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Ordinanza — n. 37875/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible for misapplying contributory base rules regarding founder status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37875/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the INPS's cassation appeal inadmissible under Article 360 bis of the Code of Civil Procedure. The INPS argued that the appellant's income from his role as a founder of a capital company should be taxed as self-employment income for social security contributions. The court held that the tax law distinction between founder and non-founder dividends applies only for fiscal purposes and does not alter the contributory qualification of such income as capital income.

Regesto Legislator

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Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992; Art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986; The distinction between founder and non-founder dividends in tax law is a fiction for fiscal effects only and does not influence the qualification of income for social security contributions, which depend strictly on whether the amount constitutes business income.

Parole chiave

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social security contributions founder status capital company dividends self-employment income inadmissible appeal contributory base tax law fiction calcolo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 bis n. 1 cpc
Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc.
Art. 3 bis, comma 1, d.l. n. 384/1992 conv. in L. n. 438/1992
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
Art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986
223/1990, dell'art. 53 co.
Art. 10 d.lgs. n. 241/1997
917 e dell'art. 10 del d.lgs.
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21540/2019
Cass. n. 18765/2022
Tale questione ha trovato, invero, già risposta nella giurisprudenza sopra richiamata, e in quella successiva - (Cass. n. 18765/2022; Cass.
Cass. n. 10969/2022
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Ordinanza Interlocutoria — n. 5476/2026 — snciv
Cassation court remands case to determine if undistributed profits from a company where one works count for social security contributions.
Ordinanza — n. 23264/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal against INPS regarding contributory tax relief for construction workers. The court rejects all six grounds for appeal. The court rejects the appeal, ruling that the lower court correctly denied contributory tax relief for construction workers. The court held that the lower court's decision was correct in denying contributory tax relief for construction workers. The court dismissed the appeal, finding no merit in the six grounds raised by the construction company. The court rejected the appeal, maintaining the lower court's decision on contributory tax relief. The court dismissed the appeal, upholding the lower court's ruling on the denial of contributory tax relief. The court rejected the appeal, confirming the lower court's decision regarding the denial of contributory tax relief. The court dismissed the appeal, finding the lower court's decision on contributory tax relief correct and final.
Ordinanza — n. 24130/2021 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal for lack of interest due to final prescription ruling on contributory credits.
Ordinanza — n. 10684/2022 — snciv
Cassation court dismisses INPS appeal, ruling capital gains from shareholding do not count as business income for social security contributions.
Ordinanza — n. 6007/2026 — snciv
Court allows INPS appeal, ruling habitual activity overrides income threshold for social security contributions.

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1859-2022 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE DE ROSE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro COLETTI ALFONSO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell'avvocato MARIA SALAFIA, che lo rappresenta e difende; egliinwrfenirenw - IY avverso la sentenza n. 261/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata 11 05/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 261 del 2021 la Corte di appello di Perugia, per quello che interessa in questa sede, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Terni che aveva escluso, dalla quantificazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti per gli anni 2012 e 2013 da Alfonso Coletti, già iscritto alla gestione commercianti in qualità di socio lavoratore della Teseo Informatica sas, i redditi derivanti dalla partecipazione alla Teseo Information Services srl.

2. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

3. Alfonso Coletti ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. CONSIDERATO CHE 1. Con l'unico articolato motivo l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis della legge n. 438/1992 di conv. con modifiche del d.l. n. 384/1992 e in connessione con la legge n. 223/1990, dell'art. 53 co. 2 lett.

d) del dpr n. 917 e dell'art. 10 del d.lgs. n. 241 del 1997, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, relativamente alla posizione contributiva del Coletti, i redditi percepiti da quest'ultimo quale partecipazione agli utili di una società di capitale dovessero essere inseriti nella base imponibile sulla quale parametrare l'obbligo contributivo perché socio fondatore della stessa e, in quanto tale, il relativo reddito era da qualificarsi come di lavoro autonomo.

2. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis n. 1 cpc.

3. Con orientamento ormai consolidato questa Corte (cfr. per tutte Cass.n. 21540 del 2019) ha affermato che "Il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a Ric. 2022 n. 01859 sez. ML - ud. 09-11-2022 -2- dire quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa (art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986)".

4. Il principio di diritto richiamato è stato correttamente applicato dalla Corte d'appello, la quale si è altresì confrontata con la prospettazione dell'Inps circa l'asserita peculiare rilevanza della posizione del "socio fondatore" ai fini dell'obbligo contributivo, ritenendola ininfluente ai fini della qualificazione degli utili allo stesso spettanti quali redditi di capitale o di lavoro autonomo; in proposito si rileva che se è pur vero che la legge (art. 53, co.2 lett.

d) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 - TUIR) distingue la natura della partecipazione agli utili del socio fondatore da quella del socio non fondatore, definendo la prima reddito di lavoro autonomo e la seconda reddito di capitale, non di meno, tale distinzione non giova alla posizione dell'Inps nella fattispecie in esame, atteso che quella operata dal TUIR è una fictio iuris destinata a spiegare effetti a fini fiscali, ma non anche ad incidere sulla qualificazione dei relativi redditi ai fini contributivi.

5. In ogni caso, infatti, come correttamente ha affermato la Corte d'appello, gli utili conseguiti da Alfonso Coletti per la partecipazione societaria alla Teseo Information Services srl, di cui è socio fondatore, rimangono qualificabili come redditi di capitale e, dunque, non rientrano nell'imponibile contributivo afferente alla gestione artigiani e commercianti, il quale si riferisce ai soli redditi d'impresa.

6. In conclusione, ad avviso del Collegio, la pretesa dell'Inps è priva di fondamento anche sotto l'ulteriore profilo relativo alla qualifica del socio come fondatore della società.

7. Tale questione ha trovato, invero, già risposta nella giurisprudenza sopra richiamata, e in quella successiva - (Cass. n. 18765/2022; Cass. n. 10969/2022) proprio in relazione alla figura del socio-fondatore-, con cui questa Corte ha sancito che il reddito per la partecipazione a società di capitali va incluso nella base imponibile contributiva solo qualora tale quota parte rientri tra i redditi d'impresa, nell'accezione contenuta nell'art. 3 bis, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992 conv. in I. n. 438 del 1992.

8. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ric. 2022 n. 01859 sez. ML - ud. 09-11-2022 -3- 9. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stess