA UGO, FALSINI DANIELA, FIORINI ARISTIDE, FOLINO GIUSEPPE, FRANZOSO MAURO, FRASCA MARIA GRAZIA, GALDIERI NICOLA, GATTA VALERIANO, GENOVESI CLAUDIO, GERMINARIO MARIA DOMENICA LUCIA, GIARRAFFA GAETANO, GIGLIO CARLO, GIOVINAZZI LUIGI, GIRACE MARIA ROSA, GRASSO GIOVANNA GRAZIA, GRIMALDI GARIAZZO FRANCA, GRISANTI SIMONETTA, GROSSI SERGIO, GUARNIERI LILLO TEODORO, GUARNIERI NICOLA, IACOBIS ROSSELLA, IACOPINI ANGELA, IENGO GINA, INCHES SILVANA, IZZO LUCIO, LAI ALBERTA, LASARACINA RANDOLFO, LEMBO MAURIZIO, LEONARD' LEONARDO, LEVY MARIA TERESA, LONGO VITO ANTONIO, LOTTI TOMASA, LUCARELLI LUCA, MAIMONE ANNA, MAIUOLO MIRELLA, MANCINI ALDO, MANCINI MARIA ANTONIETTA, MANGIACOTTI MATTEO, MARCELLO MAURO, MARI FRANCESCO, MARIANI RITA, MARIELLA FRANCESCO, MARINI LAURA, MARINI MARIA CLAUDIA, MARINO GIUSEPPINA, MAROCCHINI FRANCO, MASI CANIO, MASI LAURETTA, MASTRAGOSTINO ALESSANDRO, MASTRODOMENICO FABIO, MASTROSTEFANO GIOVANNI, MATARANTE EDOARDO, MATTIOLI FLAVIA, MAURIELLO MARIA PIA, MAURIZI LORENZO, MAZZETTI ANDREA, MAZZOCCHI RITA, MAZZOLA GIUSEPPE, MEIARINI MARIELLA, MENEGHELLO ALESSANDRO, MESSINA PAOLO, MINGIONE SALVATORE, MINGOIA FRANCESCO PAOLO, MINUNNI DOMENICO, MISSIMI CLAUDIO, MURRU GONARIO, NAPPO mAnnt z.10 GENNARO, NARDO DAMIANO, OLINI SANDRO, NICOSIA LEONARD, NUZZO VITTORIO, ODDO LUCIANO, OLIVIERI MARIA LUISA, ORLANDI STEFANO, PAGANO ANTONIO, PAGANO GIUSEPPE, PAGONI GIOVANNI, PAIN LUCA, PALLADINO VITTORIO, PANTONE ANGELA, PAPARONE MARIO, PARESCHI MARIA ROSA, PARZIALE MICHEL, PATTI CARMELA, PENZATO GIUSEPPE, PESCI RITA, PINTORI XAVIER, PIPPO SILVANO PISACANE VELIA, PISCITELLI JOSE', PISTACCHI AMBRETTA, PIZZI LINA, PIZZONIA MARIA CRISTINA, POMA RENATO, PORTALURI ANTONIO, PORTALURI ROBERTO, PUCCI STEFANO, PUGLIA ANGELO, PULLARA CALOGERO, RABBAT RANDA, RAIA BERNARDO, RANALLI MARCELLA, REDOLFI TEZZAT RENZO, RENZI PASQUALE, RESTIVO DOMENICO, RETTURA GIORGIO FRANCO, RICCI CARLO, RIGATO MARIA GIOVANNA, RINALDI LOREDANA, RIZZO ROBERTO, ROMANO CLAUDIA, RONCHIETTO BARBARA, RONCONI GIUSEPPE, ROSI PAOLO, ROSSI GUIDO, ROSSI NADIA, ROSSONI ADELE, SABATINI RENATO, SACCONE CARLO ROBERTO, SALAPARUTA BERNARDO GIUSEPPE, SALONIA SERGIO, SALTA ROBERTO, SANETTI MAURA, SANNA IRENE, SANTARELLI CARLO, SANTESE SIMONETTA, SCAPIGLIATI FABIO, SCARDIGNO LEONARDO, SCHIAVO BARBARA, SCIPIONI ANTONIO, SCORTECCI ALESSANDRO, SERINO SANDRA, SIMBOLI ROSSANO, SIVIERI ALESSANDRO, SOCCORSI PAOLO, SOLLAZZI PIERO, SPADONI MASSIMILIANO, SPARACCIARI MARCO, SPERANZA VITTORIANO, SPINA GIOVANNI MICHELE, STAMEGNA OVIDIO MELCHIADE, STARNONI ISABELLA, STEFANUCCI MARCO, TASINI ALESSANDRO, TIROCCHI LOREDANA, TIROCCHI VINCENZO, TONNINA CLAUDIA, TORINO GIUSEPPE, TROTTA FRANCA, TUFANO ADRIANA, TUFANO PASQUALE, TURTURIELLO GIOVANNI, UNZAIN JASMINA PILAR, VAGLIO LUDOVICO MARIA, VARUSIO ALBERTO, VATTA CLAUDIO, VENTI FRANCESCO, VERA LUCIANO, VERONA GIANFRANCO, VERZUTO SALVATORE, VIOLA DANTE, VIVANI MARISA, ZANELLA PATRIZIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO NASO, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5628/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2015 R.G.N. 5743/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'. R. G. n. 898/2016 RITENUTO CHE la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città di rigetto della domanda dispiegata dai lavoratori meglio indicati in epigrafe, finalizzata alla rivendicazione del loro diritto, quali dipendenti del Ministero degli Affari Esteri (di seguito, MAE), a percepire, durante i periodi di servizio all'estero svolti da ciascuno di essi, l'indennità integrativa speciale (di seguito IIS) la quale, per tali periodi, era stata invece decurtata dal trattamento economico corrisposto; i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione, avverso tale pronuncia, resistito da controricorso del MAE ed entrambe le parti hanno infine depositato memoria;

CONSIDERATO CHE il primo motivo di ricorso, richiamando l'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 -bis, cLl. 138/2011, convertito nella L. 148/2011 e dell'art. 170 d.p.r. 18/1967, rimarcando come l'art. 1-bis cit., costituisse la modifica di una legge - l'art. 170 del d.p.r. n. 18 del 1967, che disciplinava solo l'indennità di servizio estero e non anche gli stipendi di cui l'indennità integrativa speciale era da considerare parte integrante e sottolineando appunto come VHS avesse assunto natura pienamente retributiva, anche nel contesto della contrattazione collettiva, sicché essa restava salvaguardata dall'art. 170 cit., il cui divieto riguardava il cumulo delle sole indennità non retributive correlate al servizio estero, dovendosi pertanto escludere efficacia retroattiva alla norma di pretesa interpretazione autentica di cui all'art. 1 -bis, cit.; in prosieguo il ricorso sostiene che, ove la norma fosse da intendere nel senso ritenuto dalla Corte territoriale, ovverosia come reale interpretazione autentica, essa sarebbe stata da ritenere illegittima, sia per contrasto diretto con gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, sia per contrasto con l'art. 117 Cost., mediato dalle regole della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; questa S.C. ha già deciso ricorso analogo al presente, anche quanto a formulazione dei motivi, con pronuncia (Cass. 5 maggio 2021, n. 11759, sulla scia già di Cass. 17 dicembre 2019, n. 33395) che è stata nnassimata nel senso che «il trattamento economico spettante al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il periodo di servizio all'estero R.

G. n. 898/2016 non include l'indennità integrativa speciale, secondo quanto disposto dall'art. 1 bis del d.l. n. 138 del 2011, conv. con modif. dalla I. n. 148 del 2011, norma di interpretazione autentica dell'art. 170 del d.P„R. n. 18 del 1967, come tale priva di carattere innovativo»; in tale pronuncia, qui condivisa e cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., si è evidenziato come l'interpretazione dei contratti collettivi di comparto, se condotta tenendo conto delle disposizioni contrattuali succedutesi nel tempo e del quadro normativo di riferimento, tra cui gli artt. 1, co. 37, L. 549/1995 e 1, co. 2, lett.

d) L. 324/1959, già conduceva a ritenere infondata la pretesa degli attuali ricorrenti e ad escludere la asserita inoperatività del comma 3 dell'art. 20 del c.c.n.l. 2002-2003 a decorrere dal 10 gennaio 2004; le suddette considerazioni hanno portato poi ad escludere, nel ricordato precedente, la possibilità di mettere in dubbio il profilo della ragionevolezza della disposizione interpretativa di cui si discute (v. Corte cost. n. 234 del 2007; n. 274 del 2006; n. 135 del 2006; n. zI09 del 2005; n. 291 del 2003), ovvero quello della lesione dell'affidamento dei destinatari, considerato che già il testo interpretato rendeva plausibile una lettura diversa da quella che i destinatari stessi avevano ritenuto di privilegiare (v.

Corte cost. n. 229 del 1999; si veda anche sentenza n. 26 del 2003); se ne è così affermata la reale natura interpretativa della norma, che ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, poiché si è limitata a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l'esercizio di tale potestà deve attenersi (v. ex plurimis, Corte cost. n. 274 del 2006; n. 282 del 2005; n. 15 del 2005; n. 240 del 20(17), definendo e delimitando la fattispecie normativa proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza dell'ordinamento giuridico (v.

Corte cost. n. 209 del 2010), così da non vulnerare le attribuzioni del potere giudiziario e non incorrere in alcuna violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. nella parte in cui impone al legislatore di conformarsi ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e così a quello inerente al principio di preminenza del diritto ed a quello del processo equo, consacrati nell'art. 6 della CEDU, mentre, anche in considerazione delle interpretazioni rese plausibili dalla norma interpretata, difetta ogni elemento per potere desumere che sia stata diretta ad incidere sui giudizi in corso, per determinarne gli esiti (Corte cost. n. 15 del 1995; n. 397 del 1994); pertanto - si è concluso nel precedente omologo sopra richiamato e qui condiviso - che, essendosi la norma limitata ad enucleare una delle possibili opzioni ermeneutiche dell'originario testo normativo, alla quale si sarebbe R.

G. n. 898/2016 comunque pervenuti per le ragioni evidenziate (...), non può dubitarsi della finalità dell'intervento normativo di rimuovere una situazione di oggettiva incertezza, contribuendo così a realizzare principi d'indubbio interesse generale e di rilievo costituzionale, quali sono la certezza del diritto e l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, il che evidentemente esclude qualsivoglia profilo di illegittimità costituzionale; alla reiezione del ricorso, rispetto al quale vi è stata insistenza, con le difese finali, pur dopo gli arresti in senso contrario sopra citati, segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado, determinate anche in ragione del numero delle parti coinvolte;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma