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Ordinanza — n. 38055/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation order name error from 'Fabio' to 'Mario' Alecci as material mistake.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38055/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a request to correct a material error in a previous order where the applicant's name was listed as 'Fabio' instead of 'Mario'. The court determined that the error was a clerical oversight rather than a substantive flaw because the correct identity was clearly established by the accompanying counter-petition and power of attorney. Consequently, the order was amended to reflect the accurate name, confirming that such typographical mistakes do not invalidate proceedings if the intended party is identifiable.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Material errors regarding party names are correctable if the intended party is identifiable from the context, provided the mistake does not affect the adversarial process or create uncertainty about the decision's subject.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake in judgment party name identification cassation procedure administrative correction order usurpazione del nome soprannome cambiamento del cognome

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
articolo 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19601 del 2011
Cass., S.U. n. 16415 del 2018
19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass.
Cass. n. 572 del 2019
16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass.
Cass. n. 16877 del 2020
572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).
Cass. n. 16195 del 2019
Cass. n. 9077 del 2001
16195 del 2019; Cass. n. 9077 del 2001).
Cass. n. 12184 del 2020
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass.
Cass. n. 21213 del 2013
12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass.
Cass. n. 10203 del 2009
21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U.n.
Cass., S.U. n. 9438 del 2002
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 16742-2022 proposto da: ALECCI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro AIR ITALY FLEET MANAGEMENT COMPANY SPA IN LIQUIDAZIONE, AIR ITALY SPA IN LIQUIDAZIONE; -intimate - avverso l'ordinanza n. 18829/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/06/2022; Ric. 2022 n. 16742 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. Alecci Mario, controricorrente nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 18829 del 2022, ha chiesto la correzione della citata ordinanza che nella intestazione, a pag. 1, riporta il suo nome come “Fabio”anziché “Mario”.

2. Le società Air Italy Fleet Management Company spa in liquidazione e Air Italy spa in liquidazione non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. Considerato che:

4. Il ricorsomerita accoglimento.

5. Questa Corte ha affermato che deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass. n. 19601 del 2011; Cass., S.U. n. 16415 del 2018; Cass. n. 572 del 2019; Cass. n. 16877 del 2020).

6. Si è ulteriormente precisato che “l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delleparti nell'intestazione della sentenza ne comporta la nullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione” e che invece costituisce “meroerrore mat eriale, se dal contesto della decisione e dagli atti Ric. 2022 n. 16742 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivocamente individuabile laparte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti” (Cass. n. 16195 del 2019; Cass. n. 9077 del 2001).

7. Nel caso in esame, l’errore materiale nel nominativo della parte controricorrente risulta evidente in base a quanto risultante dal controricorso depositato nel giudizio definito con l’ordinanza n. 18829 del 2022 e dalla relativa procura speciale rilasciata da Mario Alecci al difensore.

8. Deve quindi trovare accoglimento il ricorso e disporsi la correzione dell’errore materiale in cui è incorsa la citata ordinanza, attraverso la indicazione nella intestazione della stessa, a pag. 1, del nome “Mario” Alecci anziché di quello erroneamente riportato e cioè “Fabio” Alecci.

9. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione poiché esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all'esito dello stesso una parte vittoriosa e una parte soccombente (Cass. n. 12184 del 2020; Cass. n. 21213 del 2013; Cass. n. 10203 del 2009; Cass., S.U.n. 9438 del 2002).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza Cass. n. 18829 del 2022 sia corretta attraverso la indicazione nella intestazione della stessa, a pag. 1, del nome “Mario” Alecci anziché di quello erroneamente riportato come “Fabio” Alecci. Manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull'orig