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Ordinanza Interlocutoria — n. 38107/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation request due to incompatibility of the judge with the collegial body.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 38107/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory order revoking a previous decision based on alleged factual errors regarding a party's attendance. The court found that the statutory prerequisites for a chamber decision under Article 380 bis of the Code of Civil Procedure were not met. Consequently, the case was remitted to public hearing because the judge involved was incompatible with the collegial body that issued the contested order.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.; The court cannot decide on a revocation request if the judge is incompatible with the collegial body that issued the order being challenged.

Parole chiave

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revocation of cassation order judge incompatibility collegial body composition factual error claim remittal to public hearing oltraggio alla corte revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
–è proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis e 395 n.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4049/2022 R.G. proposto da : CARACCIOLO GIANFRANCO, in proprio e quale legale rappresentante di CARACCIOLO AUTO DI GIANFRANCO CARACCIOLO C SAS, domiciliati ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi d a ll’avvocato VITALE FA BIO (VTLFBA54A28E506F) -ricorrente- contro JULIET SPA, FALLIMENTO CARACCIOLO AUTO DI GIANFRANCO CARACCIOLO C SAS, JULIET SPA, AVV. LUIGI COCLITE CURATORE FALLIMENTO CARACCIOLO AUTO SAS C.

LUIGI -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.2199/2021, depositata i l 30/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere PAOLA VELLA. Rilevato che: 1. –è proposto ricorso per revocazione ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c. contro l’ordinanza di questa Corte n. 21992 del 30 luglio 2021, per l’errore di fatto risultante dagli atti di causa in base al quale il Collegio ha ritenuto che l’allora « parte ricorrente avesse attivamente partecipato all’udienza prefallimentare», quando in realtà la stessa risultava ivi contumace; 2.

–gli intimati non hanno svolto difese . Considerato che: 3. –non ricorrono i presupposti per la decisione camerale ex art.380 bis c.p.c., anche in considerazione del l’incompatibilità del Consigliere Giulia Iofrida, già componente del Collegio che ha emesso l’ordinanza di cui si chiede la revocazione.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile. Così d