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Ordinanza Interlocutoria — n. 37871/2022 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal to expedite simplified resolution under new 2022 legislation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 37871/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between the Revenue Agency and a taxpayer regarding late notice of a tax assessment. The lower court had declared the notice invalid due to procedural delays following a cassation remand, establishing the two-year statute of limitations. The Supreme Court granted a temporary suspension to facilitate the application of the simplified resolution procedure introduced by Law No. 130/2022.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 10, L. n. 130/2022; The Court may suspend proceedings to enable the application of the simplified resolution procedure for tax disputes.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified resolution procedure Law 130/2022 statute of limitations procedural delay Revenue Agency Cassation remand amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 10, L. n. 130/2022
VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comrna, L n.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
Nel particolare, il collegio d'appello ha ritenuto che il termine di decadenza biennale per la notifica della cartella a seguito di definitività dell'accertamento di cui all'art. 25 d.P.R.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9180-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RIZZA GIUSEPPINA; - controricatrente - nonchè contro BUCCHERI PAOLO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO; - resistente - avverso la sentenza n. 6393/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 16/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2022 dal Consigliere Relatore Don.

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Siracusa che ha dichiarato tardiva la notificazione della cartella, in esito alla mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio a seguito di cassazione con rinvio. Nel particolare, il collegio d'appello ha ritenuto che il termine di decadenza biennale per la notifica della cartella a seguito di definitività dell'accertamento di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 avesse dies a quo dal 31 dicembre 2011, perché il 27 novembre 2011 aveva era scaduto il termine per la riassunzione del giudizio, decretando il travolgimento dell'intero processo e fondando così la definitività dell'accertamento.

Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica la parte contribuente con tempestivo controricorso. VISTA l'istanza di sospensione ex art. 5, secondo comrna, L n. 130/2022, in vigore dal 16 settembre 2022, ai fini della definizione agevolata della controversia, prevista dalla predetta legge; Ric. 2021 n. 09180 sez. MT ud. 23-11-2022 -2- PQM Sospende il giudizio ex art. 5, comma 10, 1. n. 130/2022 fino al 16 gennaio 2023 e rinvia a nuovo ruolo della V sezione civile — Tributaria di questa Corte, a cui dispone siano trasmessi gli atti di causa.

Così