Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 38161/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows municipality to challenge tax authority's equitable valuation of land for ICI tax.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38161/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding the Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). The municipality argued that the tax authority incorrectly applied an equitable reduction to the land's value instead of using mandatory market parameters. The court ruled that the tax authority erred by deviating from the strict legal criteria for valuation without justification, thereby ordering a new trial based on the correct statutory standards.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992; In matters of municipal property tax, the sale value must be derived strictly from binding parameters regarding location, buildability, and market prices, rejecting equitable reductions absent specific legal authorization.

Parole chiave

Generato dall'IA
municipal property tax equitable valuation mandatory market parameters tax appeal procedure land development rights base di computo stima immobiliare soglia del valore litigioso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art.
Art. 112 cod. proc. civ.
civ., il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato su una questione, “la congruità del valore venale fissato dal Comune” (ric., p.
Art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992
civ., il Comune censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma quinto, del D.Lgs.
art. 112 cod. proc. civ
civ., il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato su una questione, “la congruità del valore venale fissato dal Comune” (ric., p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. sez. V, 6.2.2018, n. 4952
Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 23814
Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 23814; conforme Cass.
Cass. sez. VI-V, 6.7.2018, n. 17764
23814; conforme Cass. sez. VI-V, 6.7.2018, n. 17764).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Comune di Grottaglie (TA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv.to Raffaele Sannicandro, che ha indicato recapito PEC, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del difensore, alla via Peucetia n. 28 in Bari; -ricorrente - contro Cosima Camassa; -intimata - avverso la sentenza n. 1477, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 4.3.2020, e pubblicata il 29.7.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’8.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Il Comune di Grottaglie notificava in data 5.12.2009, a Camassa Cosima, l’avviso di accertamento n. PR.21749-2992/04, Oggetto:Ici - Stima del valore del terreno - Applicazione dei criteri legali - Necessità - *Valutazione fondata sull’equità sostitutiva - Esclusione. con il quale procedeva a recupero di maggiore ICI per l’anno 2004, in relazione ad un terreno, per un valore dichiarato entro Euro 25.000,00 (ric., p. 1).

2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto la quale, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, ha rigettato “le censure svolte in ordine al vizio di sottoscrizione, al difetto di motivazione dell’atto impositivo ed alla presunta incostituzionalità dell’ICI … ha invece accolto le ragioni della contribuente in ordine all’errata quantificazione dell’estensione del terreno …” (sent. CTR, p. 2), su cui del resto ha concordato pure l’Ente impositore.

3. Cosima Camassa impugnava la decisione parzialmente sfavorevole conseguita in primo grado innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia. Il Comune di Grottaglie proponeva una conciliazione giudiziale, con riduzione del 40% della base imponibile, oltre accessori. La CTR, in accoglimento parziale dell’appello, determinava “in via equitativa e in virtù del principio del bilanciamento delle contrapposte richieste … la base imponibile nella misura del 40% del valore dell’area fabbricabile accertato originariamente” (sent. CTR, p. 4).

4. Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Grottaglie, affidandosi a tre motivi di impugnazione. La contribuente riceveva la notifica del ricorso, inviata mediante strumento telematico al suo difensore, il 26.2.2021, ma non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Mediante il primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la CTR pronunciato su una questione, “la congruità del valore venale fissato dal Comune” (ric., p. 2), non devolutagli dalla contribuente, che “non aveva chiesto una diversa ed inferiore valutazione del suo terreno, sul presupposto che fosse edificabile in forza di P.r.g.” (ric., p. 6).

2. Con il secondo motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il Comune censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma quinto, del D.Lgs. n. 504 del 1992, per avere la CTR individuato il valore venale del terreno “ignorando uno dei parametri specifici ivi previsti e cioè i prezzi di mercato emersi in corso di causa” (ric., p. 2).

3. Mediante il terzo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma quinto, del D.Lgs. n. 504 del 1992, per avere la CTR effettuato una valutazione equitativa anziché applicare i parametri indicati nella norma, al fine di quantificare il valore venale del terreno.

4. Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente contesta, invocando la violazione di legge, che la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, perché la contribuente aveva sostenuto che il proprio terreno avrebbe dovuto essere qualificato come un terreno agricolo, tesi respinta dal giudice dell’appello, ma non aveva contestato il valore venale del terreno così come calcolato dal Comune, in considerazione della natura fabbricabile del terreno in base al piano regolatore generale, e la CTR ha invece ritenuto di poter ridurre detto valore venale. 4.1.

Occorre in proposito premettere che la contribuente aveva specificamente contestato di non essere affatto debitrice dell’Ici, nella misura richiesta dal Comune, perché il suo terreno aveva natura agricola. Avendo la CTR ritenuto, accogliendo le tesi del Comune, che la superficie in questione risultava edificabile, questo non eludeva la contestazione della contribuente in ordine al valore dell’area ed all’importo dell’imposta conseguenzialmente dovuta, elementi che il giudice dell’appello era tenuto a valutare. Non solo. Emerge dalla lettura della sentenza della CTR che:

“L’appellato Comune di Grottaglie” evidenziava “che pur essendo impossibile quantificare esattamente il valore venale di un’area fabbricabile (vicino a quello di mercato), tuttavia nella fattispecie ne poteva dedurre ugualmente la quantificazione del valore di mercato in base a due criteri e cioè quello della permuta e quello della compravendita. All’uopo allega rogito notarile a mezzo notaio Prospero 2008 che dimostrerebbe che il valore venale accertato dal Comune di Grottaglie costituirebbe il valore di mercato” (sent. CTR, p. 2 s., evidenza aggiunta). 4.2.

Pertanto, il Comune non ha ragione di proporre la doglianza in esame, anche perché la questione controversa è stata coltivata dallo stesso Ente territoriale nel corso del processo, e l’Ente territoriale ha pure pacificamente proposto una conciliazione giudiziale che offriva la riduzione del valorevenale del terreno. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto in parte inammissibile, e comunque deve ritenersi integralmente infondato.

5. Il secondo ed il terzo mezzo di impugnazione risultano strettamente connessi, essendo entrambi volti a contestare la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per non aver applicato i criteri legali di determinazione del valore venale del terreno, operando piuttosto una valutazione equitativa. 5.1. Invero, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), per determinare la base imponibile, ai sensi della normativa vigente ratione temporis, la misura del valore venale del suolo deve essere ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992, che hanno riguardo, per le aree fabbricabili, alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 5.2.

In materia, questa Corte regolatrice intende assicurare continuità al condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione della base imponibile, la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504 del 1992, che hanno riguardo, per le aree fabbricabili, alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche … la valutazione del Giudice di prime cure, che aveva ridotto "equitativamente" - nella misura del 20% - il valore imponibile del terreno, è stata correttamente reputata illegittima dalla CTR in quanto si tratta di decisione che deve essere frutto di un giudizio estimativo, che non è riconducibile alla cd. equità sostitutiva, consentita nei soli casi previsti dalla legge, che attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo”, Cass. sez.

V, 6.2.2018, n. 4952. 5.3. Il giudice della CTR ha correttamente respinto le censure mosse dalla contribuente, applicando i principi enunciati da questa Corte in materia di assoggettabilità ad ICI dei terreni “di fatto” non fabbricabili, ma tuttavia utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (cfr. Cass. sez. V, 21.9.2016, n. 23814; conforme Cass. sez. VI-V, 6.7.2018, n. 17764). Il giudice dell’appello erra, però, liddove, non applica i criteri di calcolo di cui all’art. 5, quinto comma, D.Lgs. n. 504 del 1992, a seguito di tale accertamento di edificabilità, nonostante risulti – anch e dalla lettura della sentenza - che la CTR fosse in possesso di una pluralità di documenti: atto notarile di trasferimento, relazione dell’Ufficio tecnico comunale, sentenza TAR, utilizzabili per effettuare detto calcolo.

La CTR ha ritenuto, piuttosto, di determinare “in via equitativa e in virtù del principio del bilanciamento delle contrapposte richieste … la base imponibile nella misura del 40% del valore dell’area fabbricabile accertato originariamente” (sent. CTR, p. 4), senza peraltro chiarire perché abbia ritenuto di discostarsi dai criteri legali di valutazione. 5.4. Pertanto, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione proposti dall’Ente territoriale risultano fondati e devono essere accolti, conseguendone la cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei criteri esposti.

La Corte,

P.Q.M.

accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti dall’Agenzia delle Entrate, respinto il primo, cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia che, in diversa composizione, procederà a nuovo