Italian Court dismisses INPGI appeal, ruling TV programmers are not journalists and thus exempt from INPGI contributions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the INPGI's appeal against a lower court ruling that denied its claim for unpaid social security contributions. The court found that TV programmers and directors do not perform journalistic activities because they lack the essential function of mediating between fact acquisition and public dissemination. Consequently, the court affirmed that these workers do not meet the dual requirements of holding a journalist's title and performing journalistic work.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge 3 febbraio 1963 n. 69; Contratto Nazionale di lavoro giornalistico: per l'obbligo di iscrizione all'INPGI sono necessari contemporaneamente l'iscrizione all'Albo dei giornalisti e lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3666-2016 proposto da: I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 3546 RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, MAURIZIO SANTORI, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - resistente con mandato - nonchè contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE GESTIONE EX ENPALS - ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 936/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2015 R.G.N. 1154/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott.
ALFONSINA DE FELICE. R.G.3666/2016 RILEVATO CHE: la Corte d'Appello di Roma, a conferma della pronuncia del Tribunale di Roma, ha rigettato il ricorso dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (d'ora in avanti INPGI) avverso l'accoglimento dell'opposizione proposta dalla RAI a decreto ingiuntivo per l' omesso versamento dei contributi assicurativi relativi ai rapporti di lavoro giornalistico intercorsi tra l'azienda ed alcuni programmisti registi; il tema concerne non già la natura subordinata dei rapporti, pacifica in causa, ma la natura giornalistica dell'attività svolta dai dipendenti; in proposito la Corte territoriale ha ritenuto che nella figura del programmista regista non sia rinvenibile quell'attività di mediazione diretta fra chi acquisisce la conoscenza del fatto e chi tale fatto diffonde tra i destinatari, tipica della professione giornalistica; la sentenza gravata procede a un accertamento in fatto, elencando le attività alle quali, secondo gli esiti della prova testimoniale, i lavoratori erano addetti, per giungere alla conclusione che non emergevano elementi utili a far ritenere i programmi comparabili a una testata giornalistica; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPGI sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; la RAI ha depositato tempestivo controricorso; l'INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso.
CONSIDERATO CHE: col primo motivo, formulato a sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., parte ricorrente deduce "Violazione degli artt. 1 e 32 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 anche in relazione all'art. 2575 cod. civ. e all'art. 1 della legge 22 aprile 1941 n. 633"; denuncia che, nel verificare la natura dell'attività svolta dai dipendenti RAI, la Corte d'appello si sarebbe basata sul solo contratto collettivo, disattendendo la nozione di lavoro giornalistico desumibile dalle leggi richiamate in epigrafe; che avrebbe, inoltre, erroneamente affermato che, ai fini della qualificazione del programmista regista quale giornalista, sarebbe stata necessaria la concorrenza dell'elemento ulteriore concernente la creatività della mansione svolta; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "Violazione degli artt. 1 e 11 del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico, articolo 1 e seguenti legge 3 febbraio 1963, n.
69. Violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della legge 3 febbraio 1963 n. 69"; contesta la valutazione dell'attività svolta dalla Corte d'appello, secondo cui la qualifica di giornalista andrebbe attribuita soltanto ai lavoratori che sono parte di testate giornalistiche, o che, comunque, sono inseriti in programmi al cui prodotto giornalistico partecipano; i motivi, da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondati; pur volendo riqualificare come vizio di motivazione i motivi, dedotti impropriamente dalla difesa di parte ricorrente quale violazione di legge, va rilevato che la conclusione cui giunge il giudice del merito è fondata su un accertamento in fatto da cui risulta che i dipendenti RAI con mansioni di programmista regista non svolgono lavoro giornalistico; la giurisprudenza di legittimità afferma in proposito che "In tema di lavoro giornalistico, ai fini della sussistenza dell'obbligo di iscrizione all'INPGI è necessario che ricorrano due requisiti, tra loro concorrenti e non alterncilivi, quali l'iscrizione all'Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti) e lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica presso il datore dì lavoro chiamato a versare i contributi" (così, per tutte, Cass. n. 14391 del 2021); pertanto, avendo la Corte d'appello accertato, con un giudizio insindacabile in questa sede, l'assenza, in capo ai lavoratori RAI oggetto del recupero contributivo, della qualifica di giornalista, è corretta, alla luce dell'orientamento consolidatosi presso questa Corte, la conclusione cui giunge il provvedimento impugn;Au, h :14 la pretesa dell'INPGI priva di fondamento; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti della parte costituita; non si provvede sulle spese nei confronti dell'Inps che non ha svolto attività difensiva; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della RAI, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, alla Camera di Consiglio del 18 novembre 2021 Il Presidente Umberto Berrino IL CANCELLIER