Cassation court dismisses taxpayer's 60-day dilatory term claim for tax assessments made without physical site access.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Administrative Agency successfully appealed the Regional Tax Court's decision annulling a tax assessment against the taxpayer. The taxpayer argued that a 60-day dilatory period under Article 12 of Law 212/2000 should have been granted because the tax authority conducted a summary information procedure without physical access to the business premises. The court ruled that this specific dilatory term applies only to on-site inspections and does not extend to 'a tavolino' assessments based on data provided by the taxpayer or acquired documentally, thereby upholding the validity of the original tax notice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, commi 1 e 7, l. n. 212 del 2000; The 60-day dilatory term for tax assessments applies exclusively to inspections conducted at the taxpayer's premises and does not extend to assessments made without physical access based on provided data or documentally acquired information.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Riccobono Paolo; -intimato - avverso la sentenza n. 112, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 23.11.2020, e pubblicata l’11.01.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’8.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava il 28.12.2013 a Riccobono Paolo l’avviso di accertamento n. TY305C2055492013, avente ad oggetto il tributo dell’Irpef ed accessori, in relazione all’anno 2008, per un valore dichiarato di Euro 63.166,00 circa (ric. Cass., p. 9). Oggetto: Irpef - Avviso di accertamento - Termine dilatorio di 60 gg. dalla notificazione del PVC -Art. 12, co. 7, l. 212/2000 - Non compete.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, contestando la nullità dell’avviso di accertamento, in conseguenza del mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, a seguito della consegna, il 16.12.2013, del Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza. Censurava, inoltre, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercizio della pretesa impositiva. Con sentenza n. 2882 del 2019 la CTP rigettava il ricorso.
3. Spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, Paolo Riccobono, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La CTR ribaltava la decisione di primo grado, accogliendo il ricorso del contribuente ed annullando l’atto impositivo.
4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso presso il difensore costituito in secondo grado, a mezzo PEC, il 3.7.2021, ma non ha proposto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 12, commi 1 e 7, della legge n. 212 del 2000, in cui è incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto che il termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del PVC competesse al contribuente, in relazione alla contestazione della debenza di tributo non armonizzato in assenza di accesso.
2. Con il suo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, affermando il giudice dell’appello che risultasse applicabile alla fattispecie il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, commi 1 e 7, della legge n. 212 del 2000. Evidenzia in proposito l’Amministrazione finanziaria che l’accertamento nei confronti del contribuente ha visto Paolo Riccobono essere assunto a sommarie informazioni (9.7.2013) e la Guardia di Finanza gli ha quindi notificato il PVC il 16.12.2013, non essendo stato effettuato alcun accesso presso la sede dell’impresa, ed essendo il contribuente in pensione dall’anno 2004 (ric., p. 8). Aggiunge la ricorrente che il contribuente non ha mai contestato nel merito la pretesa tributaria, e che non ha riproposto in grado di appello la contestazione circa la ventilata decadenza del potere di accertamento della pretesa tributaria da parte dell’Ente impositore.
3. In ordine alla questione controversa nel giudizio, questa Corte regolatrice ha ormai raggiunto un orientamento interpretativo consolidato e condivisibile, secondo cui “in tema di accertamento fiscale, il terminedilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale vis expansiva dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente”, Cass. sez. VI-V, 5.11.2020, n. 24793. Il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto.
3. La impugnata sentenza pronunciata dal giudice dell’appello deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, perché proceda a nuovo giudizio nel rispetto dei criteri esposti. La Corte,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti, e provvederà anche a liquidare le spese