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Ordinanza — n. 445/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to late filing exceeding thirty-day statutory deadline for cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 445/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the Ministry's cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the thirty-day deadline. The Ministry argued for review of the lower court's Dublin Regulation decision, while the applicant contested the Italian state's jurisdiction. The court ruled that the appeal violated the strict time limit set by the Immigration Code, resulting in dismissal and costs for the Ministry.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis del d.lgs. 28/01/2008, n. 25; Appeals against administrative decisions regarding asylum jurisdiction must be lodged within thirty days of notification, and failure to meet this deadline renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Dublin Regulation asylum jurisdiction cassation appeal statutory deadline inadmissible appeal immigration code procedural time limit competenza giurisdizionale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35-bis of D.Lgs. 28/01/2008, n. 25
- Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale, previsto dall'art. 35-bis del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1778 del 29/01/2016
Nessun provvedimento deve essere adottato in punto di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 "Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 4318-2020 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro 2021 ABUBAKAR HUSSEIN ABDULKADIR, domiciliato in ROMA, 2817 PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LIVIO NERI; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 3904/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 17/07/2019 R.G.N. 4922/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott.

LUCIA ESPOSITO. FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. cronol. 2080/2019, depositata il 12/7/2019, ha accolto l'appello proposto da Abubakar Hussein Abdulkadir avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - Unità di Dublino, accertando la competenza dello Stato Italiano, in luogo dello stato della Finlandia dove il richiedente aveva presentato originariamente la domanda di protezione. 2.11 Ministero ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. 3.11 richiedente si è costituito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità del ricorso, essendo stato proposto tardivamente, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione del decreto del Tribunale, previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. 28/01/2008, n. 25.

2. Il decreto del Tribunale di Brescia, infatti, è stato comunicato alle parti il 18/7/2019, mentre il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione il 20/1/2020, oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 35-bis del d.lgs. 28/01/2008, n. 25.

3. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

4. Nessun provvedimento deve essere adottato in punto di raddoppio del contributo unificato (Cass. n. 1778 del 29/01/2016 "Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo"). PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.304 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 29 settembre 2021. Li o C