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Ordinanza — n. 37881/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional commission decision for improper burden of proof application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37881/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's ruling. The Regional Commission had rejected the tax authority's evidence regarding alleged resale transactions, placing the burden of proof solely on the taxpayer despite the agency offering a coherent set of circumstantial indicators. The Court found the Regional Commission erred by atomistically evaluating these indicators rather than assessing them globally to establish a presumption of illegality, violating the required standards for circumstantial evidence under civil code provisions.

Regesto Legislator

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Art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/1973; Art. 2729 c.c.: In inductive tax assessments, the tax office need only demonstrate the abstract suitability of indicators to represent undeclared capacity, while the taxpayer bears the burden of proving the regularity of operations; the court must evaluate all circumstantial evidence globally and coherently to establish a presumption of illegality, rejecting atomistic analysis.

Parole chiave

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inductive tax assessment burden of proof distribution circumstantial evidence evaluation presumption of illegality tax evasion detection global evidence analysis tax audit methodology sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 39 comma 1 lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973
3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R.
Art. 2729 del codice civile
In definitiva, pertanto, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.
Art. 1 del D.L. n. 441 del 1997
600 del 1973 con riferimento all'art. 1 del D.L. n. 441 del 1997, all'art.
Art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972
441 del 1997, all'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 e agli artt.
art. 2729 c.c
In definitiva, pertanto, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27804 del 2018
Cass. n. 27804 del 2018; Cass.
Cass. n. 29140 del 2021
27804 del 2018; Cass. n. 29140 del 2021).
Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014
Sussiste quindi il vizio denunciato, dovendosi escludere che la violazione investa il merito della lite, riguardando, per contro, il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014; Cass.
Cass. n. 27410 del 2019
8053 del 2014; Cass. n. 27410 del 2019; Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29816-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro CERTOMA' VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 1319/8/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 03/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 per IRPEF, IVA ed IRAP in relazione alla presunta rivendita da parte del contribuente di prodotti asseritamente cedutogli dalla International Tobacco Company s.r.l. di San Marino; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che sarebbe stato onere dell'Ufficio finanziario provare che nel caso concreto le operazioni commerciali supposte avessero realmente avuto luogo, avendo l'Ufficio offerto solo mere congetture e non un robusto quadro indiziario.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituisce. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento all'art. 1 del D.L. n. 441 del 1997, all'art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 e agli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. per avere la sentenza impugnata fatto erronea applicazione dei principi in tema di distribuzione degli oneri della prova e in particolare per non avere valutato unitariamente gli elementi probatori offerti dall'Ufficio.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: Ric. 2021 n. 29816 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa, consentito dall'art. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili, l'atto di rettifica, qualora l'ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, è assistito da presunzione di legittimità circa l'operato degli accertatori, nel senso che null'altro l'ufficio è tenuto a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l'apparente regolarità delle annotazioni contabili, perché proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo.

Cass. n. 27804 del 2018; Cass. n. 29140 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi in materia di ripartizione degli oneri probatori e, senza esaminare i numerosi elementi indiziari riportati nel corpo del ricorso e rinvenibili nell'avviso di accertamento, riassunto nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza, ne ha, peraltro atomisticamente, considerati solo alcuni e non ha mostrato di avere valutato i singoli elementi indiziari offerti dall'Ufficio, unitariamente considerati nello stesso avviso di accertamento, senza apprezzare globalmente le plurime anomalie che caratterizzano la vicenda in questione.

In definitiva, pertanto, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. andavano ricercati, per ciascuna circostanza di fatto, in Ric. 2021 n. 29816 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- relazione al complesso degli indizi ed in base ad una valutazione complessiva già al fine di selezionare quelli utilizzabili ai fini della prova presuntiva, per poi procedere, quindi, ad una valutazione globale e non meramente atomistica di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fossero in grado di dimostrare la contestata evasione d'imposta.

Sussiste quindi il vizio denunciato, dovendosi escludere che la violazione investa il merito della lite, riguardando, per contro, il non corretto utilizzo del metodo di valutazione della prova, che è profilo indubbiamente scrutinabile in sede di legittimità (Cass. Sez. U, n. 8053 del 2014; Cass. n. 27410 del 2019; Cass. n. 29140 del 2021). Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Co