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Ordinanza — n. 37937/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows cumulative application of late payment penalty and tax fine for excise duty arrears.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37937/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a provincial tax commission's decision to impose both a late payment penalty and a general tax fine. The lower court applied these two distinct sanctions cumulatively for the delayed payment of electricity excise duty. The Supreme Court upheld this approach, ruling that the compensatory nature of the late payment fee permits its combination with the punitive tax fine.

Regesto Legislator

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Art. 13 c. 1 d.lgs. n. 471/1997; Art. 3 c. 4 d.lgs. n. 504/1995: In cases of delayed payment of excise duties, the administrative fine and the late payment indemnity are cumulatively applicable due to their distinct compensatory and punitive natures.

Parole chiave

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cumulative application of fines excise duty late payment administrative penalty tax indemnity d.lgs. 471/1997 d.lgs. 504/1995 taxpayer liability nozione di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 13 c. 1 del d. Lgs. n. 471 del 1997
504 del 1995e dell’art. 13 c.
Art. 3 c. 4 del d. Lgs. n. 504 del 1995
Testo Unico Accise – TUA) ; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo motivo; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione dell’art. 3 c. 4 del d. Lgs. n. 504 del 1995e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19338 del 16/06/2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 115 65 /202 1 proposto da GASWAY s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a giusta delega in atti dall’avv. prof. Alessandro Turchi(PEC: alessandro.turchi@ordineavvmodena.it ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generaledello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale d ella Calabrian. 937 / 17 / 21 depositata i n data 05 / 03 /20 2 1 , Oggetto: indennità di mora accise – cumulabilitàsanzioni Cons.Est.

Roberto Succio - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ; Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava il provvedimento di irrogazione sanzioni notificatole relativo all’omesso versamento di accise sull’energiaelettrica; - la CTP accoglieva i l ricors o ; - l’Ufficio impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame , ritenendo applicabile al caso di speciesia l’art. 13 c. 1 del d. Lgs. n. 472 del 1997 , sia l’indennità dimora e gli interessi per ritardato versamento di cui all’ art. 3 c. 4del d.

Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. Testo Unico Accise – TUA) ; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a unsolo motivo; Consideratoche: - l’unico motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per violazionee falsa applicazione dell’art. 3 c. 4 del d. Lgs. n. 504 del 1995e dell’art. 13 c. 1 del d. Lgs. n. 471 del 1997 per avere la CTR ritenuto che in caso di omesso versamento dell’accisa sull’energiaelettrica da p arte della società fornitrice , l’ufficio possa applicare cumulativamente l’indennità di mora del 6% e la sanzionepecuniaria del 30% previste dalle due disposizioni citate; - il motivo è in fondato ; - la questione posta con il mezzo di impugnazione è stata recentemente risolta, superandosi il precedente orientamento giurisprudenziale sul quale si argomenta in ricorso, da questa Cortedi l egittimità ; - sul punto, si è chiarito che (Cass.

Sez.5, Sentenza n . 19338 del 16/06/2022 ) i n tema di accisa , con principioestendibile a ogni tributo costituente imposta di consumo come quella in parola, nel caso di ritardato pagamento è dovuto tantoil pagamento della sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 13del d.lgs. n. 471 del 1997, quanto dell'indenn ità di mora e degli Cons.Est. Roberto Succio - 3 interessiper il ritardato pagamento, di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs.n. 504 del 1995, atteso che tale ultima somma, in estrema sintesi, avendo una distinta e autonoma natura risarcitoria, è cumulabilecon la citata sanzione trib utaria generale ; - pertanto, condividendo il principio espresso in tale pronuncia, il ricorsova rigett ato ; - poiché la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in data successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, le spese delgiudizio di ca ssazione sono compensate ; p.q.m. rigettail ricorso; compensa le spese del presente giudizio di l egittimità .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quell