Cassation court allows appeal by extending appeal deadline due to legislative suspension period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a first-instance judgment that had declared the appeal inadmissible for being late. The agency argued that the appeal, notified in March 2013, was timely because the appeal period was suspended from July 2011 to June 2012. The court agreed, ruling that the extraordinary legislative suspension absorbed the ordinary annual extension and the subsequent summer holiday suspension, pushing the final deadline to March 2013. Consequently, the first-instance decision dismissing the appeal was quashed and the case remanded for a new ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39 comma 12 d.l. n. 98/2011; Art. 327 c.p.c.: The extraordinary legislative suspension of the appeal period absorbs the ordinary annual extension and the summer holiday suspension, meaning the deadline is only further extended by the holiday period occurring after the legislative suspension ends.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5016/2021proposto da: Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.:80224030587) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro Cassone Claudio (C.F.:CSSCLD62Ll 7L049Q), nato a T aranto il 17.07.1962 ed ivi residente,al Corso Piemonte n. 104, rappr e s entato e difeso dall'Avv. Andrea Magno (C.F.: MGNNDR7 4D21 L049S), con studio in Taranto alla Avviso di accertamento Appello tardivo – Sospensione ex art. 39 d.l. n. 98 del 2011 Via De Cesare n. 18, che lo rappresenta e difende , giusta procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamen t e do m iciliato in Roma press o il Dott.
AlfredoPlacidi, con stu d io alla Via Barnaba Tortolini n. 30 ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3040/28/2019 emessa dalla C TR Puglia – sezione staccata di Taranto -il 15/ 11 /20 19 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta. Ritenuto infatto 1. Cassone Claudio proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto avverso l’avviso di accertamento con il quale, con riferimento all’anno d’imposta 1990, era stato ricostruito l’imponibile ex art. 39 dPR n. 600/1973 sulla basedi documentazione extracontabile e di costi considerati non deducibili.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Puglia – sezione staccata di Taranto - dichiarava inammissibile il gravame, evidenziando che, pur applicandosi il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., il termine ultimo per impugnare la sentenza di primo grado scadeva il 2.4.2012, laddove l’appello era stato notificato in data 27.3.2013.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. Cassone Claudio ha resistito con controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. in l. n. 111/2011), 16 l. n. 289/2002 e 327 c.p.c., inrelazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto, ai fini del calcolo dei termini di impugnazione della sentenza di primo grado, della sospensione disciplinata dall’art. 39 citato dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012. 1.1.
Il motivo è fondato. Per il computo del termine lungo per impugnare (nel caso di specie, quello di un anno) di cui all’art. 327 c.p.c. si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2693, comma 4, c.c., il sistema del computo non ex numero, ma ex nominatione dierum(nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale), sicchéil termine scade con lo spirare del giorno corrispondente a quello in cui la sentenza è stata pubblicata (cfr.
Cass. n. 10785/2000). Al termine di decadenza del gravame di cui all’art. 327 c.p.c. debbono aggiungersi i 46 giorni di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1 agosto –15 settembre), calcolati ex nominatione dierum ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, l. n. 742/1969 (cfr. Cass. n. 25702/2009). Orbene, premesso che la sentenza della CTP risulta pubblicata in data 15.2.2011, tra il dies a quo del termine legale di decadenza dall'impugnazione (15.2.2011) e quello ad quem di scadenza (15.2.2012) si è inserita la parentesi della sospensione legale di cui all'art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale prevedeva che le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, potessero essere oggetto di definizione agevolata, aggiungendo alla lett.
c) che « le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;».Rientrando la presente controversia nel parametro del valore massimo di 20.000 euro (cfr., in proposito, Sez. 5, Ordinanza n. 32600 del 12/12/2019, secondo cui, in tema di condono fiscale, il novero delle liti suscettive di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, è stabilito in modo autonomo dalla prima parte di tale disposizione ed include ogni lite che veda coinvolta l'Agenzia delle entrate, di valore non superiore a 20.000 euro, pendente alla data del 1° maggio 2011, senza altre limitazioni), deve aggiungersi alla data di scadenza originaria del termine di cui all'art. 327 c.p.c. (15.2.2012) un numero di giorni (360) pari a quello compreso nel periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 – atteso che, in base all’art. 41, “Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, vale a dire, appunto, dal 6.7.2011 - al 30 giugno 2012) ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, con conseguente proroga del termine per l'impugnazione sino al 9 febbraio 2013 (sulle modalità del computo del termine per impugnare, in presenza di sospensione disposta dalla legge per casi analoghi, cfr.
Cass.11/11/2005, n. 22891, relativa a fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il termine per impugnare era già in corso alla data di entrata in vigore della sospensione; Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924. Sulla circostanza che, in caso di sospensione, la data nella quale il termine processuale a mese o ad anno abbia ripreso a decorrere debba essere computata nel termine stesso, senza che possa essere considerata come un dies a quo non computabile, cfr. Cass. 06/04/2006, n. 8102, in materia di sospensione feriale). Non deve prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine de quo in ragione del periodo di sospensione feriale compreso tra I'1 agosto 2011 ed il 15 settembre 2011, in quanto quest'ultimo è già interamente assorbito dal concorrente decorso della sospensione stabilita in via eccezionale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) dall'art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011.Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di precisare con riferimento ad altre fattispecie legali, il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898;
Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876). Deve, invece, prorogarsi ulteriormente la scadenza del termine de quo in ragione del periodo (46 giorni) di sospensione feriale compreso tra I'1 agosto 2012 ed il 15 settembre 2012, in quanto successivo alla cessazione della sospensione ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 (terminata il 30 giugno 2012), ma compreso nel termine prorogato in ragione di quest'ultima. Così ulteriormente prorogato, quindi, il termine è venuto infine a scadere il 27 marzo 2013. Invero, in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale; se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale (Sez. 5, Ordinanza n. 10252 del 29/05/2020).
Tanto premesso, la proposizione del ricorso per il quale si procede, avvenuta con la spedizione della sua notifica a mezzo posta il 26 marzo 2013, è tempestiva.
2. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia– sezione staccata di Taranto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia– sezione s