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Ordinanza — n. 37960/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for lack of specific factual motivation regarding property class reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37960/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because the lower court provided sufficient technical reasoning for reclassifying properties. Although the agency argued the lower court failed to specify factual differences, the court noted the lower court explicitly relied on sworn expert evidence to justify the change from the ninth to the seventh class. Consequently, the appeal was rejected as the lower court's detailed analysis met the legal requirements for motivation in this context.

Regesto Legislator

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Art. 7 l. n. 212/2000; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: In tax assessment cases involving property reclassification under the DOCFA procedure, motivation is satisfied by objective data when facts are not contested, but requires specific factual differentiation if the taxpayer's elements were not disallowed and a different technical valuation exists.

Parole chiave

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tax assessment motivation property reclassification DOCFA procedure factual differentiation inadmissible appeal sworn expert evidence tax administrative court restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 7 l. n. 212/2000
Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
212/2000 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 348 ter c.p.c.
23334 del 19/09/2019, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
art. 348 bis c.p
23334 del 19/09/2019, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018
Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018
31809 del 07/12/2018 e Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018).
Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019
doppia conforme e non avendo l’Agenzia neppure dedotto che le due pronunce di merito fossero fondate su differenti ragioni (Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; cfr.
Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019
altresì Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art.
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016
115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12991/2021proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Anello Rosaria, nata a Catania l’11/03/1956 (C.F.: NLLRSR56C51C35 1 F ) , Anello Maria, nata a Catania il 21/12/1957 (C.F.: NLLMRA57T61C351F ) e Anello Antonella,nata a Catania il 12/10/1961 (C.F.: NLLNNL61R52C351X ) , Avviso classamento rettifica rendita catastale – Motivazione dell’atto elettivamente domiciliate in Catania, al Corso Italia n. 203, presso lo studio dell'Avv.

Alessandro Furci (C.F.:FRCLSN68R01 C351 M), che le rappresenta e difende,giusta procura speciale rilasciata con separato atto; -controricorrenti – -avverso la sentenza n. 2082/05/2020 emessa dalla C TR Sicilia – sezione staccata di Catania -il 23/04/2020 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Anello Rosaria, Anello Maria e Anello Antonella proponevano ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso l’avviso di accertamento di rendita catastale, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le rendite di unità immobiliari ubicate in San Gregorio di Catania.

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo a carico dell’amministrazione finanziaria di attribuire agli immobili (unità abitative) la classe settima al posto della classe nona e di rivedere di conseguenza il classamento degli immobili accessori (locali di sgombero e garage).

3. Sull’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Sicilia rigettava il gravame, evidenziando che difettava una puntuale e specifica motivazione atta a far rilevare le condizioni per classificare gli immobili in una classa superiore alla settima, non potendo la stessa limitarsi a contenere l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’Agenzia del territorio ed a citare parametri riclassificatori di carattere astratto e generale, laddove non erano stati indicati specificamente gli immobili ritenuti assimilabili a quello accertato.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Anello Rosaria, Anello Maria e Anello Antonella hanno resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis 3 cod. proc. civ.risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che, allorquando l’attribuzione della rendita avviene a seguito di procedura Docfa, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio. 1.1.

Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere l’avviso di classamento impugnato (non rinvenibile neppure tra gli allegati al ricorso per cassazione), in tal guisa precludendo a questo Collegio la possibilità di verificare se la classe sia stata attribuita senza disattendere gli elementi di fatto indicati dal contribuente (derivando, cioè, la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni) o sulla base di una divergente valutazione dei detti elementi di fatto.

Invero, rappresenta un principio ormai consolidato quello secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (fra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018 e Sez. 5, Ordinanza n. 12777 del 23/05/2018).

In secondo luogo, pur potendo la motivazione, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi, essere più sintetica, la CTR è scesa nel merito della questione, evidenziando che, alla stregua della perizia tecnica giurata redatta dal geom. Biagio Sillaro (il quale aveva svolto dei sopralluoghi sugli immobili e comparato le visure catastali delle unità similari circostanti), la classe corretta da attribuire all’unità abitativa e agli immobili accessori era la settima (anziché la nona). In ordine a tale valutazione, di per sé idonea a sorreggere l’impianto motivazionale, la ricorrente non ha preso posizione, non senza tralasciare che, essendosi in presenza di una cd. doppia conforme e non avendo l’Agenzia neppure dedotto che le due pronunce di merito fossero fondate su differenti ragioni (Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; cfr. altresì Sez. 3, Sentenza n. 23334 del 19/09/2019, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo "parzialmente diverso" da quello seguito nella pronuncia impugnata), un eventuale vizio motivazionale si sarebbe rivelato inammissibile, ai sensi del quarto comma dell’art. 348 terc.p.c. (applicabile altresì al giudizio di cassazione in ambito tributario; cfr.

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizioseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115 (Cass. Sez. 6 - Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamento del le spese del presente giudizio di legittimità,che si liquidano in € 4.305,00 per compensi ed € 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cap, con distrazione in favore dell’avv. Alessandro F