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Ordinanza — n. 38057/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on subordination claim, ruling external judgments do not bind internal labor relations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38057/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Acegasapsamga S.p.A.'s appeal against the Appellate Court of Trieste's finding of a subordinate labor relationship with Giorgio Benes. While the company argued that a separate prior judgment regarding a supervisor (Bassanese) should preclude this finding, the court held that such external judgments lack reflexive effect on the internal contractual status of the cooperative's employees. Consequently, the appellate court's factual reconstruction based on direct evidence of control and organization was upheld, and the appeal was dismissed with costs awarded to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; The judgment of a court in a separate proceeding regarding a third party does not have reflexive effect on the existence of a subordinate labor relationship between the employer and the cooperative's employees.

Parole chiave

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subordinate labor relationship cooperative employment status reflexive effect of judgments separate proceedings labor control and direction rapporto di lavoro contratto di lavoro in cascata associazione di datori di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Lecensure si collocano all’evidenza all’esterno del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come definito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
art. 2909 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. n. 8053 del 2014
Cass., S.U. n. 8054 del 2014
Cass., S.U. n. 33482 del 2022
Cass., S.U. n. 33482 del 2022 e precedenti ivi richiamati).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1508-2022 proposto da: ACEGASAPSAMGA S.P.A, domiciliata in ROMA VIA PIEMONTE n. 39 presso lo studio dell’avvocato GIULIA PERIN che la rappresenta e difende unitamente agli avvocat i GIANLUCA SPOLVERATOe MARCO BERTO; -ricorrente - contro BENES GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARA PARPAGLIONIe GIOVANNI VENTURA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 84/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 08/07/2021; Ric. 2022 n. 01508 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Trieste (sentenza n. 84/2021) ha accolto l’appello di Giorgio Benes e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato del predetto alle dipendenze di Acegasapsamga spa (d’ora inavanti, anche Acegas) a far data dall’1.6.2011, con inquadramento nella categoria D1, ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.

2. La Corte territoriale ha accertato che la cooperativa Programma Lavoro era appaltatrice della Acegas per lavori da eseguire presso il cimitero S. Anna di Trieste; che i dipendenti della cooperativa erano coordinati e controllati dal loro collega Bassanese, che seguiva l’organizzazione quotidiana del lavoro ed autorizzava il godimento di permessi e ferie; che il Bassanese si coordinava, a sua volta, con Acegas, per conto della quale seguiva altri appalti.

3. I giudici di appello hanno dato atto che con sentenza del Tribunale di Trieste n. 280/2013, emessa in separato procedimento, era stata accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del Bassanese alle dipendenze di Acegas per il periodo dal 2001 al maggio 2012 e che lo stesso aveva continuato a lavorare come dipendente di tale società fino alla data del pensionamento (luglio 2019). Hanno ritenuto dimostrato il vincolo di subordinazione del Benes rispetto alla società Acegas in base a plurimi indici, tra cui l’esercizio del potere direttivo ed organizzativo nei confronti del predetto da parte della citata società per il tramite del Bassanese, riconosciuto giudizialmente come dipendente Ric. 2022 n. 01508 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- della stessa, l’utilizzo di strumenti e attrezzature della appaltante e l’assenza di qualsiasi ruolo della cooperativa, formale datrice di lavoro.

4. Avverso tale sentenza la Acegasapsamga spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Giorgio Benes ha resistito con controricorso.

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che:

6. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cod. civ. e degli artt. 24 e 111 Cost. per avere la Corte d’appello attribuito alla sentenza emessa nel procedimento tra Acegasapsamga e il Bassanese efficacia di giudicato nel procedimento per cui è causa. Si sostiene come non ricorressero nella specie i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per l’operare dell’efficacia riflessa del giudicato (rapporto di pregiudizialità – dipendenza tra le posizioni giuridiche) e che neppure potesse ravvisarsi un rapporto di dipendenza di fatto tra le posizioni del Bassanese e del Benes.

7. Con il secondo motivo di ricorso si assume che la Corte di merito abbia omesso di considerare che, pur essendo stato dichiarato il Bassanese dipendente di Acegas fin dal 2001, lo stesso è stato formalmente assunto da tale società solo nel 2013; che tale circostanza era emersa in modo pacifico dalle risultanze istruttorie; che quindi, ove anche si riconoscesse efficacia riflessa al giudicato intervenuto tra il Bassanese e Acegas, lo stesso dovrebbe dirsi superato dall’accordo negoziale intervenuto tra le stesse parti che hanno fatto decorrere l’assunzione del Bassanese dal 2013, con la conseguenza che all’epoca Ric. 2022 n. 01508 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- in cui lo stesso esercitava poteri direttivi ed organizzativi nei confronti del Benes agiva come dipendente della cooperativa e non di Acegas; che se tale circostanza fosse stata valutata dai giudici di merito, avrebbe potuto determinare un esito diverso della causa.

8. Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per avere considerato solo gli effetti riflessi del giudicato intervenuto tra il Bassanese e Acegas, senza valutare le motivazioni della sentenza da cui emergevano elementi di rilievo decisivo ed esattamente: che la pronuncia era relativa a fatti risalenti nel tempo (anteriori di almeno cinque anni prima rispetto alla vicenda del sig. Benes), ricadenti sotto il vigore della legge n. 1369 del 1960 e, difatti, l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato del Bassanese era avvenuto in base alle presunzioni assolute previste dalla citata normativa e fondate, in particolare, sull’utilizzo da parte della cooperativa di beni di proprietà di Acegasapsamga.

9. I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente poiché tutti afferenti alle implicazioni della sentenza pronunciata tra il Bassanese e Acegas spa, sono infondati.

10. E’ costante l’orientamento di questa Corte per cui il giudicato esterno, ai sensi dell'art. 2909 c.c., suppone l'esistenza di due giudizi tra le stesse parti che facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, uno dei quali definito con sentenza passata in giudicato, sicché l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle Ric. 2022 n. 01508 sez.

ML -ud. 15-11-2022 -5- che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 11754 del 2018; Cass. n. 11600 del 2018; Cass. n. 11314 del 2018). L'autorità del giudicato sostanziale opera, dunque, soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, di regola, che tra la precedente causae quella in atto vi sia identità di parti, essendo l'efficacia soggettiva del giudicato circoscritta ai soggetti che siano posti in grado di intervenire nel processo (così Cass. n. 5411 del 2019).

11. Le pronunce di questa Corte aggiungono che l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata (Cass. n. 5411 del 2019 cit.; Cass. n. 15599 del 2019; Cass. n. 17931 del 2019; Cass. n. 8101 del 2020).

12. Al di fuori dei casi di efficacia diretta o riflessa del giudicato, il giudice civile, in mancanza di uno specifico divieto, può liberamente utilizzare sia le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti e sia la sentenza adottata da un diverso giudice, e trarre da esse, senza esserne vincolato, elementi di giudizio, purché fornisca un'adeguata motivazione del loro utilizzo, procedendo a una diretta e autonoma valutazione delle stesse e dando conto di avere esaminato le censure proposte dalle parti (così Cass. n. 20719 del 2018; v. anche Cass. n. 802 del 1974).

13. In questi ultimi confini si è mantenuta la sentenza impugnata che, senza in alcun modo riconoscere efficacia riflessa al giudicato intervenuto tra la società e il Bassanese, ha utilizzato la sentenza Ric. 2022 n. 01508 sez. ML -ud. 15-11-2022 -6- pronunciata tra queste parti quale elemento di prova, valutandolo unitamente agli altri elementi probatori raccolti.

14. In particolare, la Corte d’appello ha enumerato e valutato in maniera globale i plurimi e convergenti indici di subordinazione esistenti nel caso in esame tra cui, oltre al ruolo del Bassanese come diretta emanazione della committente, per conto della quale gestiva altri appalti (ruolo descritto dai testimoni in questo procedimento e confermato dalla sentenza n. 280/13 emessa tra la società e il Bassanese nonché dal dato fattuale della prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato tra dette parti fino al pensionamento del Bassanese nel 2019), l’esistenza di ordini scritti della società committente direttamente rivolti ai dipendenti della cooperativa (teste Delbello), la mancanza di attrezzature da parte di quest’ultima, l’irrilevanza del ruolo dei signori Giuliani e Gordini come referenti della cooperativa rispetto ai lavoratori che operavano in esecuzione dell’appalto.

15. Quanto finora detto rende infondati i motivi di ricorso perché formulati sull’erroneo presupposto che la sentenza impugnata abbia attribuito efficacia riflessa al giudicato esterno formatosi tra la società e il Bassanese.

16. Le residue censure, oggetto in particolare del secondo motivo, si risolvono in una critica alla ricostruzione in fatto eseguita dai giudici di appello, in base alle risultanze istruttorie, in ordine al ruolo del Bassanese (come emanazione della società all’epoca formale committente) rispetto ai dipendenti della cooperativa,tra cui l’attuale controricorrente, negli anni oggetto di causa (a partire dall’1.6.2011).

17. Alla ricostruzione operata dalla Corte d’appello, la società ricorrente oppone una diversa ricostruzione, facendo leva,peraltro, su dati estranei al processo, tra cui l’accordo negoziale con cui la società e il Bassanese hanno convenuto di far decorrere il rapporto di lavoro Ric. 2022 n. 01508 sez. ML -ud. 15-11-2022 -7- subordinato di quest’ultimo a far data dal 2013 (anziché dal 2001 come dichiarato nella sentenza n. 280/2013).

18. Lecensure si collocano all’evidenza all’esterno del perimetro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come definito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014) e non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.

19. Le considerazioni svolte conducono al rigetto del ricorso.

20. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

21. Al riguardo si evidenzia che la liquidazione è compiuta secondo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147 poiché le prestazioni professionali (memoria di parte controricorrente ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.) risultano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, risalente al 23.10.2022 (v. Cass., S.U. n. 33482 del 2022 e precedenti ivi richiamati).

22. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giovanni Ventura e dell’avv. Sergio Vacirca. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre Ric. 2022 n. 01508 sez. ML -ud. 15-11-2022 -8- 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,