Cassation court dismisses tax authority appeal, upholding lower court's rejection of taxpayer's claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's claims. The authority argued the payment order lacked sufficient motivation regarding interest calculations, while the taxpayer contended the lower court erred in annulling the entire act. The court ruled that the lower court correctly applied the principle of partial invalidity, annulling only the interest portion due to lack of specific motivation while rejecting the taxpayer's original claim in the main proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.: When a tax payment order is partially unmotivated regarding interest, the entire act is not necessarily void; instead, the act remains valid in the autonomous part not affected by the defect, allowing the court to reject the claim in the main proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 25926 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturas tato.it); –ricorrente – Contro 2MSTRUMENTI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el Lazio n. 1642/17/121depositata i n data 24 / 0 3 /20 2 1 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 2 / 10 /202 2 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Oggetto: cartella di pagamento- interessi Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava l a cartell a di pagamento notificatale per iva e altri tributi , indicate in diverse partite di ruolo,riferite agli anni d’imposta 2011 e 2012; - la CTP rigettava i ricorsi; - parte ricorrente impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR accoglieva il gravame ritenendo sussistente sia il vizio di motivazionedella sentenza di primo grado dedotto , sia il difetto di motivazione degli atti impugnati, in quanto non motivati con riferimento al metodo di calcolo degli interessi per omesso o ritardato pagamento, che riteneva non indicati in modo intellegibile; - rico rre a questa Corte l ’Amministrazione Finanziaria con atto affidatoa due motiv i ; la società contribuente è rimasta intimata;
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 25 e dell’art.30 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto necessario, quanto alla cartella, oltre alle indicazioni contenute nel modello approvato con d. m ., un ulteri ore onere di motivazione della stessa; - il motivo è fondato ; - la questione relativa all'onere di motivazione in punto interessi risultainfondata alla luce della recente statuizione di questa Corte (Cass., Sez. U., sent enza n. 22281 del 14/07/2022) secondo la qualela cartella de qua a llorché segua l'adozione di un atto fiscale cheabbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo de gli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazionedell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione chesoddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l.
Cons.Est. Roberto Succio - 3 n.212 del 2000 e d all'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare,oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamentedesunta dall'individuazione specifica della tipologia edella natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo ditributo a cui questi accedono - e la dec orrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo; - quanto sopra trova applicazione a maggior ragione nel presente caso,in cui la cartella è stata emessa a seguito d i decadenza dal benefico della rateizzazione di precedenti cartelle di pagamento giàincorporanti sanzioni ed interessi; - ne deriva che con riguardo agli interessi , in forza della pronuncia sopra richiamata , è benvero che non è sufficiente la mera presenza del loro ammontare, dovendosi indicare almeno, nei termini sopra detti, la base normativa degli stessi; ma è altrettantovero che la CTR ha rilevato il vizio e annullato l’atto in quantonon erano ben chiari “i calcoli afferenti al conteggio” (pag. 2 primo capoverso dei motivi della decisione) e “il metodo di calcolo degli interessi” (pag. 2 ultimo periodo della sentenza impugnata); - si tratta di elementi diversi dalla base normativa e dalla decorrenza,indicati dalle Sezioni Unit e come necessariamente da contenersi, anche per implicito, nell’atto riscossivo, il cui difetto nonpoteva quindi condurre all’annullamento della cartella; - il secondo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 del d. l gs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. nella forma dell’u ltrapetizione in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. , per avere la CTR, esondando dai limiti della Cons.Est.
Roberto Succio - 4 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, annullato l’intero atto impugnato; - anche tale moti vo è fondato; - va infatti data continuità al principio, enunciato recentemente dalla massima composizione no mofilattica di questa Corte nella pronunciagià ricordata in sede di esame del motivo che precede ; secondotale prospettazione - ormai consolidatasi - (ancora Cass. Sez.U, s entenza n. 22281 del 14/07/2022 ) l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interes si richiesti in via contestualeal debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento però alla parte relativa ai soli accessori ; e ciò in applicazionedel generale principio di conservazione dell'atto nella parte,autonoma, che non è infic iata dal difetto di motivazione ; - nel ritenere quindi che in difetto di motivazione della cartella quanto a interessi, l’intero atto e non la sola pretesa per tale credito debba essere annullata, la CTR ha commesso ulteriore erroredi diritto; - pertanto, accolto integralmente il ricorso, la sentenza è cassata; - non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto dell’originario ricorsodella società contribuente; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico dellaparte ricorrente mentre vanno compensate le spese dei gradi dimerito; p.q.m. accoglieil ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , rigetta l’originario ricorso della società contribuente che condanna al pagamentoin favore di parte ricorrente d