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Ordinanza — n. 38049/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38049/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because it sought to re-evaluate historical facts rather than correct a legal error. The court found the appellant's arguments were merely merit-based challenges to the tax commission's reconstruction of revenue and VAT, lacking any specific procedural violation. Consequently, the appeal was rejected to uphold the principle of judicial finality and prevent endless factual re-litigation.

Regesto Legislator

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Art. 39 DPR n. 600/1973; Art. 54 DPR n. 63/1972; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: A cassation appeal alleging violation or false application of law is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of historical facts without citing a specific procedural act contradicting the evidence used.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited judicial finality principle tax revenue reconstruction legal merit distinction sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta tassazione dell'imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 39 DPR n. 600/1973
10 (che peraltro non viene chiari ta nel contenuto) sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R.n.
Art. 54 DPR n. 63/1972
600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
63 del 1972 in relazioneall’art. 360 c.
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020
Cass. Sez. 6 - 3, Ord. n.2894 del 2018
Cass. Sez.U, Sent. n. 34476 del 27/12/2019
Cass. Sez.1, Ord. n. 5987 del 04/03/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 2694 8 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avv ocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) –ricorrente – Contro FALLIMENTO ELCE ARREDAMENTI s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’a vv. prof. Cesare Glendi (PE C: cesarefederico.glendi@ordineavvocatigenova.it); - controricorrente - avversola sentenza della Comm issione Tributaria Regionale del la Liguria n.599/02/20 depositata i n data 30 / 0 9 /20 2 0 ;

Oggetto: ricorso per cassazione– questione di merito-inammissibiltà Cons.Est. Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società contribuente , quando in bonis , ricorreva avver s o l ’avviso diaccertamento notificat o le con i l quale a seguito di verifica fiscale eranorideterminati i ricavi e quindi i tributi dovuti per IVA, IRPEG, IRAP per l’anno d’imposta 199 9 , con richiesta di interessi e irrogazionedelle relative sanzioni ; - la CTP rigettava il ricorso ; la pronuncia di primo grado era confermatain appello; a seguito di ricorso di fronte a questa Corte da parte della contribuente , la sentenza di secondo grado era cassatacon rinvio ; - intervenuto intanto il fallimento della ELCE ARREDAMENTI S.P.A., la causa era riassunta di fronte al la CTR della Liguria che con la sentenzaqui impugnata accoglieva l’appello della contribuente e annullaval’atto impugnato; - ricorr e a questa Cort e l ’Agenzia delle Entrate un solo motivo; resiste con controricorso la curatela fallimentare che deposita anchememoria illustrativa ex art. 380 bis c.p.c. ;

Consideratoche: - l’unico motiv o di ricorso dedotto si incentra , quanto alla sola statuizione sub n. 10 (che peraltro non viene chiari ta nel contenuto) sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R.n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 63 del 1972 in relazioneall’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR travisato le contestazioni della società contribuente a front e della ricostruzione ope rata dai verificatori e ripresa dall’avviso di accertamentoimpugnato e comunque esaminato in modo difforme dai criteri legali il metodo ricostruttivo del reddito e dell’iva utilizzatodall’Ufficio; - i l motivo è inammissibile , come correttamente eccepito in controricorso;

Cons.Est. Roberto Succio - 3 - esso nel concreto propone censure di puro merito tendenti a rivalutazionidel fatto, senza peraltro neppure indicare (in termini Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 3796 del 14/02/2020) un accertamento inforza del quale le informazioni probatorie, utilizzat e in sentenza, sianoin realtà contraddette da uno specifico atto processuale ; - come questa Corte ha più volte ribadito ( Cass. Sez. 6 - 3, Ord . n.2894 del 2018 ; in termini anche Cass. Sez.U, Sent . n. 34476 del 27/12/2019 ; si veda anche Cass. Sez.1, Ord . n. 5987 del 04/03/2021 ) va dichiarato inammissibileil ricorso per cassazione che, sotto l' apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito , intangibile in questa sededi Leg ittimità ; - pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato,in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,ammessa a prenotazione a debito ; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentoin favore di parte controricorrente delle spese del prese nte giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00per esborsi oltre a l rimborso forfettario nell