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Ordinanza — n. 38047/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against tax notice for failing to detail interest calculation methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38047/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax court's dismissal of a payment notice. The taxpayer argued the notice was illegitimate because it failed to specify the calculation methods for interest on taxes and penalties. The court ruled that since the debt quantum was already established in prior acts, a simple reference to those acts satisfied the statutory motivation requirements.

Regesto Legislator

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Art. 7 L. n. 212/2000; Art. 3 L. n. 241/1990: A tax notice is sufficiently motivated by referencing prior acts that determined the debt quantum, provided it indicates the total amount of additional accessories without detailing specific periodic rates.

Parole chiave

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tax payment notice interest calculation statutory motivation tax appeal dismissal debt quantum reference dichiarazione fiscale tardiva arretrati d'imposta pagamenti rateali

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della L. n. 212 del 2000
Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata ritenendolaillegittima per violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art.
Art. 3 della L. n. 241 del 1990
n.212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per Cons.Est.
Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
212 del 2000 in relazione all’art. 360 c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS. UU. sent. n. 22281 del 14/07/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 1 7499 /202 1 proposto da SARASERVIZI RETE AUTOSTRADALE s.r.l. in liquidazione in persona del suolegale rappresentante pro tempore rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. Roberto Afeltra (PEC: robertoafeltra@ordineavvocatiroma.org) –ricorrente – Contro AGENZIADELLE ENTRATE in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stat o, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale d ella Toscanan. 937 / 0 5 / 20 depositata i n data 0 9 / 12 /20 20 , Oggetto: cartella di pagamento – motivazione quantoainteressi Cons.Est.

Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava cartelle di pagamento alla stessa notificateper IVA 2008 e 2009 , a seguito del mancato rispetto del pianodi rateizzazione concordato con il riscossore; - la CTP di Firenze r igettava i l ricors o ; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo moti vo ; resiste l ’Agenzia delle Entrate con controricorso;

Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata ritenendolaillegittima per violazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. avendo la CTR mancato di dichiarare nulle le cartelle impugnate quanto agli interessiivi richiesti, calcolati illegittimamente sia sui tributi, sia sulle sanzioni irrogate, senza indicazione del metodo di calcolo deglistessi; - i l motivo dedotto è infondato; - invero, la questione r elativa all'one re di motivazione in punto interessi risulta infondata alla luce della recente statuizione di questa Corte (Cass.

SS. UU. sent. n. 22281 del 14/07/2022) secondola quale la cartella de qua a llorché segua l'adozione di un attofiscale che abb ia già determinato il "quantum" del debito di impostae gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazionedell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione chesoddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n.212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per Cons.Est.

Roberto Succio - 3 interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamentedesunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la dec orrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; - il principio di cui sopra trova applicazione , a maggior ragione , nel presente caso in cui la cartella è stata emessa a seguito di decadenza dal benefico della rateizzazione di precedenti cartelle dipagamento già incorporanti sanzioni ed interessi ; - in ultimo, va osservato che risulta proposta solo in questa sede di legittimità,oltre che in maniera del tutto generica , la censura pure espostain ricorso relativa alla presunta applicazione degli interessi anche alle sanzioni; anche sotto tale profilo il motivo non può trovareaccoglimento; - pertanto, il ricorso è rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigettail ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.300,00 per compensi oltre a lle spese prenotatea debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di cont