Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37878/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal dismissed for delay by extending Saturday deadline to next Monday under CPC Art. 155.5.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37878/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal filed by Russo Domenico against a labor inspectorate decision, overturning the lower court's dismissal based on procedural delay. The lower court had rejected the appeal as late because it was filed on October 4, 2020, after the statutory deadline of October 3, 2020. However, the Cassation court ruled that the deadline expiring on a Saturday must be extended to the following Monday under Article 155, paragraph 5 of the Code of Civil Procedure, rendering the appeal timely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 327, Art. 155 co. 5 c.p.c.; The deadline for filing an appeal expiring on a Saturday is extended to the following Monday, making the appeal timely if filed on the intervening day.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal deadline extension Saturday deadline rule Code of Civil Procedure procedural delay labor inspection appeal istanza di ricusazione tardiva ritardo ingiustificato tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
856/2021 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Russo Domenico, avverso la pronuncia del Tribunale di Paola dell'1.7.2021, ritenendolo tardivo perché proposto oltre il termine ex art. 327 cpc.
Art. 155 co. 5 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 155 co.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
327 e 155 cpc, nonché di ogni altra norma e principio in tema di termine per proporre appello in relazione all'art. 360 co.
Art. 347 co. 1 c.p.c.
09-11-2022 -2- ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 21925/2021
Questa Corte (Cass. n. 21925/2021) ha affermato che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3117-2022 proposto da: RUSSO DOMENICO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCA BURZA; - ricorrente - contro ISPETTORATO TERRITORIALE del LAVORO di COSENZA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 856/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 15/07/2021; :7a udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 856/2021 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Russo Domenico, avverso la pronuncia del Tribunale di Paola dell'1.7.2021, ritenendolo tardivo perché proposto oltre il termine ex art. 327 cpc.

2. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che la sentenza di primo grado era stata pronunciata il 31 gennaio 2020, con contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché il ricorso di appello avrebbe dovuto essere stato proposto nel termine cd. "lungo" ex art. 327 cpc; considerati i 64 giorni di sospensione previsti per la emergenza epidemiologica (9 marzo 2020 - 11 maggio 2020) il termine di scadenza andava individuato entro sabato 3 ottobre 2020 mentre, nel caso in esame, il gravame era stato presentato con atto depositato il 4.10.2020.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Domenico Russo affidato ad un unico motivo. L'Ispettorato Territoriale di Cosenza si è costituito ai soli fini della eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto ed in particolare degli artt. 327 e 155 cpc, nonché di ogni altra norma e principio in tema di termine per proporre appello in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte territoriale prorogato il termine scadente di sabato al primo giorno non festivo.

2. Il motivo è fondato.

3. Ai sensi dell'art. 155 co. 5 cpc, la proroga dei termini al primo giorno non festivo si applica anche per il compimento di atti processuali, svolti fuori dell'udienza, che scadono nella giornata di sabato.

4. Questa Corte (Cass. n. 21925/2021) ha affermato che la proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al termine per la costituzione in appello, che avviene, Ric. 2022 n. 03117 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

5. Nel caso di specie, la stessa Corte territoriale ha dato atto che la scadenza del termine per impugnare andava individuata nel giorno dì sabato 3 ottobre 2020 e che il ricorso in appello era stato invece depositato il giorno 4.10.2020.

6. La Corte di merito non ha, però, considerato che il termine scadente sabato 3 ottobre 2020 andava prorogato al successivo lunedì 5 ottobre 2020 per cui l'appello (pacificamente depositato il 4 ottobre 2020) doveva considerarsi tempestivo e, quindi, ammissibile.

7. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della impugnata sentenza e rinvio alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che procederà all'esame dell'impugnazione originariamente proposta nonché provvederà alle determinazioni delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così decis