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Ordinanza — n. 38154/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority appeal overturning lower court's five-year tax prescription ruling in favor of ten-year rule.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38154/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against a regional tribunal's decision that had partially annulled tax collection notices based on a five-year prescription period. The lower court had incorrectly applied a five-year limit to erarial tax credits, whereas the appellant argued for the standard ten-year period under civil code provisions. The court rejected the five-year argument as lacking explicit legal basis, affirming that erarial taxes prescribe in ten years unless otherwise specified by law.

Regesto Legislator

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Art. 2946 cod. civ.; Art. 2953 cod. civ.: The right to collect erarial taxes (IRPEF, IRES, IRAP, VAT) prescribes in the ordinary ten-year term absent explicit legislative provision, as these credits are not periodic performances.

Parole chiave

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erarial tax prescription ten year limitation period five year error tax collection notices civil code provisions sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta esecuzione per crediti fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ.
Mediante il suo primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante critica la nullità della sentenza adottata dalla CTR, per essere incorsa nella violazione dell’art.
Art. 2946 cod. civ.
civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., degli artt.
Art. 2953 cod. civ.
112 del 1999, e la falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione dei tributi erariali sia quinquennale e non decennale.
Art. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999
Art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992
civ., l’impugnante critica la nullità della sentenza adottata dalla CTR, per essere incorsa nella violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art.
Art. 132 cod. proc. civ.
546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., per non avere sostanzialmente pronunciato, non esplicando le ragioni della decisione ed evidenziandosi un chiaro contrasto tra la parte motivazionale della pronuncia e quanto annotato in dispositivo.
art. 2946 cod. civ
civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., degli artt.
art. 2953 cod. civ
112 del 1999, e la falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione dei tributi erariali sia quinquennale e non decennale.
art. 132 cod. proc. civ
546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., per non avere sostanzialmente pronunciato, non esplicando le ragioni della decisione ed evidenziandosi un chiaro contrasto tra la parte motivazionale della pronuncia e quanto annotato in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. VI-V, 11.12.2019, n. 32308
Cass. sez. V, 3.11.2020, n. 24278
32308, e non si è mancato di chiarire che “i diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione”, Cass. sez. V, 3.11.2020, n. 24278.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Bartolomeo Vittorio; -intimato - avverso la sentenza n. 286, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise il 22.7.2020, e pubblicata il 5.10.2020; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata dell’8.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. Con ricorso del 24.6.2016, Bartolomeo Vittorio proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia, domandando l’annullamento di decine di cartelle esattoriali Oggetto:Tributi erariali - Cartelle esattoriali - Prescrizione decennale. notificategli dall’Incaricato per l’esazione e lamentando, per quanto ancora di interesse, il vizio di notificazione delle cartelle di pagamento e l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari azionati. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, annullando una cartella esattoriale per vizio della notificazione, ed altre cinque a causa dell’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari.

2. Ha spiegato appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio l’Agenzia delle Entrate Riscossione. La CTR ha scritto di condividere “le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado e pertanto accoglie parzialmente il ricorso” (sent. CTR, p. IX).

3. Avverso la decisione adottata dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto notificazione del ricorso presso il suo difensore a mezzo Pec, il 2.4.2021, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. Ragioni della decisione 1. Mediante il suo primo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 2946 cod. civ., degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112 del 1999, e la falsa applicazione dell’art. 2953 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione dei tributi erariali sia quinquennale e non decennale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’impugnante critica la nullità della sentenza adottata dalla CTR, per essere incorsa nella violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ., per non avere sostanzialmente pronunciato, non esplicando le ragioni della decisione ed evidenziandosi un chiaro contrasto tra la parte motivazionale della pronuncia e quanto annotato in dispositivo.

3. Mediante il suo primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate Riscossione lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, per aver sostenuto che la prescrizione dei crediti erariali si compia in cinque anni e non in dieci. 3.1. Merita di essere segnalato che l’Incaricato dell’esazione ha premesso che le cartelle pendenti nei confronti del contribuente, ed aventi valore inferiore a mille Euro, sono state sgravate, in attuazione del disposto di cui all’art. 4 del Dl n. 119 del 2018, come conv., e l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha indicato, al proposito, le cartelle esattoriali n. 053 2005 0004333064 000, n. 053 2006 0005783746 000, 053 2007 000216059 000, e n. 053 2005 000224618 000.

In relazione a queste cartelle di pagamento deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. 3.2. Inoltre, sembra opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha proposto, in questo giudizio di legittimità, contestazioni in relazione alla cartella di pagamento che i giudici di merito hanno annullato per ritenuto vizio del procedimento notificatorio.Ne discende che l’impugnativa in esame ha ad oggetto le cartelle esattoriali n. 053 2002 0002836227 000, n. 053 2004 0040001788222 000, n. 053 2005 0004333064 000, n. 053 2006 0005783746 000, e n. 053 2007 0000118514 000, come indicate nel suo ricorso dall’Incaricato per la riscossione (ric., p. 10).

In relazione a queste cartelle, aventi ad oggetto tributi erariali, la CTR, condividendo la pronuncia di primo grado, ha affermato l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti tributari azionati. 3.3. Invero, questa Corte regolatrice ha avuto occasione di ribadire che “il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un'espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d'imposta”, Cass. sez.

VI-V, 11.12.2019, n. 32308, e non si è mancato di chiarire che “i diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione”, Cass. sez. V, 3.11.2020, n. 24278. Il primo motivo di ricorso introdotto dall’Incaricato per la riscossione appare quindi fondato, e deve essere accolto.

4. Con il secondo strumento di doglianza l’Agenzia delle Entrate Riscossione critica la nullità della decisione adottata dalla CTR perché sussiste contrasto tra quanto affermato in motivazione e quanto sintetizzato in dispositivo, e comunque perché “la lettura della motivazione della sentenza impugnata non consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale del decisum posto che la CTR, dopo aver sostanzialmente ritrascritto quanto deciso dalla CTP, ha affermato nel dispositivo di dover parzialmente accogliere gli appelli proposti” (ric., p. 11). 4.1.

La CTR scrive, nella prima parte della sua motivazione: “la commissione adita condivide le conclusioni cui è pervenuta la sentenza di primo grado e pertanto accoglie parzialmente il ricorso, compensando le spese” (sent. CTR, p. IX). In dispositivo, poi, annota “La Commissione accoglie parzialmente gli appelli nei limiti di cui in motivazione compensando le spese”. Le due affermazioni, a quanto sembra, non si pongono in contrasto tra loro, bensì con l’intera motivazione adottata dal giudice dell’appello. Nella prima parte della motivazione, infatti, come pure nel dispositivo, la CTR afferma di accogliere parzialmente le contestazioni proposte dalle parti, ma in realtà, a quanto è dato comprendere, il giudice di secondo grado aderisce interamente alla pronuncia adottata dalla CTP, e non accoglie gli appelli delle parti in nessuna misura.

Anche il secondo motivo di ricorso risulta quindi fondato, e deve essere accolto.

5. In definitiva il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria appare interamente fondato e deve essere accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, che procederà a nuovo giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo pure a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di cassazione. La Corte,

P.Q.M.

dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle esattoriali di valore inferiore a mille Euro di cui alla motivazione; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, nel rispetto dei princip