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Ordinanza — n. 37913/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-deposit; respondent filed counter-claim to declare appeal inadmissible under CPC Art. 369.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37913/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's recourse inadmissible because it was not deposited within the statutory twenty-day period. While the respondent filed a counter-recourse to formally declare the appeal inadmissible, the Court ruled that the failure to deposit the document rendered the appeal procedurally impossible regardless of the merits. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural costs and the unified contribution to the State.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: A cassation appeal not deposited within twenty days of notification is inadmissible, and the respondent may file a counter-recourse to declare this inadmissibility to recover costs and prevent re-filing.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility non-deposit of recourse CPC Article 369 counter-recourse procedure procedural impossibility unified contribution doubling costs condemnation

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
i l ricorso di Tammone è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.che chiaramente dispone, al primo comma, che «il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilitànel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle particontro le quali è proposto» ;
Art. 370 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con condanna delricorrente alle spese del giudizio , che andranno pagate allo S tato , ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l'ammissione del controricorrenteal relativo patrocinio; s ussistono altresì i presupposti per il c d.
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02
115 del 2002; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l.
art. 369 c.p
i l ricorso di Tammone è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.che chiaramente dispone, al primo comma, che «il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilitànel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle particontro le quali è proposto» ;

Giurisprudenza citata

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Cass. 4917/2020
e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recu pero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilit ̀ del ricorso,che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non siaancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. 4917/2020 e Cass.
Cass. n. 21969/2008
4917/2020 e Cass. n. 21969/2008 , 6824/1988 ) ; nel controricorso, peraltro, vengonosviluppate difese di merito su ciascuno dei mot ivi del ricorso; 6.
Cass. 6824/1988
Cass. 10810/2011
Cass. 10810/2011; Cass.S.U.
Cass.S.U. n. 4500/1988
Cass. s.u. 4315/2020
Cass. 31693/2022
Cassation appeal dismissed for non-filing; court ruled appeal procedurally impossible due to missed filing deadline.

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Testo completo

rapp. e dif. dall’avv. Paolo Pesacane (avvpaolopesacane@pec.giuffre.it), elett. dom. presso la cancelleria dellaCorte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour, come da procura in calcedell’atto, secondo le indicazioni di cui al controricorso ; -ricorrente– Contro FALLIMENTOdi MORLINO DONATO in persona del curatore p.t., rappr. e dif. dall’avv. Pierluigi Lapolla (pierlu igi.lapolla@pec.giuffre.it ) , ammesso al patrocinio a spese dello Stato , come da procura in calce all’atto; R.G.N. Ud. 1.12.2022 RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 2 di 4 -controricorrente- perla cassazione della sentenza della CORTE DI APPELLO DI POTENZAn.547/2020 in R.G. 590/2017, depositato il 16/10/2020 ; lettala memoria del controricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no n partecipata del 1° dicembre 2022 dal Consigliere Relatore MASSIMO FERRO; FATTIDI CAUSA Rilevatoche:

1. c on sentenza n. 547/2020 in R.G. 590/2017, depositat a il 16/10/2020 (successivamente corretta, in punto di spese, da ordinanza3917/2020 del 15.12.2020) , la Corte di a ppello di Potenza respingeval’appello proposto da Donata Natalia Tammone avverso la sentenza del Tribunale di P otenza con cui era stato disposto lo scioglimentodella comunione dei beni esistente tra la stessa Tammone e il marito Donato Morlino, individuando due lotti e fissando in € 101.517,50il conguaglio a carico dell’assegnatario del prim o lotto in favoredell’altro assegnatario;

2. sull’appello di Tammone, imperniato sulla dedotta disomogeneità dei due lot ti, la fattibilità di un frazionamento e in alternativala vendita all’incanto dei beni, la sentenza ha ritenuto che: a)la contestata formazione delle quote era basat a su un pregiudizio ipotetico,vale a dire la presunta impossibilità di sostenere la spe sa del conguaglio in caso di assegnazione dell’appartamento e comunque senza fondamento della critica , poiché il presupposto fattuale dell’ipoteticofrazionamento dell’appartamento non era assolutamente dimostrato;b) non era accoglibile la doglianza sulla alternativa, e non disposta, vendita all’incanto , trattandosi, ai sensi dell’art.720 c.c., di rimedio residuale , cui far ricorso per beni non divisibil i e allorché RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 3 di 4 nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell’intero, condi zione assente, poiché il fallimento “non ha escluso l’attribuzionedel bene in proprio favore”; .

3. risulta che Tammone ha proposto ricorso in Cassazione, senza provvedere al relativo deposito , come da attestazione di cancelleria 16.2.2021 ; il Fallimento si è invece costituito con controricorsoed altresì provvedendo all’iscrizione al ruolo della causa , nonchédepositando copia della notifica del ricorso . RAGIONIDELLA DECISIONE 4. i l ricorso di Tammone è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.che chiaramente dispone, al primo comma, che «il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, a pena di improcedibilitànel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle particontro le quali è proposto» ;

5. c ome da consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro, laparte alla quale sia stato notificato il ricorso per cassazione può, nel casoin cui la parte ricorrente abbia omesso di effettuare il deposito, provvedere all’is crizione a ruolo della causa al fine di ottenere la declaratoriadi improcedibilità, essendo tale potere ricompreso in quello pì ampio di contraddire riconosciuto dall'art. 370 c .p.c. e trovando giustificazione nell'interesse del controricorrente al recu pero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilit ̀ del ricorso,che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non siaancora decorso il termine per l'impugnazione (Cass. 4917/2020 e Cass. n. 21969/2008 , 6824/1988 ) ; nel controricorso, peraltro, vengonosviluppate difese di merito su ciascuno dei mot ivi del ricorso; 6.

è altresì affermato, con indirizzo cui è possibile dare continuità,che «q ualora il ricorso per cassazione non sia depositato, l'ammissibilità del controricorso dell'intimato, presentato al fine di RG 4052/2021- g.est. m.ferro Pag. 4 di 4 sentiredichiarare l'improcedibilit à del ricorso per effetto dell'omissione deldeposito, postula che de tt o intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata att es o che, in difetto, non pu ò riconosce rsi la sua legittimazionea richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l'effettiva proposizione (Cass. 4917/2020;

Cass. 10810/2011; Cass.S.U. n. 4500 / 1988) ;

7. il ricorso va dunque dichiarato improcedibile, con condanna delricorrente alle spese del giudizio , che andranno pagate allo S tato , ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stante l'ammissione del controricorrenteal relativo patrocinio; s ussistono altresì i presupposti per il c d. raddoppio del contributo unificato ( sul punto Cass . s.u. 4315/2020e, in tema, Cass. 31693/2022) .

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in euro 7.000, oltre ad euro 200 per rimborso e agli accessori come per legge e da devolvere allo Stato ai sensi dell’art.133 d.P.R. n. 115 del 2002; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del co. 1-bisdello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di cons