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Ordinanza — n. 37933/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows tax refund appeal, ruling lower court failed to verify available funds for 50% payment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37933/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Court's decision rejecting a taxpayer's appeal for full tax refund execution. The taxpayer argued the lower court ignored the requirement to verify available funds before approving a partial 50% payment under the earthquake relief law. The Court held that the judge of execution must actively reconstruct the conditions for the refund, including checking resource availability, rather than simply refusing payment due to budget limits.

Regesto Legislator

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Art. 16 octies del d.L. n. 91 del 2017 convertito in L. n. 123 del 2017; Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: The judge of execution must actively verify all conditions for a tax refund, including available funds, to delimit the scope of the definitive judgment without extinguishing the substantive right.

Parole chiave

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tax refund execution available funds verification judge of execution powers earthquake relief law partial payment refusal substantive right preservation ottemperanza procedure restituzione dei sussidi statali

Disposizioni normative citate

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Art. 16 octies del d.L. n. 91 del 2017 convertito in L. n. 123 del 2017
16659 del2022); - in argomento, inoltre, ricorda il Col legio che la Corte Costituzionale, nel prendere atto di tali principi, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 16 octies sopracitato (Corte Cost., sent.
Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all’art. 360 c.
Art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992
Roberto Succio - 3 tributariodi ottemperanza, di cui all'art. 70 del d.
Art. 1 comma 665 L. n. 190 del 2014
16659 del2022); - in argomento, inoltre, ricorda il Col legio che la Corte Costituzionale, nel prendere atto di tali principi, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 16 octies sopracitato (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16659 del 2022
Corte Cost., sent. n. 197 del 26 luglio 2022
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 26024 /202 1 proposto da CAMPOGIOVANNI rappresentat o e dife so in forza di procura speciale in attidall’avv. Angelo Flaccavento (PE C: avv.aflaccavento@pec.giuffre.it ) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale del l a Sicilia n.1932/13/21 depositata i n data 01 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 9 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;

Rilevatoche: Oggetto: sismaSicilia- artt. 16octies del d.L. n. 91 del 2017convertito in L. n. 123 del2017 Cons.Est. Roberto Succio - 2 - Campo Giovanni ricorreva alla CTR della Sicilia chiedendo l’ottemperanza della sentenza resa da quel giudice, divenuta definitiva,di condanna a suo favore alla restituzione del 90% delle sommeversate per gli anni 1990 - 1992 in quanto residente in zona colpiteda sisma; - l’Amministrazione Finanziaria resisteva sostenendo di aver adempiuto attraverso la convalida del rimborso, eseguendo il pagamentonella misura del 50% del dovuto; - la CTR con la sentenza impugnata rigettava il ricorso, in quanto riteneva che in forza dell’art. 16 octies del d.L. n. 21 del 2017, convertito L. n. 123 del 2017, il rimborso andava eseguito nella misuradel 50% dal momento che l’ammontare delle richieste di rimborso presentate eccedeva le risorse stanziate e quindi a seguitodell’esaurimento delle risorse in oggetto non si procedeva legittimamentea ulteriori rimborsi; - ricorre a questa Corte il contribuente con un solo motivo; resiste l’Agenziadelle Entrate con controricorso;

Consideratoche: - l’unica censura deduce la nullità della sentenza gravata per violazionee falsa applicazione degli artt. 16 octies del d.L. n. 91 del2017 convertito in L. n. 123 del 2017 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR, ignorando l a giurisprudenza di Legittimità in argomento, mancato di valutare comel’Ufficio non abbia né allegato né quantificato quali e quante domandesiano state presentate o integrate, ai fini di riconoscere legittimamenteil rimborso nella misura del 50% del dov uto, con ciò risultando inidonei gli elementi dedotti per comprovare la sussistenza dei presupposti ai quali la disposizione sopra richiamata fa riferimento subordinando l’esecuzione del rimborso inmisura della metà dello spettante; - il motivo è fondato; - q uesta Corte recentemente ha chiarito come (sul punto si veda Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 16289 del 19/05/2022) nel giudizio Cons.Est. Roberto Succio - 3 tributariodi ottemperanza, di cui all'art. 70 del d. Lgs. n. 546 del 1992, il giudice, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato sul diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi dell'art.1, comma 665, della L. n. 190 del 2014, come modificato dall'art.16 octies del d.L. n. 91 del 2017 e dall'art. 29 del d.L. n. 162 del 2019, e, in caso di verificata incapienza, attiv are, con determinazioni specifiche, anche tramite la nomina di un commissario ad acta , le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, una falcidia di diritti patrimonialidel contribuente giudizialmente accertati; - invero, la verifica del rispetto dei limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina in questione trova collocazione proprio nel giudizio di ottemperanza; l e più recenti pronunce di legittimità hanno precisato che i margini quantitativi fissati dalla previsione censurata integrano modalità attuative e procedimentali del credito restitutorio dettate direttamente dalla legge, con la conseguenza che la verifica dei relativi presupposti di operatività attiene al procedimento di esecuzione del comando giudizialee non è soggetta alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e prova rimessi alle parti ( ex aliis , Corte di cassazione,sezione quinta civile, sentenze n. 18716 del 2022, 9giugno 2022, n. 18683, 7 giugno 2022, n. 18358 e 19 maggi o 2022,n. 16289).

Al giudice dell'ottemperanza compete il potere - dovere di compiere tutti gli accertamenti indispensabili per delimitarel'effettiva portata precettiva della decisione da attuare e,quindi, nella fattispecie in esame, la verifica di tutti i presupposti edi tutte le condizioni che determinano il rimborso da erogare, in Cons.Est. Roberto Succio - 4 considerazione delle risorse disponibili (ex aliis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze n. 16289 e n. 16659 del2022); - in argomento, inoltre, ricorda il Col legio che la Corte Costituzionale, nel prendere atto di tali principi, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 16 octies sopracitato (Corte Cost., sent. n. 197 del 26 luglio 2022) ; - pertanto, la limitazione dello specifico stanziamento non comprimeil diritto sostanziale al rimborso già accertato e neppure nepreclude, definitivamente o sine die , l’attuazione, diversamente daquanto ritenuto in concreto nella pronuncia gravata; - il giudice dell 'ottemperanza pu ò̀ infatti compiere un'attivit à̀ cognitivae ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile; ed è dunque in tale contesto dell'attivit à̀ cognitiva e ricostruttivadegli obblighi sanciti dalla sentenza, ormai definitiva, che il giudice dell’ottemperanza ha in ogni caso il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della decisione da attuare; nel c aso dispecie essi si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tuttele condizioni che determinano, nel senso sinora precisato, il rimborsoda erogare, in considerazione delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 16 - octies d.L. n. 91 del 2017 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, e del conseguente provvedimentodirettoriale; - nel presente caso, la CTR , nel rigettare il ricorso in quanto non sono stati “dedotti e provati elementi per poter disporre il pagamento integrale d ell’importo portato dalla sentenza n. 3567/34/2016” ha da un lato deviato dai principi sopra indicati, dall’altromancato di verificare la sussistenza dei presupposti di cui siè detto sopra; - invero, l’ eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell’ effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli Cons.Est.

Roberto Succio - 5 ordinaricapitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’ art. 1, comma 665,L. n. 190 del 2014, n. 190 (come, da ultimo , modificato dal d.L. n. 162 del 2019) e di eventuali successivi ulteriori stanziamenti,se preclude, in tutto o in parte, l’ ”effettuazione” del rimborso ai sensi della medesima norma e del relativo provvedimentodirettoriale che l’ha integrata, non deter mina, per quanto già argomentato, l’estinzione, parziale o integrale, del relativodiritto sostanziale del contribuente e non preclude quindi definitivamente, né procrastina sine die, la sua integrale attuazione, secondo gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione e, dunque, del commissario ad acta nominato dal giudice dell’ottemperanza, che nella relativa sentenzadeve precisare il quomodo d ell’intervento sostitutivo; - conseguentemente, il ricorso va accolto; - la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovoesame del merito nel rispetto dei sopra illustrati princi