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Ordinanza — n. 38075/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal claiming gambling tax violates EU VAT directive on business volume.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38075/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected LOGISPINAUSTRIA GMBH's appeal against a tax assessment regarding gambling operations. The company argued the tax violated EU VAT rules by treating gambling as a business volume transaction. The court ruled the tax does not constitute a VAT violation because it applies to the wager amount rather than business volume, lacking the necessary deduction mechanisms.

Regesto Legislator

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Direttiva 2006/112/CE; Art. 401: The unique tax on betting and gambling does not violate the VAT directive as it applies to wager amounts rather than business volume, lacking the mechanisms for VAT deduction.

Parole chiave

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gambling tax assessment EU VAT directive compliance business volume transaction tax deduction mechanisms Cassation appeal dismissal Italian tax law procedural economy principles tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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Direttiva 2006/112/CE
401 della direttiva 2006/112/CE"(così Cass.
d. Lgs. n. 504 del 1998
art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Ne consegue che la previsione didetta imposta u nica n on contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE"(così Cass.
art. 111, comma 2, Cost.
16171 del 28/06/2017 ) che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole duratadel processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art.
art. 384 c.p.c.
111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.
art. 384 c.p
111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5 ord. n. 25450/2021
Cass. n. 3868/2022
14 e 15; Cass. n. 3868/2022, spec.
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 11524 /202 1 proposto da LOGISPINAUSTRIA GMBH in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a giusta delega in atti dall’avv. prof. FrancescoDossena (PEC: dossena@pec.slvb.it) –ricorrente – Contro AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generaledello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale d ella Calabrian. 2558 / 04 / 18 depositata i n data 1 9 / 02 /20 20 , Oggetto:impostagiochi escommesse Cons.Est.

Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava, quale bookmaker obbligato in solidocon il centro trasmissione dati ditta Link di Zungri Antonio, l’avvisodi accertamento notificatole per l’anno 2008 con il quale si richiedeva l’imposta unica sui giochi e gli spettacoli di cui al d. Lgs.n. 504/1998; - la CTP rigettava i ricorsi; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte la società LOGISPI N AUSTRIA GMBH con attoaffidato a un solo motivo;

Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazione e /o falsa applicazione della Direttiva 112/2006 CE, avendola CTR mancato di ritenere che poiché l’imposta in parola costituisceun tributo sul volume di affari , come tale essa risulta duplicazionenon consentita dell’IVA; si deduce poi nel medesimo motivo, quale ulteriore profilo di doglianza, anche la ome ssa pronunciariguardo alla sopra posta questione; - il motivo , articolato in due censure tra di loro strettamente connesse,è in fondato ; - questa Corte con orientamento costante (Cass.

Sez. 5 ord. n. 25450/2021,v. spec. p. 14 e 15; Cass. n. 3868/2022, spec. p. 6), ha affrontato la questione proposta con l'affermazione del seguenteprincipio: "'l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,di cui al d. L gs. n. 504 del 1998, non ha il c:arattere di imposta sul volume d'affari per l e plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse,irrilevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore aggiuntodi ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della Cons.Est. Roberto Succio - 3 detrazioneIVA e applicandosi il tr ibuto all'importo scommesso;

è calcolatasenza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in esserele operazioni di scommessa. Ne consegue che la previsione didetta imposta u nica n on contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE"(così Cass. n. 25450/2021, cit.); - quanto al secondo profilo dedotto, questa Corte costantemente afferma (Cass. S ez. 5 , Sentenza n. 16171 del 28/06/2017 ) che alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole duratadel processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel mer ito allorquando laquestione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivodella sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempr e che si tratti diquestione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto; - pertanto, il ricorso va rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.300,00per compenso oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contrib uto unificato pari a quello