Cassation court allows Customs Agency's appeal, ruling late excise payment requires cumulative administrative penalty and delay interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Customs Agency's appeal against a regional tax commission decision that rejected the taxpayer's claim. The agency argued that the tax commission erred by treating the statutory delay penalty and the general administrative sanction as mutually exclusive when excise duties were unpaid. The court agreed, overturning the lower decision because recent jurisprudence establishes that these two liabilities have distinct natures and must be paid cumulatively upon late payment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 d. Lgs. 471/1997; Art. 3 comma 4 d. Lgs. 504/1995: In cases of late excise payment, the administrative sanction under Art. 13 d. Lgs. 471/1997 is cumulable with the delay interest and general administrative sanction under Art. 3 comma 4 d. Lgs. 504/1995, as they possess distinct and autonomous compensatory natures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 27245 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generaledello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); –ricorrente – Contro SOENERGY s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Verna (PEC: fverna@pec.dvp - law.it),con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, Viale Mazzini,134 come da procura speciale in calce al controricorso ; - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella Lombardian. 2490 / 0 7 / 21 depositata i n data 02 / 0 7 /20 2 1 , Oggetto: indennità di mora– art. 13 d.
Lgs. 471/97-cumulo Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l’atto di irrogazione di sanzioni notificatoledall’Ufficio per omessi versamenti di accisa relativa ai mesidi settembre e ottobre 2018 ; - la CTP di Como accoglieva i ricorsi; - l’Agenzia delle dogane impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CT R respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidatoa un solo motivo; la società resiste con controricorso e ha depositatomemoria;
Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionedell’art. 13 del d. Lgs. n. 471 del 1997 , d e ll’art. 3 TUA e dell’art. 12 della L. n. 689 del 1981 per avere la CTR erroneamente ritenuto non concorrenti tra di loro, nel caso di mancato pagamento dell’accisa dovu ta, l’indennità di mora e la sanzionedi cui all’art. 13 ridetto; - il motivo è fondato ; - questa Corte , di recente, superando un precedente orientamento di segno contrario, ha chiarito come (Cass. Sez.5, Sentenza n. 19338 del 16/06/2022) in tema di accisa, con principioapplicabile a tutti i prodotti a tale prelievo sottoposti, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tanto il pagamento della sanzioneamministrativa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell 'indennità di mora e degli interessi per il ritardatopagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d. l gs. n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabile con la citata sanzione tributariagenerale; - pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata;
Cons.Est. Roberto Succio - 3 - non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorsodel contribuente; - alla luce delle oscillazioni giuri sprudenziali in argomento, le spese dell’interogiudizio sono compensate; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigettal’originario r