Cassation appeal dismissed for non-filing; case remitted to Tribunal Section pending Supreme Court guidance on double contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal because the appellant failed to deposit the petition at the registry after notifying the opposing agency. Although the lower tribunals rejected the taxpayer's claims regarding tax collection notices and prescription, the primary procedural defect was the omission of the required filing. Consequently, the appeal was declared inadmissible with costs awarded, but the case was remitted to the Tribunal Section for retrial pending a ruling by the Supreme Court on the double contribution issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; The failure to deposit the cassation petition at the court registry renders the appeal inadmissible, even if the opposing party has been notified and constituted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA E JT C1 sul ricorso proposto da: Massoli Stefania; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5298, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio 1'11.11.2021, e pubblicata il 23.11.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 22.11.2022, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. Massoli Stefania impugnava gli estratti di ruolo relativi alle cartelle di pagamento: n. 097 2014 0190792229; n. 097 2015 0075164504; n. 097 2016 0101343272; e n. 097 2017 0089598668; sottese "ad una intimazione di pagamento cui la ricorrente fa solo generico riferimento" (controric., p. 2).
2. La contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando, innanzitutto, l'omessa notifica delle ricordate cartelle di pagamento, atti prodromici dell'intimazione, e comunque l'intervenuta prescrizione delle pretese tributarie azionate. La CTR dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo il vizio della procura difensiva conferita da Stefania Massoli, e comunque la regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali.
3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, spiegava appello la contribuente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando le proprie censure. La CTR respingeva l'appello, confermando la decisione di primo grado.
4. Ha proposto impugnazione per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell'appello, Stefania Massoli, affidandosi ad una pluralità di motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione. Ragioni della decisione 1. La ricorrente, invero, ha provveduto a notificare il suo atto di impugnazione per cassazione all'Agenzia delle Entrate Riscossione, che infatti si è costituita m iante controricorso, ,,_ ma poi la ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso presso questa Corte. Tanto comporta, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ., l'improcedibilità del ricorso con condanna alle spese, in applicazione del principio di soccombenza.
2. La scrivente sottosezione della sezione tributaria della Corte, però, con provvedimenti 11.11.2022, nn. 33270 e 33271, ha rimesso alle Sezioni Unite di decidere circa gli orientamenti contrastanti riscontrati nella giurisprudenza di legittimità circa la questione del se sia dovuto da parte del ricorrente, in un simile caso, anche il pagamento del c.d. doppio contributo, di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
3. Il Collegio ritiene pertanto opportuno differire la definizione di questo giudizio, disponendo il rinvio a nuovo ruolo del processo, al fine di poterlo rifissare per la trattazione quando le Sezioni Unite si saranno espresse. 3.1. Tenuto conto della prossima cessazione dell'attività della sottosezione sesta, occorre rinviare per la fissazione del giudizio innanzi alla sezione tributaria del giudice di legittimità. La Corte,
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruolo del giudizio promosso da Massoli Stefania, per la trattazione innanzi alla sezione tributaria della Corte di cassa