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Ordinanza Interlocutoria — n. 38012/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of jurisdictional grounds in mediation dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 38012/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Clara Sparrano's appeal against the Second Instance Court's ruling declaring the lawsuit inadmissible for non-completion of mediation. The lower court had ordered the release of a property occupied without title and rejected the claim for damages due to lack of proof of financial loss. The Supreme Court found no legal basis to decide the merits, resulting in the case being remitted for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis c.p.c.; Art. 281 sexies c.p.c.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to decide on the merits of a case declared inadmissible for non-completion of mediation, requiring remittal to the competent tribunal.

Parole chiave

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mediation procedure inadmissibility ruling property release claim Cassation jurisdiction remittal order condono delle spese procedurali impugnabilità della decisione di rinvio esaurimento delle vie di ricorso interne

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis c.p.c.
12-10-2022 -2- Ritenuto che Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Art. 281 sexies c.p.c.
Ciò non ostante, il Tribunale di Siracusa, pronunciava la sentenza n° 1782/2018 ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale dichiarava improcedibile il giudizio per omesso sostanziale espletamento del procedimento di mediazione, condannando gli attori alle spese in favore della convenuta.
art. 702 bis c.p
12-10-2022 -2- Ritenuto che Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
art. 281 sexies c.p
Ciò non ostante, il Tribunale di Siracusa, pronunciava la sentenza n° 1782/2018 ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale dichiarava improcedibile il giudizio per omesso sostanziale espletamento del procedimento di mediazione, condannando gli attori alle spese in favore della convenuta.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12506-2021 proposto da: SPARRANO CLARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ARGENTERIO 2, presso lo studio del Prof. ANDREA PALAZZOLO, rappresentata e difeso dall'avvocato GIOVANNI SARDELLA; - ricorrente - contro SPARRANO PASQUAL.A, CICIULLA ANGELO, elettivamente on f r domiciliati in ROMA, AVOU rA presso lafe,CUR2n2 , rappresentati e difesi dall'avvocato FERDINANDO DANIELE; - controricorrend e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 203/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2021 n. 12506 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- Ritenuto che Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. diretto al Tribunale di Siracusa, i coniugi Angelo Ciciulla Angelo e Pasquala Sparrano, deducendo di essere proprietari esclusivi dell'immobile sito in Floridia (SR), occupato senza titolo da Carla Sparrano, domandavano la condanna di quest'ultima al rilascio dello stesso e al risarcimento dei danni. La convenuta si costituiva con comparsa di risposta e contestava le domande proposte dagli attori. Ordinato il mutamento del rito, il giudice, con provvedimento del 1.10.2016, disponeva che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovessero il procedimento di mediazione non ancora espletato.

Il giorno 7.2.2017 gli attori depositavano telematicamente agli atti del giudizio il "verbale di mancato accordo" dall'organismo di conciliazione. Ciò non ostante, il Tribunale di Siracusa, pronunciava la sentenza n° 1782/2018 ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale dichiarava improcedibile il giudizio per omesso sostanziale espletamento del procedimento di mediazione, condannando gli attori alle spese in favore della convenuta. Contro la suddetta sentenza i coniugi Angelo Ciciulla e Pasquala Sparrano interponevano appello dinanzi alla Corte d'appello di Catania.

La Corte d'Appello di Catania con sentenza n° 203/2021 accoglieva parzialmente l'appello e, in riforma della prima pronuncia, condannava Clara Sparrano al rilascio dell'immobile conteso e alla rifusione dei due terzi delle spese del doppio grado. La Corte osservava che la presenza delle parti dinanzi al mediatore non è da ritenere condizione di efficacia della mediazione purché, come nel caso di specie, esse abbiano conferito apposita valida procura speciale. Nel merito la Corte accoglieva la domanda di rilascio dell'immobile ma rigettava la domanda di risarcimento del danno da mancato godimento non avendo provato la parte attrice il danno-conseguenza, ossia l'effettivo pregiudizio patrimoniale subito a causa dall'occupazione abusiva.

Avverso suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione Clara Sparrano articolando due motivi. Gli intimati hanno proposto ricorso incidentale. Il collegio si è riconvocato in data 16.12.2022 Considerato che Il collegio ritiene che non sussistono in presupposti perché il ricorso sia deciso in sesta sezione

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio de