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Ordinanza Interlocutoria — n. 38010/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal due to pending payment declaration, denying immediate dismissal of the case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 38010/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court suspended the tax appeal proceedings rather than dismissing them immediately because the taxpayer failed to provide sufficient documentation proving the full payment of the disputed debt. Although the taxpayer submitted a payment declaration and a receipt for a partial amount, the court noted the absence of evidence confirming the complete extinguishment of the judgment. Consequently, the administration was granted a new term to verify the payment status before the case could be definitively resolved.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 7 della L. 130/2022; Art. 5 comma 11 della L. 130/2022: The court must suspend proceedings when a taxpayer requests a simplified termination based on payment but fails to submit adequate documentation proving the integral payment and absence of residual debts, thereby granting the administration a new term to verify the claim.

Parole chiave

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tax appeal suspension payment declaration debt extinguishment simplified termination administrative verification residual debts judicial term liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 7 della L. 130/2022
Art. 5 comma 11 della L. 130/2022

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01
da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01) per il che, anche è dato termine all'amministrazione ai sensi del successivo comma 11;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21442-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ANGELINI GINO SAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato ADA DE MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO SOMMA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 156/7/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 1'01/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2021 n. 21442 sez. MT - ud. 23-11-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate notificava a Angelini Gino Sauro, quale ex socio unico, amministratore e liquidatore della Linea Studio Produzione Srl, posta in liquidazione nel 2011 e cancellata dal registro delle imprese nel 2012, l'avviso di accertamento n. THF03L700870/2014, con cui veniva richiesto il pagamento dei debiti tributari per Ires, Irap ed Iva dell'anno 2009 non onorati dalla società su imponibili non contabilizzati e accertati induttivamente mediante indagini bancarie;

2. l'avviso veniva annullato dalla CTP di Forlì sulla affermazione che l'amministrazione aveva mancato di accertare la persistenza di maggiori redditi societari anche per gli anni successivi (2010 e 2011) e di modificare il risultato negativo del bilancio di liquidazione. A tale affermazione la Ctp aggiungeva quella per cui, nel caso, non poteva trovare applicazione l'art. 36 del d.P.R. 602/73 dato che la responsabilità del socio, posta da questa norma, sorge sul presupposto che il socio abbia percepito, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti la messa in liquidazione, danaro o altri beni sociali, laddove "l'annualità presa in esame (2009) era anteriore al biennio da prendersi in considerazione rispetto alla messa in liquidazione e alla cancellazione della società, avvenute nel 2012";

3. con la sentenza in epigrafe, la CTR dell'Emilia Romagna confermava l'annullamento dell'avviso ribadendo l'affermazione iniziale della CTP e senza dire alcunché in relazione al motivo di appello con cui l'Agenzia aveva contestato la seconda affermazione della CTP, facendo valere che, come da visura camerale prodotta in appello, la società era stata posta in liquidazione non nel 2012 (anno in cui era stata cancellata dal registro delle imprese) ma nel 2011;

4. l'Agenzia proponeva tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza della CTR;

5. il contribuente resisteva con controricorso;

6. in data 17.11.2022 il contribuente depositava istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere basata sull'art. 5 della 1.130 del 2022 e produceva modello F24 in data 3.11.2022, attestante il pagamento della somma di 1556,00; considerato che non può essere dichiarata, allo stato, l'estinzione del giudizio, in difetto di rinuncia, da parte della ricorrente ovvero di idonea documentazione attestante, come richiesto dal comma 7 del medesimo art. 5, oltre alla regolarità della domanda di definizione agevolata, anche l'avvenuto pagamento integrale di quanto dovuto con insussistenza di ulteriori e residui importi da pagare (arg. da Cass., Sez. 5, 9.9.2016, n. 17817, Rv. 640652-01) per il che, anche è dato termine all'amministrazione ai sensi del successivo comma 11;

P.Q.M.

la Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria. Così deciso in Roma il 23 novembre 2022, mediante modali