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Ordinanza — n. 38148/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismissed taxpayer appeal for lack of standing under new tax notification rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38148/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a taxpayer's challenge to unpaid tax notices, ruling the taxpayer lacked standing to sue. The taxpayer argued that invalid notifications prevented them from exercising remedies, but the court found their request for a role extract did not cure the defect. Consequently, the court declared the original appeal inadmissible due to the absence of a valid legal interest to act.

Regesto Legislator

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Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973; Art. 382, comma 3, c.p.c.: The taxpayer must demonstrate a specific legal interest to act regarding invalid tax notifications, which can only be proven through timely procedural steps or by showing direct prejudice to public procurement or debt collection rights.

Parole chiave

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tax notification validity legal interest to act inadmissible appeal taxpayer standing cassation without remittal procedural defect role extract request stralcio dai ruoli

Disposizioni normative citate

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Art. 26 d.P.R. n. 602/1973
gestore postale privato, benché si trattasse di notifica diretta ai sensi dell’art. 26 d.P.R.
Art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999
602/1973e dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999, come modificato dall’art.
Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
363 c.p.c.,le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
3990/2020); si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., restando conseguentemente travolta anche la sentenza di primo grado (v.
art. 26 d.P.R. n. 602/1973
gestore postale privato, benché si trattasse di notifica diretta ai sensi dell’art. 26 d.P.R.
art. 1 d.lgs. n. 58/2011
261/1999, come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 58/2011, per aver la C.T.R.
art. 363 c.p
382, comma 3, c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c.,le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art.
art. 372 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26283/2022
camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio” (Cass. n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art.
Cass. n. 3990/2020
26283/2022, anche Cass. n. 3990/2020); si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art.
Cass. n. 10093/2008
Cass. n. 10093/2008) , essendo inammissibile l’originario ricorso del contribuente; N.
Sez. Un., n. 26283/2022
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Testo completo

6446/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6446/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona de l legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro FUSARI SANDRO, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Silvia Bozzi, come da procura in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana , sezione staccata di Livorno, n. 572/10/2020depositata in data 11.8.2020;

N. 6446/21 R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 15.9.2022 dal Consigliere Relatore dr. Salvatore Saija; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe,la C.T.R. della Toscana , sezione staccata di Livorno , rigettò l’appello d i Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso l a sentenz a n. 8/2019 della C.T.P. di Livorno , che aveva annullato quindici cartell e di pagamento riportati in un estratto di ruolo rilasciat o a Sandro Fusari su sua richiesta, e ciò sia per inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta in giudizio dall’agente della riscossione, sia per la nullità di alcune notifiche, effettuate a mezzo di gestore postale privato; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d’appello osservò che la circostanza che il contribuente avesse potuto aver conoscenza delle cartelle in questione anche a mezzo di atti successivi(come ad es. il fermo amministrativo) era irrilevante, perché l’assenza di notifica impedisce al contribuente di esperire i rimedi conseguenziali; inoltre, evidenziò che la richiesta dell’estratto di ruolo da parte del Fusari non potesse comunque sanare l a mancanza delle notifiche, trattandosi di documento avente rilevanza meramente interna; avverso detta sentenza,AdER ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, cui resiste Sandro Fusaricon controricorso, illustrato da memoria; consideratoche: 1.1 –con l’unico motivo si denunciaviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973e dell’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 261/1999, come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 58/2011, per aver la C.T.R.

–confermando la prima decisione -ritenuto che le notifiche delle cartelle fossero invalide in quanto eseguite da N. 6446/21 R.G. gestore postale privato, benché si trattasse di notifica diretta ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973; 1.2 – non mette conto esaminare nel merito la doglianza avanzata da AdER, giacché va rilevata d’ufficio l’originaria improponibilità della domanda del contribuente, perché avanzata solo a seguito del rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione,richiesto dal contribuente, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnatae di quella di primo grado, ex art. 382, comma 3, c.p.c.; sul punto, decidendo su questione di massima di particolare importanza ed ai sensi dell’art. 363 c.p.c.,le Sezioni Unite di questa Corte hanno assai di recente affermato che “In tema di impugnazione dell'estratto diruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura ‘dinamica’ che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza N. 6446/21 R.G. camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto,nel giudizio di rinvio” (Cass. n. 26283/2022); in particolare, a mente del citato art. 12, comma 4-bis, recante la tipizzazione dell’interesse ad agire in subiecta materia , questo può dirsi sussistente ove il contribuente dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione auna procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art.80, comma 4, del codice dei contratti pubblici , di cui al d.lgs. n. 50 /2016 , oppure per la riscossione di sommeallo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al d.m.18.1.2008, n. 40, per effetto delle verifichedi cui all ’art. 48 - bis del d.P.R. n. 602/1973 o infine per la perditadi un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; ebbene, benché la pronuncia delle Sezioni Unite siastata pubblicata il 6.9.2022, il contribuente non ha provveduto a dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire né in seno alla memoria del 8.9.2022, né comunque entro la data del 15.9.2022, fissata per l’adunanza camerale, al cui esito è stata adottata la presente decisione; ne discende che, difettando una condizione dell’azione, la causa non avrebbe potuto essere proposta o comunque proseguita, risolvendosi essa in un’azione di accertamento negativo, non consentita dalla struttura del giudizio tributario (si veda, oltre alla citata Cass., Sez.

Un., n. 26283/2022, anche Cass. n. 3990/2020); si impone dunque la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382, comma 3, c.p.c., restando conseguentemente travolta anche la sentenza di primo grado (v. Cass. n. 10093/2008) , essendo inammissibile l’originario ricorso del contribuente; N. 6446/21 R.G. 2.1 -in definitiva, la sentenza impugnata e quella di primo grado sono cassat e senza rinvio; il rilievo d’ufficio, nonché l’oggettiva novità della questione, derivante anche dal recentissimo arresto delle Sezioni Unite, prima citato, giustificano ampiamente l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio;

P.Q.M.

pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente; compensa