Cassation court allows appeal by correcting suspension period calculation to extend deadline by one day.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal, which had rejected the appeal as late. The appellant argued the suspension period for the COVID-19 emergency was calculated incorrectly, missing the final day of the extension. The court agreed, finding the correct deadline was July 7, 2020, rather than July 6, 2020, and ordered the case remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 83 comma 2 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18; Art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23: The suspension of procedural deadlines due to the COVID-19 emergency must be calculated precisely, and any error in determining the end date of the suspension period invalidates the lower court's finding of lateness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2980-2022 proposto da: CURCURACI SINUHE MASSIMILIANO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato AGOSTINO FULVIO LICARI; - ricorrente - contro ASSESSORATO REGIONALE della FAMIGLIA, delle POLITICHE SOCIALI e del LAVORO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 266/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA depositata il 26/07/2021; JUSt udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 266/2021 la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Avv. Sinhue Massimiliano Curcuraci, avverso la pronuncia del Tribunale di Enna n. 559/2019, ritenendolo tardivo perché proposto oltre il termine ex art. 327 cpc.
2. I giudici di seconde cure hanno evidenziato che la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 4.11.2019 e, quindi, avrebbe dovuto essere impugnata il 4.5.2020; considerando, però, il periodo di sospensione di "due mesi e due giorni", previsto dalle norme connesse alla notoria emergenza epidemiologica, il nuovo termine per proporre impugnazione andava individuato nel 6 luglio 2020, mentre nel caso di specie il ricorso in appello era stato deposito il 7.7.2020 (un giorno successivo).
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Sinhue Massimiliano Curcuraci affidato ad un unico motivo. La Regione Siciliana -Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, si è costituito insistendo per l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso, chiedendo di essere sentita all'udienza all'uopo fissata.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo il ricorrente, in sostanza, denuncia la violazione dell'art. 83 co. 2 DJ. 17.3.2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, e dell'art. 36 del D.I. 8 aprile 2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, per non avere la Corte distrettuale rilevato che i giorni di sospensione da computare (dal 9.3.2020 all'11.5.2020) erano 64 e non 62 (due mesi e due giorni) per cui il termine per impugnare, nel caso in esame, era quello del 7.7.2020 e non quello del 6.7.2020.
2. Il ricorso è fondato (cfr. per il calcolo del periodo di sospensione Cass.n. 28748/2022).
3. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 4 novembre 2019. Il termine di sei mesi per l'impugnazione, che sarebbe scaduto il 4 maggio Ric. 2022 n. 02980 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- 2020, è rimasto sospeso dal 9 marzo all'Il maggio 2020 compresi, per effetto della sospensione di tutti i termini processuali disposta, a causa della crisi epidemiologica da COVID-19, dal combinato disposto degli artt. 83, comma 2, del d.l. 17/3/2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e 36 del d.l. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020.
Nel caso dì specie, al 9 marzo 2020, epoca di inizio della citata sospensione, mancavano ancora 27 giorni allo spirare del quinto mese dal deposito della sentenza (scadente il 4 aprile 2020), sicché tali giorni vanno computati a decorrere dalla scadenza del termine della sospensione (11 maggio 2020, con decorrenza 12 maggio 2020), sicché il citato quinto mese di sospensione deve ritenersi scaduto il 7 giugno 2020; con l'ulteriore conseguenza che il ricorso per cassazione doveva essere proposto entro il 7.7.2020 (come è avvenuto) e non entro il 6.7.2020, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello.
4. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della impugnata sentenza e rinvio alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame nonché provvederà alle determinazioni delle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio. Così d