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Ordinanza — n. 37901/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to notify the respondent party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37901/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent company was never notified of the filing. The appellant, Penes Elena, sought cassation against a second-instance judgment regarding labor contract violations and collective agreements without serving the opposing party. The court ruled that the lack of notification renders the procedural act void, necessitating dismissal regardless of the merits of the labor law arguments.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, DPR 30/05/2002 n. 115: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the respondent has not been notified, as the right to be heard is a fundamental prerequisite for the validity of the proceeding.

Parole chiave

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omessa notifica ricorso per cassazione inammissibilità diritto di difesa contributo unificato allegazioni insufficientemente motivate ricorso per inadempienza notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
63 del 2002, chiedendone la cassazione perché «pronunciata in violazione ed errata applicazione delle leggi nonché dei contratti e (de)gli accordi collettivi nazionali di lavoro»; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.
Art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5848 del 2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13995-2022 proposto da: PENES ELENA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE (RICORSO NON NOTIFICATO); -ricorrenti - contro AMI TURING SRL; -intimata - avverso la sentenza n. 63/2022 della CORTE D'APPELLO di PALERMO del 27/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE. Ric. 2022 n. 13995 sez. ML -ud. 27-10-2022 -2- RILEVATO CHE: la parte in epigrafe ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo nr. 63 del 2002, chiedendone la cassazione perché «pronunciata in violazione ed errata applicazione delle leggi nonché dei contratti e (de)gli accordi collettivi nazionali di lavoro»; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ.

è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; CONSIDERATO CHE: deve darsi attodell’omessa notifica del ricorso per cassazione; in ragione di ciò, il ricorso va dichiarato inammissibile (v. Cass.nr. 5848 del 2021) e nulla deve provvedersi sulle spese di lite per la mancata costituzione delle controparti; sussistono, invece, i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nel