Cassation appeal dismissed for non-deposit; case remitted to Tribunal Section pending Supreme Court guidance on double contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal because the appellant failed to deposit the petition with the Court after notifying the opposing party. Although the appellant raised formal and motivational defects against the tax authority's collection notices, the procedural defect rendered the appeal inadmissible. Consequently, the Court ordered a remittal to the Tribunal Section to reschedule the hearing pending the Supreme Court's resolution on the double contribution issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; The failure to deposit the cassation petition after notifying the opposing party renders the appeal inadmissible, resulting in a loss of the case and condemnation to litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA i J, €\LOCe'n-0 sul ricorso proposto da: Energia 2000 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7842/2021, della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. distaccata di Messina, pronunciata il 26.5.2021 e depositata il 13.9.2021 (controric., p. I); ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L'Incaricato per l'esazione Riscossione Sicilia Spa, cui è succeduta ex lege l'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificava ad Energia 2000 Srl cartella di pagamento.
2. La contribuente impugnava l'atto esattivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, contestando vizi formali e di motivazione. La Ctp non accoglieva il ricorso.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, spiegava appello la contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Messina, rinnovando le proprie censure. La CTR respingeva l'appello, confermando la decisione di primo grado.
4. Ha proposto impugnazione per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell'appello, Energia 2000 Srl, affidandosi ad una pluralità contestazioni. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che ha domandato il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. La controricorrente ha quindi depositato memoria. Ragioni della decisione 1. La ricorrente, invero, ha provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che infatti si è costituita mediante controricorso, ma poi la ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso presso questa Corte.
Tanto comporta, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso con condanna alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza. ( 2. La scrivente sottosezione della sezione tributaria della Corte, però, con provvedimenti 11.11.2022, nn. 33270 e 33271, ha rimesso alle Sezioni Unite di decidere circa gli orientamenti contrastanti riscontrati nella giurisprudenza di legittimità circa la questione del se sia dovuto da parte del ricorrente, in un simile caso, anche il pagamento del c.d. doppio contributo, di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
3. Il Collegio ritiene pertanto opportuno differire la definizione di questo giudizio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo, al fine di poterlo rifissare per la trattazione quando le Sezioni Unite si saranno espresse. 3.1. Tenuto conto della prossima cessazione dell'attività della sottosezione sesta, occorre rinviare per la fissazione del giudizio innanzi alla sezione tributaria del giudice di legittimità. La Corte,
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio promosso da Energia 2000 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la trattazione innanzi alla sezione tributaria della Corte di ca