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Ordinanza — n. 37880/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling burden of proof for IRAP lies with taxpayer to disprove association.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37880/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding IRAP liability. The taxpayer argued the administration bore the burden of proving an autonomous organization existed, while the agency contended the burden rested on the taxpayer to disprove the exercise of the profession in an associated form. The court ruled that when a profession is exercised in an associated form, the existence of an autonomous organization is legally implied, shifting the burden of proof to the taxpayer to demonstrate the absence of such association.

Regesto Legislator

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Art. 2, Art. 3 D.Lgs. 446/1997; When a profession is exercised in an associated form, the existence of an autonomous organization is legally implied, and the burden of proof falls on the taxpayer to demonstrate the absence of such association.

Parole chiave

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IRAP tax liability associated profession exercise burden of proof allocation autonomous organization presumption tax administration burden imposizione della famiglia responsabilità fiscale solidale dei coniugi capofamiglia

Disposizioni normative citate

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Art. 2, D.Lgs. n. 446 del 1997
446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, stabilisce all'art. 2, primo periodo, che presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Art. 3, D.Lgs. n. 446 del 1997
446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (Cass.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 360, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30873 del 2019
Cass. n. 30873 del 2019); «il d.lgs.
Cass. S.U. n. 7371 del 2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 17599-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro STUDIO AVV. TORSELLI E ASSOCIATI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO TORSELLI, che si rappresenta e difende; - controricon-ente - avverso la sentenza n. 66/18/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata 1'11/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente (uno studio legale associato composto da marito e moglie) avverso un avviso di accertamento per IRAP relativo all'anno d'imposta 2011; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che spettava all'amministrazione finanziaria l'onere probatorio in ordine all'esistenza di una autonoma organizzazione quale imprescindibile requisito d'imponibilità dell'IRAP. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 446 del 1997 e 2697 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., in quanto, nel caso in cui la parte contribuente venga assoggettata ad IRAP affermandosi l'esercizio della professione in forma associata, si prescinde dalla prova dell'autonoma organizzazione e la parte contribuente per sottrarsi a tale imposta, ha l'onere di provare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata della professione.

Il motivo di impugnazione è fondato. Ric. 2021 n. 17599 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Infatti, secondo questa Corte: l'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della CTR che aveva erroneamente ritenuto sussistere, in maniera automatica, il diritto al rimborso IRAP dei compensi percepiti per lo svolgimento, da parte degli associati, dell'attività di componenti di collegi sindacali, senza considerare che la relativa istanza proveniva da uno studio associato:

Cass. n. 30873 del 2019); «il d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, stabilisce all'art. 2, primo periodo, che presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. A tenore del secondo periodo dell'art. 2, "costituisce in ogni caso presupposto d'imposta l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato". Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni (Cass.

S.U. n. 7371 del 2016). L'attività in forma associata, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, Ric. 2021 n. 17599 sez. MT - ud. 18-10-2022 -3- costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione». La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha erroneamente ritenuto che, per l'assoggettabilità all'IRAP, quando la professione sia esercitata in forma associata spetti all'amministrazione finanziaria la prova dell'esistenza di una autonoma organizzazione; non occorre invece in tale ipotesi accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così