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Ordinanza — n. 931/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses municipal workers' claim for uniform replacement costs and image damages due to lack of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 931/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal by municipal police officers against a lower court ruling that denied their claims for uniform replacement costs and professional image damages. The officers argued that the municipality's delayed provision of winter and summer uniforms constituted a breach of contract and a violation of their dignity, citing specific legal articles and prior administrative decisions. The court held that while the municipality had an obligation to provide uniforms, the workers failed to prove they incurred actual economic losses or suffered specific prejudice beyond the mere delay, as damages must be substantiated by evidence rather than equitable assessment.

Regesto Legislator

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Art. 1226, 2056 cod. civ.; The employer's failure to provide work uniforms constitutes a contractual breach justifying compensation, but the employee must prove actual economic loss or specific prejudice, as equitable valuation cannot substitute for the demonstration of compensable damage.

Parole chiave

Generato dall'IA
contractual breach of duty proof of economic loss damages for image injury municipal employment law burden of proof standard uniform provision obligation equitable assessment limitation indennità per intemperie

Disposizioni normative citate

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Art. 1226 cod. civ.
Art. 2056 cod. civ.
Art. 13 comma-1 quater d.P.R. n. 115/2002
4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma-1 quater, del d.P.R.
art. 112 cod. proc. civ
civ., i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità conseguente alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 91 cod. proc. civ
con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4100/1995
18597/2016 l'usura di abiti propri (Cass. n. 4100/1995), o di avere dovuto sopportare un costo per l'acquisto dei beni non forniti dal datore (Cass.
Cass. n. 23897/2008
4100/1995), o di avere dovuto sopportare un costo per l'acquisto dei beni non forniti dal datore (Cass. n. 23897/2008); 7.1.
Cass. n. 20889/2016
Cass. n. 31537/2018
Cass. Sez. Un. n. 4315/2020
Sez. Un., n. 4315/2020
occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18597-2016 proposto da: AVOLIO PASQUALE, PAPARO GIOVANNI, ANDOLFO VINCENZO, LOSARDO EUGENIO LUCIANO, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO RICCARDI; ricorrenti contro COMUNE SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del Sindaco elettivamente domiciliato in 3041 pro tempore, ROMA, VIA ACIREALE 19/B, presso lo studio dell'avvocato MICHELA PALUMBO, rappresentato e difeso dagli avvocati ADELE CARLINO, LUCIA CICATIELLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5698/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2019,„ R.G.N. 8479/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. R. Gen. N. 18597/2016 Rilevato che:

1. con sentenza n. 5698/2015 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato le domande proposte da Pasquale Avolio, Vincenzo Andolfo, Luciano Losardo, Giovanni Paparo, tutti vigili urbani in servizio presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di San Giorgio a Cremano, per l'accertamento del loro diritto alla fornitura dei capi di vestiario da indossare in servizio e per la condanna del Comune, rimasto inadempiente, al pagamento dell'indennità sostitutiva, parametrata al valore di acquisto dei capi di vestiario non forniti, oltre che al risarcimento dei danni all'immagine ed alla dignità personale e professionale;

2. la Corte di appello premetteva che il Comune aveva provveduto alla fornitura delle uniformi, sia pure in ritardo rispetto a quanto previsto (e precisamente la massa vestiaria invernale del biennio 2004/2005 nel novembre 2005 e la massa vestiaria estiva del biennio 2006/2007 nel giugno 2008); osservava che l'onere del Comune di fornire le divise ai vigili urbani trovava precisi riferimenti normativi negli artt. 4 e 6 della I. 65/86 e che l'indennità di vestiario si configurava come un 'quid' forfetario, attribuito ai vigili urbani solo per compensare i dipendenti della spesa sostenuta per dotarsi del vestiario; aggiungeva che l'indennità in questione non era prevista né dalla legge né dalla contrattazione collettiva né da atti dell'ente datore di lavoro e che non costituiva remunerazione per l'attività lavorativa prestata in quanto svincolata dal carattere della corrispettività; rilevava, infatti, che le delibere comunali del 1998 e del 2006 citate dai vigili urbani in ricorso non contenevano la corresponsione di una specifica indennità nel caso di mancata ovvero ritardata fornitura della massa vestiaria ivi prevista e che del tutto inconferente era la sentenza del TAR citata dai ricorrenti; precisava che, in ogni caso, pur riconoscendo un obbligo al Comune di fornire la massa vestiaria, non poteva dirsi sussistente un automatico diritto alla indennità di vestiario in caso di mancata fornitura; rilevava che non era stata allegata e provata alcuna spesa dei ricorrenti sull'acquisto di vestiario sostitutivo e che non poteva sostenersi nemmeno una R.

Gen. N. 18597/2016 domanda di indebito arricchimento della PA in quanto, ad ogni modo, tale azione presuppone un riconoscimento, esplicito o implicito, dell'utilità dell'opera o della prestazione che nel caso di specie non era stato né dedotto né provato; riteneva che la domanda risarcitoria non patrimoniale non poteva trovare accoglimento per difetto di allegazione e prova sull'effettivo nocumento subito dai ricorrenti;

3. ricorrono per la cassazione della sentenza i vigili urbani sulla base di quattro motivi di ricorso;

4. il Comune ha opposto difese con controricorso. Considerato che:

1. con il primo motivo, formulato ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., i ricorrenti deducono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità conseguente alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed addebitano alla Corte territoriale di avere pronunciato su una domanda diversa da quella proposta perché, stante l'inadempimento del Comune, erano stati richiesti il pagamento dell'indennità sostitutiva della fornitura dei capi di vestiario ed il risarcimento del danno, non già il rimborso delle spese di acquisto delle uniformi; sostengono che la Corte è incorsa nel vizio di ultrapetizione, interferendo nel contraddittorio delle parti;

2. con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1173, 1218 e 1223 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; sostengono che il Comune è responsabille della mancata fornitura dei capi di vestiario (responsabilità per inadempimento), integrante un illecito, e che per tal motivo deve essere riconosciuto loro il risarcimento del danno emergente, danno da parametrare al valore di mercato della divisa non tempestivamente sostituita; a parere dei ricorrenti, inoltre, il Comune deve risarcire anche il danno all'immagine e alla dignità personale perché lo svolgimento del servizio in abiti civili ha comportato un evidente imbarazzo nel contatto con il pubblico;

3. il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2697 cod. civ. ed addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto non R. Gen. N. 18597/2016 provato il danno che, al contrario, poteva essere liquidato con valutazione equitativa, assumendo come parametro la spesa che gli agenti avrebbero dovuto sostenere per l'acquisto; aggiungono che l'inadempimento del Comune li aveva costretti ad indossare una divisa 'già vecchia' e, pertanto, il danno non patrimoniale era da ritenersi in re ipsa, senza necessitare di alcuna specifica allegazione;

4. con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ; censurano la sentenza impugnata sostenendo che, in ragione della fondatezza della domanda, il Comune avrebbe dovuto sopportare integralmente le spese di lite;

5. il ricorso deve essere rigettato per le ragioni già indicate da questa Corte con l'ordinanza n. 21986/2018 pronunciata in fattispecie esattamente sovrapponibile a quella che oggi viene in rilievo (si vedano anche le successive conformi Cass. n. 183/2021; Cass. n. 184/2021; Cass. 437/2021);

6. il primo motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata che, come evidenziato nello storico di lite, ha inteso la domanda proprio nei termini indicati nel ricorso, ed ha poi svolto considerazioni sull'infondatezza della stessa, argomentando sia sulla natura non retributiva dell'indennità rivendicata, sa sull'insussistenza, in concreto, di un danno risarcibile; il rigetto dell'appello non si riferisce, come sostengono i ricorrenti, ad una domanda di rimborso mai formulata, sicché non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché il richiamo alla spesa mai sostenuta attiene alle ragioni per le quali la pretesa risarcitorla è stata ritenuta non meritevole di accoglimento;

7. il secondo ed il terzo motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dagli stessi ricorrenti, che ha ravvisato nella mancata fornitura della massa vestiaria un inadempimento contrattuale che legittima l'azione risarcitoria, ma a condizione che il lavoratore alleghi e dimostri di avere subito un pregiudizio economico, qual è R. Gen. N. 18597/2016 l'usura di abiti propri (Cass. n. 4100/1995), o di avere dovuto sopportare un costo per l'acquisto dei beni non forniti dal datore (Cass. n. 23897/2008); 7.1. alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa, perché l'esercizio del potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili ma risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché resta fermo l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur del risarcimento (Cass. n. 20889/2016) onere che la Corte territoriale, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, ha ritenuto non assolto nella fattispecie; 7.2. il danno all'immagine per la mancata tempestiva sostituzione delle divise non può essere ritenuto in re ipsa perché, al contrario, al pari di ogni altra voce di danno, deve essere allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento, in quanto non coincide con l'inadempimento ma è una conseguenza dello stesso (Cass. n. 31537/2018);

8. il quarto motivo è inammissibile perché il giudice del merito ha correttamente liquidato le spese in ragione della soccombenza e la censura formulata, seppure riferita al capo della decisione relativo al regolamento delle spese, denuncia un vizio della sentenza che non attiene al capo impugnato, bensì alle statuizioni sulla fondatezza della domanda;

9. il ricorso, in via conclusiva, deve essere rigettato ed alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma-1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M., La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei R. Gen. N. 18597/2016 ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 1.3, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale d