Cassation court remands case to public hearing due to lack of precedents on revocatory action scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing for further deliberation. The appellants argued that the lower court erred by revoking all alienated assets, contending the revocation should be limited to amounts necessary to secure the creditor's claim. The court found the legal issue lacked established precedents and therefore could not decide the merits without a public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2901, 1st comma; Art. 2740, cod. civ.: When the scope of a revocatory action is contested regarding the proportionality of alienated assets, and no binding precedent exists on the specific nomofilactic profile, the court must remit the case to a public hearing for further examination.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA ! ki'si-EP\LC)(-.:4-)st-ON A sul ricorso 23819-2021 proposto da: PROJECT IMMOBILIARE SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, SISTEMA IMPRESA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI N. 46, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ISIDORI, rappresentate e difese dall'avvocato CLAUDIO VERINI; - ricorrenti - contro FIORE'l l I DOMENICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso da se stesso e dall'avvocato ANNALISA SOGLIA; - controrkotrente - avverso la sentenza n. 949/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' 11/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 23819 sez. M3 - ud. 11-10-2022 -2- 77"(Al Considerato che Domenico Fioretti agiva in giudizio nei confronti di Project Immobiliare s.r.l. nonché di Sistema Impresa s.r.l. per la revoca di plurimi atti di disposizione posti in essere dalla Project nei confronti di Sistema Impresa, deducendo di essere creditore della prima società di 17.688,61 per attività professionali; le due società si costituivano in giudizio contestando, in particolare, la sproporzione tra il valore dei beni revocandi e il credito, nonché l'assenza di pregiudizio per il creditore derivante dagli atti di disposizione in relazione al patrimonio residuo; il Tribunale di L'Aquila accoglieva la domanda attorea, rigettava la contestuale pretesa ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., e condannava le convenute alle spese di lite; la Corte d'Appello di L'Aquila rigettava il gravame proposto dalle società appellanti, osservando che il pregiudizio alla garanzia patrimoniale sussisteva anche per essere stato reso più difficoltoso il recupero del credito, non ostando, quindi, la presenza di beni immobili, residui nel patrimonio del debitore, al contempo soggetti a valutazione incerta oltre che a vincoli urbanistici di cui non si era dimostrata la decadenza e a pesi ipotecari; avverso questa decisione ricorrono per cassazione le due società articolando un unico motivo; resiste con controricorso Domenico Fioretti; le parti hanno depositato memorie;
Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2901, primo comma, 2740, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato nell'accogliere la revocatoria in riferimento a tutti i beni alienati in quanto l'evidenziata circostanza per cui l'alienazione era avvenuta con un solo atto non poteva assumere di per sé rilievo giuridico, dovendo limitarsi la revoca a quella delle disposizioni aventi per oggetto i beni sufficienti a evitare di rendere più gravoso il recupero del credito; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;
Ritenuto che il motivo di ricorso è connotato da profili nomofilattici, su cui non risultano precedenti in termini; il ricorso va dunque rinviato alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte rinvia alla Terza Sezione per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma